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Art. 63 – Nuova edificazione di edifici ad uso abitativo nelle zone agricole

63.1 La presente disciplina si applica a tutto il territorio agricolo della Provincia, salve diverse più restrittive discipline stabilite dai Comuni in relazione a particolari ambiti rurali individuati in relazione al prevalente interesse ambientale o paesaggistico. Sono comunque escluse dall’edificazione, anche se concorrono al dimensionamento dell’azienda le aree ricadenti nel sistema di paesaggio-fluvio-lacuale come definite all’art.22.2 ed individuate alle Tavv. P.6 e P.10.

63.2 La nuova edificazione di edifici a uso abitativo, in assenza o insufficienza di edifici esistenti, nell’azienda agricola è ammissibile solamente alle seguenti condizioni:

A) che l'edificazione avvenga in funzione delle esigenze di conduzione di una azienda agricola e delle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari impegnati nell’attività agricola, fatto salvo quant’altro previsto dall’art 41 e 42 della legge LR 1/ 2005 e successive modificazioni e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione;

B) che l’azienda agricola interessata consenta l’edificazione di almeno un’unità abitativa in ragione dei seguenti rapporti tra unità immobiliari ad uso abitativo e relative superfici fondiarie minime mantenute in produzione, differenziate a seconda delle qualità delle colture:

  • a) colture orto florovivaistiche
    • a) in caso di coltura ripetuta, ovvero producente almeno due raccolti l’anno, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell’ambito del subsistema agricolo della pianura alluvionale: 1,5 ettari;
    • b) in caso di unico raccolto l'anno, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell’ambito del subsistema agricolo della pianura alluvionale: 4 ettari;
  • b) vigneti
    • Per i terreni a vigneto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa: 3 ettari;
  • c) frutteti
    • Per i terreni a frutteto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa: 4 ettari;
  • d) oliveti
    • Per i terreni a oliveto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa: 4 ettari;
  • e) seminativi
    • Per i terreni a seminativo (seminativo irriguo, colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo), superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale: 30 ettari;
      • - nell'ambito del subsistema dei Monti Pisani: 15 ettari;
      • - nell'ambito del subsistema dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi: 30 ettari, ridotti a 15 ettari per i terreni ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 75/268/CEE;
  • f) bosco d'alto fusto, bosco misto e bosco ceduo
    • Per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, e bosco ceduo, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa: 30 ettari;
  • g) pioppeti
    • Per i terreni a pioppeto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale: 30 ettari;
  • h) castagneto da frutto
    • Per i terreni a castagneto da frutto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell'ambito del subsistema dei Monti Pisani: 10 ettari;
      • - nell'ambito del subsistema dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi: 10 ettari;
  • i) pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato
    • Per i terreni a pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato:
      • -nell'ambito del subsistema dei Monti Pisani: 50 ettari;
      • -nell'ambito del subsistema dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi: 50 ettari;

Per le aziende biologiche iscritte nell’elenco regionale di cui all’art.3 della L.R. n 49 del 16 luglio 1997, certificate e non in conversione, le superfici fondiarie minime sono ridotte del 30%

C) che le esigenze di conduzione del fondo, e le esigenze abitative degli addetti, siano dimostrate, con riferimento all’esistente o prevista capacità produttiva del fondo medesimo, da un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale (P.A.P.M.A.A)

Ai sensi della lettera A) del comma 1, i provvedimenti abilitativi alla nuova edificazione di edifici a uso abitativo sono rilasciati esclusivamente alle aziende agricole che abbiano presentato un

  • 63.3 Programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale P.A.P.M.A.A.;di cui all’art.66 e a seguito della sua approvazione, solamente in funzione delle esigenze abitative:
    • - di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli ai sensi delle vigenti leggi,
    • - di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende agricole, e attualmente impiegati in azienda
    • - dei coadiuvanti familiari in caso di azienda coltivatrice diretta.
  • 63.4 Le esigenze abitative di cui all’art.63.2 lettera A) devono essere dimostrate dal programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale, il quale deve comunque prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per ogni unità abitativa. Nelle zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà.
  • 63.5 Ai fini del rispetto dei rapporti tra unità abitativa e relative superfici fondiarie minime, di cui all’art. 63.2 lettera B), sono computate le unità abitative già esistenti nel fondo rustico interessato, ferme restando le possibilità di trasformazione degli edifici esistenti di cui all’art. 65.
  • 63.6 Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta ove risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le superfici fondiarie minime previste per le rispettive colture dalla lettera B) dell’art. 63.2.
  • 63.7 I terreni ricadenti nelle zone agricole nell’ambito del subsistema dell’ambiente fluvio-lacuale e palustre non possono essere in alcun caso interessate dall’edificazione, ma concorrono al raggiungimento della superficie fondiaria minima, secondo i parametri stabiliti dalla lettera B) dell’art. 63.2 per i terreni ricadenti nelle zone agricole del subsistema della pianura alluvionale.
  • 63.8 La classifica delle qualità di coltura é quella realmente risultante all’atto della presentazione del P.A.P.M.A.A.;
  • 63.9 Qualora le colture in atto al momento della presentazione del P.A.P.M.A.A.; siano diverse da quelle censite al catasto, l’azienda dovrà provvedere alla variazione catastale come previsto dalla vigente normativa. Copia della variazione dovrà essere presentata al Comune. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, è presentato dagli aventi diritto al comune competente per territorio con le modalità di cui all’articolo 9, comma 1.del regolamento di attuazione del titolo IV, capo III Il territorio rurale dellaLR1/2005
  • 63.10 Le nuove edificazioni di edifici ad uso abitativo, ogniqualvolta sia possibile in relazione alla configurazione ed all’assetto proprietario dei fondi rustici interessati, devono essere rivolte a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione preesistente. I predetti edifici devono essere altres&igrave conformi alle caratteristiche dimensionali, tipologiche, costruttive e formali, tipiche dell’edificazione ad uso totalmente o parzialmente abitativo negli ambiti rurali interessati, definite dagli strumenti di pianificazione generali comunali, che possono in determinate aree anche limitare, in tutto o in parte, l’edificazione.
  • 63.11 Ai sensi del art.21 comma7 del PIT, sono da evitare le tipologie insedative riferibili alle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana;