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Art. 64 – Nuova edificazione di annessi agricoli

64.1 Disposizioni generali

64.1.1 In carenza del quadro conoscitivo, comprensivo anche della struttura delle imprese esteso a tutto il territorio comunale o comunque riferito ad ambiti geograficamente riconoscibili e distinti, concordati con la Provincia, non sono ammesse modifiche ai parametri aziendali per la costruzione di annessi rustici, come individuati al successivi punti 64.2 e 64.3 con riferimento ai sub-sistemi nei quali sono suddivise le aree agricole e come individuati nelle Tav. Q.C.7cdel P.T.C.:

Sistema agricolo di pianura, comprendente

  • il sub-sistema della pianura alluvionale ed
  • il sub -sistema dell’ambiente fluvio-lacuale e palustre,

Sistema agricolo collinare ,comprendente

  • il sub sistema del Monte Pisano,
  • il sub-sistema collinare dei terreni argillosi,
  • il sub sistema collinare dei terreni sabbiosi ed
  • il sub-sistema collinare dei terreni brecciosi

64.1.2 L’edificazione di nuove costruzioni di annessi agricoli è consentita solamente nelle quantità strettamente commisurate alla dimostrata capacità produttiva di un fondo rustico, o di più fondi nei casi di aziende agricole associate o alle reali attività connesse e risultanti necessari, tenuto conto degli annessi rustici esistenti nel fondo o nei fondi interessati, in base a programmi di miglioramento agricolo-ambientale presentati da aziende agricole come definite all’art 66.

64.1.3 L’edificazione di nuove costruzioni di annessi in funzione delle colture, è ammessa nel rispetto dei rapporti tra superfici fondiarie minime mantenute in produzione ed edifici secondo le specifiche contenute al comma 64.2.

64.1.4 L’edificazione di nuove costruzioni di annessi in funzione dell’esercizio di attività zootecniche aziendali od interaziendali è altres&igrave ammissibile nel rispetto dei rapporti tra superfici fondiarie minime mantenute in produzione/numero dei capi allevati ed edifici come specificati al comma 64.3.

64.1.5 Sono comunque escluse dall’edificazione, anche se concorrono al dimensionamento dell’azienda le aree ricadenti nel sistema di paesaggio-fluvio-lacuale come definite all’art.22.2 ed individuate alle Tavv. P.7-P10.

64.1.6 Le nuove edificazioni di annessi rustici, ove ammesse, non devono superare sotto gronda l’altezza di ml 3,00; la richiesta di maggiori altezze degli annessi dovrà essere motivata tecnicamente in relazione a esigenze particolari nel programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale,

64.2 Superfici fondiarie minime e parametri per la realizzazione di annessi agricoli in relazione alle attività colturali (art.3 comma 4 e art.3 comma 5bis L.R. 64/95 e succ. mod.e integrazioni)

La nuova edificazione di annessi rustici in relazione alle attività colturali, è ammissibile nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Colture orto florovivaistiche

  • a.1 Nel subsistema della pianura alluvionale
    • a.1.1 in caso di coltura ripetuta, ovvero producente almeno due raccolti l’anno:
      • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 0,8 ettari:
        ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 50 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
      • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 0,8 ettari e 1,6 ettari:
        ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/stoccaggio di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento;
      • -superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 1,6 ettari:
        ammissibilità, sia ad uso magazzino/stoccaggio sia ad uso ricovero attrezzi di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente gli 1,6 ettari;
    • a.1.2 in caso di un unico raccolto l’anno:
      • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
        ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 50 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
      • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
        ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/stoccaggio, di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento;
      • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
        ammissibilità, sia ad uso magazzino/stoccaggio, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
    • a.1.3 ammissibilità, in tutti i casi, di ulteriori superfici utili, per particolari esigenze di lavorazione, prima trasformazione e vendita dei prodotti, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • a.2 Nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • a.3. Nei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • a.3.1 I Comuni che dispongano della risorsa geotermica potranno consentire la realizzazione di serre nelle aree agricole di collina, a condizione che i P.S. abbiano perimetrato specificatamene le aree dove poterle realizzare, stabiliscano misure di mitigazione ambientale e paesaggistica e le serre siano alimentate unicamente mediante teleriscaldamento.
    • a.3.2 La realizzazione delle serre è condizionata ai medesimi minimi aziendali delle serre di pianura.
    • a.3.3 La cessazione dell’utilizzo della risorsa geotermica determina l’immediata rimozione della serra.
  • a.4. Nei sistemi di cui ai commi precedenti l’effettiva necessità dei ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola

b) Vigneti

  • b.1. Nel subsistema della pianura alluvionale
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/cantina per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
      ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/cantina, di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari
      ammissibilità, sia ad uso magazzino/cantina, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • b.2. Nel subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • - le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • b.3. Nel subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/cantina per metri quadrati 25 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 25 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 3 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
  • b.4. Nei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/cantina per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 60 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
      ammissibilità solo ad uso magazzino/cantina di un incremento della superficie sopra indicata del 20per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari.
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità, sia ad uso magazzino/cantina, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • b.5. ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze di imbottigliamento, e/o di invecchiamento, vendita esposizione e degustazione, ovvero dipendenti da peculiari produzioni, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale, con parametro massimo di 1 mq. per ettolitro di vino prodotto
  • b.6. Nei sistemi di cui ai commi precedenti l’effettiva necessità dei ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola

c) frutteti:

  • c1. Nel subsistema della pianura alluvionale
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
      ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/stoccaggio, di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità, sia ad uso magazzino/stoccaggio, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • c2. subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • c3. subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 25 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 25 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 3 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
  • c4. subsistemi dei terreni sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 60 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
      ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/stoccaggio, di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità, sia ad uso magazzino/stoccaggio, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • c5. subsistema dei terreni argillosi
    • - fermo restando che tali terreni non si prestano alla coltura a frutteto in ragione delle caratteristiche pedologiche, in presenza di impianti esistenti e produttivi di superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 60 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
  • c6. ammissibilità, in tutti i casi, di ulteriori superfici utili per particolari esigenze di lavorazione, prima trasformazione e vendita dei prodotti, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • c.7. Nei sistemi di cui ai commi precedenti l’effettiva necessità di ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola.

d) oliveti:

  • d.1. nel sistema agricolo di pianura:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 4 ettari
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino per metri quadrati 30 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 4 ettari e 8 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 4 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 8 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente gli 8 ettari
  • d.2. nel subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • d.3. nel subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 4 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino per metri quadrati 25 di superficie, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 25 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 4 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 4 ettari;
  • d.4. nei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 4 ettari
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino per metri quadrati 30 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 4 ettari e 8 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 4 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 8 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente gli 8 ettari;
  • d.5. nell’ambito sia del subsistema dei Monti Pisani che dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi, ove le coltivazioni siano disposte a terrazzamenti:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 2 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino per metri quadrati 25 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 25 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 2 ettari e 4 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento per ogni ettaro eccedente i 2 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 4 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 4 ettari;
  • d.6. ammissibilità, in tutti i casi, di ulteriori superfici utili per particolari esigenze di lavorazione, prima trasformazione e vendita dei prodotti, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • d.7. Nei sistemi di cui ai commi precedenti l’effettiva necessità dei ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola

e) seminativo
(seminativo irriguo, colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo)

  • e.1. Nel sistema agricolo di pianura:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli
      ad uso magazzino di cereali in silos per 180 metri cubi di volume,
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali per metri quadrati 20 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi, per metri quadrati 40 di superficie utile,
      ad uso ricovero attrezzi, per metri quadrati 50 di superficie utile;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari
      ammissibilità di un incremento del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in silos di 30 metri cubi, del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali di 3,5 metri quadrati, della superficie utile suindicata;
      ad uso stoccaggio foraggi di 7 metri quadrati, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 6 ettari e 10 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 10 ettari e 20 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 5 per cento per ogni ettaro eccedente i 10 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 20 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 2 per cento per ogni ettaro eccedente i 20 ettari;
    • e.2. Nel subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
      le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • e.3. Nel subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali, per metri quadrati 10 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi, per metri quadrati 20 di superficie utile,
      ad uso ricovero attrezzi, per metri quadrati 30 di superficie utile,
      dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra.
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari ammissibilità:
      di un incremento della superficie suindicata, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali : metri quadri 1,5 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi : metri quadri 3,5 di superficie utile ,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 6 ettari e 10 ettari ammissibilità:
      ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 10 ettari e 20 ettari ammissibilità:
      ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della sup. utile suindicata del 5 per cento per ogni ettaro eccedente i 10 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 20 ettari ammissibilità:
      ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 2 per cento per ogni ettaro eccedente i 20 ettari;
  • e.4. Nei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 9 ettari
      ammissibilità di annessi agricoli
      ad uso magazzino di cereali in silos per 180 metri cubi di volume,
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali, per metri quadrati 23 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi, per metri quadrati 40 di superficie utile, e
      ad uso ricovero attrezzi, per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 9 ettari:
      ammissibilità di un incremento del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in silos di 20 metri cubi, del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali di 2,5 metri quadrati, della superficie utile suindicata;
      ad uso stoccaggio foraggi di 4,5 metri quadrati, per ogni ettaro eccedente i 9 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 9 ettari e 13 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 9 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 13 ettari e 23 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 5 per cento per ogni ettaro eccedente i 13 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 23 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 2 per cento per ogni ettaro eccedente i 23 ettari;
  • e.5. Nel subsistema dei terreni brecciosi:
    • -superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 9 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli
      ad uso magazzino di cereali in silos per 180 metri cubi di volume,
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali, per metri quadrati 18 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi, per metri quadrati 30 di superficie utile, e
      ad uso ricovero attrezzi, per metri quadrati 50 di superficie utile;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 9 ettari:
      ammissibilità di un incremento del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in silos di 20 metri cubi, del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali di 2 metri quadrati, della superficie utile suindicata ad uso stoccaggio foraggi di 3 metri quadrati, per ogni ettaro eccedente i 9 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 9 ettari e 13 ettari:
      ammissibilità,
      ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 9 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 13 ettari e 23 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 5 per cento per ogni ettaro eccedente i 13 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 23 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 2 per cento per ogni ettaro eccedente i 23 ettari;
  • e.6. ammissibilità, in tutti i casi, di ulteriori superfici utili per particolari esigenze di lavorazione, prima trasformazione e vendita dei prodotti, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • e.7. nei sistemi di cui ai commi precedenti, l’effettiva necessità del ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola. La relizzazione del fienile e dello stoccaggio cereali è in funzione dell’effettiva consistenza dei cerali e dei foraggi prodotti.

f) terreni a bosco d’alto fusto, bosco misto, bosco ceduo, castagneto da frutto, pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato:

  • di norma non esprimono fabbisogni di annessi rustici, salvo particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale.
  • In ogni caso i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, bosco ceduo, castagneto da frutto, invece, non possono essere in nessun caso direttamente interessati dall'edificazione.
  • Metati ed essiccatoi per castagne, ove ne sia dimostrata la necessità per la coltivazione, potranno essere realizzati unicamente in aree limitrofe ai boschi, a non meno di 100 metri di distanza o in radure superiori a 2000 mq.

64.3 Superfici fondiarie minime e parametri per la realizzazione di annessi agricoli in relazione all’esercizio di attività zootecniche (art.3 comma 4 e art. 3 comma 5 bis L.R. 64/95e succ. mod e integrazioni)

La nuova edificazione di ulteriori annessi agricoli in funzione dell’esercizio di attività zootecniche aziendali od interaziendali è ammissibile nel rispetto delle seguenti disposizioni contenute nelle lettere A,B,C,D,E,F del presente comma. Sono fatte salve superfici diverse in applicazione di regolamenti comunitari, nazionali, regionali in materia igienico-sanitaria sul benessere degli animali per la cui attuazione è competente l’A.S.L.

A) allevamenti di bovini:

  • a.1. nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli, in alternativa:
      ad uso stalle di tipo moderno aperto per 20 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 70 di superficie utile,
      ad uso stalle di tipo moderno aperto per 40 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 120 di superficie utile,
      ad uso stalle chiuse per 20 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 100 di superficie utile,
      ad uso stalle chiuse per 40 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 150 di superficie utile,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 11,5 metri quadrati per gli allevamenti di capi da latte e di 20 metri quadrati per gli allevamenti di capi da carne, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • a.2. nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di bovini
  • a.3. nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di bovini;
  • a.4. nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli, dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra, in alternativa:
      ad uso stalle di tipo moderno aperto per 10 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 35 di superficie utile,
      ad uso stalle di tipo moderno aperto per 20 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 60 di superficie utile,
      ad uso stalle chiuse per 10 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 50 di superficie utile,
      ad uso stalle chiuse per 20 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 75 di superficie utile,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 5 metri quadrati per gli allevamenti di capi da latte e di 10 metri quadrati per gli allevamenti di capi da carne, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;

B) allevamenti di suini:

  • b.1 nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli,
      ad uso porcilaie per 120 capi e conseguentemente per metri quadrati 120 di superficie utile;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 20 metri quadrati per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili, eccedenti quelle strettamente funzionali all’ingrasso dei capi, per esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • b.2 nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di suini;
  • b.3 nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di suini;
  • b.4 nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli,
      ad uso porcilaie per 60 capi e conseguentemente per metri quadrati 120 di superficie utile, dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 10 metri quadrati per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili, eccedenti quelle strettamente funzionali all’ingrasso dei capi, per esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;

C) allevamenti di ovini:

  • c.1 nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli,
      ad uso ovili per 150 capi e conseguentemente per metri quadrati 150 di superficie utile;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 25 metri quadrati per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • c.2 nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di ovini
  • c.3 nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani
    • l’esigenza di nuove edificazioni di annessi rustici per allevamenti di ovini è da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale, fermo restando che gli eventuali fabbricati devono essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
  • c.4 nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli,
      ad uso ovili per 75 capi e conseguentemente per metri quadrati 75 di superficie utile, dovendo i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 12,5 metri quadrati per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;

D) allevamenti avicunicoli:

  • d.1 nell’ambito del sistema agricolo di pianura:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli, in alternativa:
      • - adibiti all’allevamento di galline ovaiole, per 1500 capi e conseguentemente per metri quadrati 400 di superficie utile,
      • - adibiti all’allevamento di polli da carne, per 4200 capi e conseguentemente per metri quadrati 300 di superficie utile,
      • - adibiti all’allevamento di conigli, per 7000 capi e conseguentemente per metri quadrati 300 di superficie utile,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 60 metri quadrati per gli allevamenti di galline ovaiole, di 50 metri quadrati per gli allevamenti di polli da carne, di 50 metri quadrati per gli allevamenti di conigli, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • d.2 nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di avicunicoli;
  • d.3 nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani
    • l’esigenza di nuove edificazioni di annessi rustici per allevamenti avicunicoli è da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale, fermo restando che gli eventuali fabbricati devono essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
  • d.4 nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli, e dovendo i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra, in alternativa:
      • - adibiti all’allevamento di galline ovaiole, per 750 capi e conseguentemente per metri quadrati 200 di superficie utile,
      • - adibiti all’allevamento di polli da carne, per 2100 capi e conseguentemente per metri quadrati 150 di superficie utile,
      • - adibiti all’allevamento di conigli, per 3500 capi e conseguentemente per metri quadrati 150 di superficie utile,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari :
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 30 metri quadrati per gli allevamenti di galline ovaiole, di 25 metri quadrati per gli allevamenti di polli da carne, di 25 metri quadrati per gli allevamenti di conigli, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;

E) allevamenti di equini:

  • e.1 nell’ambito del sistema agricolo di pianura:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli per 12 capi e conseguentemente per metri quadrati 108 di superficie utile, più metri quadrati 72 di superficie coperta con tettoia;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento di 18 metri quadrati della superficie utile suindicata, e di 12 metri quadrati della suindicata superficie coperta con tettoia, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • e.2 nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di equini;
  • e.3 nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 2 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli per 2 capi e conseguentemente per metri quadrati 18 di superficie utile, più metri quadrati 12 di superficie coperta con tettoia, fermo restando che i fabbricati devono essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 2 ettari:
      ammissibilità di un incremento di 18 metri quadrati della superficie utile suindicata, e di 12 metri quadrati della suindicata superficie coperta con tettoia, per ogni ettaro eccedente i 2 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • e.4 nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli per 6 capi e conseguentemente per metri quadrati 54 di superficie utile, più metri quadrati 36 di superficie coperta con tettoia, fermo restando che i fabbricati devono essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento di 18 metri quadrati della superficie utile suindicata, e di 12 metri quadrati della suindicata superficie coperta con tettoia, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale.

F) per allevamenti di animali non contemplati dalle lettere che precedono, i fabbisogni di annessi rustici sono da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale.

G) I Comuni, sulla base dell’art. 41, comma 7 della l.r. 1/2005 e dell’art.5 del DP GR 5/7/R, prevedono e disciplinano all’interno degli strumenti urbanistici vigenti, la costruzione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 2, nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA, che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) allevamento intensivo di bestiame;
  • b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
  • c) acquacoltura;
  • d) allevamento di fauna selvatica;
  • e) cinotecnica;
  • f) allevamenti zootecnici minori.

La disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

  • a) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste;
  • b) le superfici fondiarie minime necessarie per l’installazione degli annessi;
  • c) le eventuali parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l’installazione degli annessi di cui al presente articolo.

Ulteriori disposizioni generali

64.4.1 Ai fini del rispetto dei rapporti tra fabbricati ad uso di annessi rustici e relative superfici fondiarie minime, di cui ai commi 64.2 e 64.3, sono computati tutti i fabbricati ad uso di annessi rustici già esistenti nel fondo rustico interessato, ferma restando la possibilità di trasformazione dei manufatti edilizi esistenti di cui all’art 65.

64.4.2 I terreni, ricadenti nelle zone agricole, con qualità di coltura non contemplata dal comma 64.2, ove non ostino diverse disposizioni, possono essere interessati dall’edificazione, qualora essa sia consentita, nel fondo rustico cui appartengono in ragione dell’entità e delle qualità colturali dei terreni facenti parte del medesimo fondo rustico.

64.4.3 La classifica delle qualità di coltura é quella realmente risultante all’atto della presentazione del P.M.A.A.. Qualora le colture in atto al momento della presentazione del PAPMAA siano diverse da quelle censite al catasto, l’azienda dovrà provvedere alla variazione catastale come previsto dalla vigente normativa. Copia della variazione dovrà essere presentata al Comune in sede di rilascio del provvedimento comunale

64.4.4 –soppresso-

64.4.5 Con l’esclusione dei lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami, delle vasche per la produzione di concime, delle serre, le nuove edificazioni di annessi rustici devono essere rivolte a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione preesistente e con gli edifici ad uso abitativo di e nuova edificazione, eventualmente ammissibili. I predetti annessi rustici, ove non debbano rispondere a funzioni specialistiche innovative, devono essere altres&igrave conformi alle caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, tipiche dell'edificazione di annessi rustici negli ambiti rurali interessati, definite dagli strumenti di pianificazione generali comunali.

64.4.6 I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami e le vasche per la produzione di concime devono comunque distare non meno di 100 metri dagli edifici adibiti ad uso abitativo per addetti all’agricoltura, non meno di 200 metri dagli edifici eventualmente esistenti nelle zone agricole che abbiano legittimo uso abitativo diverso da quello funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, non meno di 500 metri dagli insediamenti con destinazione extragricola esistenti o previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali, non meno di 20 metri dai confini di proprietà, ed infine non meno di 150 metri da qualsiasi corpo idrico superficiale, acquedotto, pozzo, fontana.

64.4.7 E’ammessa l’installazione, con esclusione delle zone ricadenti nel subsistema dell’ambiente fluvio-lacuale-palustre, per lo svolgimento delle attività di cui all’art.61.1, di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi. I predetti manufatti precari, ove non debbano rispondere a funzioni specialistiche innovative, devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche, tipiche dell’edificazione di annessi rustici negli ambiti rurali interessati, definite dagli strumenti di pianificazione generali comunali.

64.4.8 Il periodo di utilizzazione e mantenimento dei manufatti precari di cui al comma precedente non può essere superiore a un anno, salvo che per le serre con copertura stagionale, le quali possono essere mantenute per un periodo di tempo pari a quello del ciclo produttivo, ancorché superiore all’anno. A tal proposito i Comuni individueranno i materiali, le dimensioni e le distanze minime.

64.4.9 La realizzazione di serre fisse è ammessa solamente nelle aree di pianura; per esse non si applicano i minimi fondiari di cui all’art.64 lett.a

64.4.10 I Comuni di Pomarance, Castelnuovo V.C., Montecatini V.C. e Monteverdi M.m potranno individuare nei Piani Strutturali specifiche aree agricole, diverse da quelle di pianura, dove poter realizzare serre unicamente se teleriscaldate. I piani dovranno in tale caso contenere misure di mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico.

64.4.11 I Comuni in relazione alla classificazione economico agraria del territorio ed ai caratteri specifici delle attività agricole, disciplineranno l’ammissibilità, o meno, di annessi in relazione a superfici agricole al di sotto dei minimi aziendali, definendone la dimensione massima e le caratteristiche tipologiche e costruttive.