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Art. 65 – Trasformazioni degli edifici esistenti e recupero dei ruderi

65.1 Gli strumenti urbanistici generali comunali possono ammettere il cambio di destinazione d’uso di edifici a uso abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura, esistenti in zona agricola alla data di adozione degli strumenti medesimi, ad altra utilizzazione, previa dimostrazione, in un. P.A.P.M.A.A, e parere della Provincia, della non necessità per le esigenze abitative di addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, nel rispetto dei rapporti tra unità abitative e superfici fondiarie minime, contenuti all’art. 63.

65.2 Gli strumenti urbanistici generali comunali possono ammettere il cambio di destinazione d’uso degli edifici adibiti ad annessi rustici, esistenti in zona agricola alla data di adozione degli strumenti medesimi, ad un’altra utilizzazione, anche in connessione con trasformazioni, previa dimostrazione, in un programma di miglioramento agricolo-ambientale, e parere positivo della Provincia, della non necessità alla conduzione del fondo, tenendo conto dei parametri di cui all’art. 64.2 e 64.3.

65.3 Per gli edifici che, alla data di entrata in vigore della L.R. 14 aprile 1995, n.64, abbiano legittimamente in atto un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze degli addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari o da quello come annesso rustico, é ammissibile, il mutamento dell’uso tra quello in atto ed altro uso, anche in connessione con trasformazioni fisiche.

Il mutamento tra l’uso in atto e quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, é ammissibile alle condizioni di cui all’art.62.

Il mutamento tra l’uso in atto e quello come annesso rustico, é ammissibile alle condizioni di cui all’art.63.

65.4 Nei casi di cui ai commi 65.1 e 65.2 gli strumenti urbanistici comunali individueranno come utilizzazioni compatibili, diverse da quella abitativa funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, e da quella come annesso rustico, le seguenti utilizzazioni:

* abitazioni ordinarie;

* abitazioni specialistiche;

* artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni;

* artigianato di servizio;

* esercizi commerciali al dettaglio;

* servizi di pertinenza degli esercizi commerciali al dettaglio;

* pubblici esercizi;

* studi professionali;

* sedi espositive;

* strutture associative;

* impianti coperti per la pratica sportiva;

* sale da ritrovo e da gioco

* attività turistico ricettive

* spazi per attività culturali

65.5 Degli edifici o complessi di edifici, esistenti in ambito rurale, con destinazione d’uso non più agricola e che siano d’interesse architettonico-testimoniale, i Piani Strutturali definiranno gli strumenti da attivare in ragione degli interventi ammessi e diretti prioritariamente al loro recupero strutturale, formale, fisico, funzionale ed igienico- sanitario:

Per i manufatti edilizi che il PS abbia individuato come privi di qualsiasi valore anche documentale e/o che insistano in aree, dove sono presenti situazioni di grave degrado edilizio e paesaggistico, il R.U. definirà la disciplina in ragione degli interventi consentiti, compresi quelli di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica.

Le nuove costruzioni dovranno rigorosamente conformarsi alla morfologia dei luoghi, alle tipologie ed ai criteri aggregativi locali,utilizzando elementi decorativi, finiture e materiali propri dell’edilizia rurale dell’area.

65.6 Laddove gli strumenti urbanistici comunali prevedano trasformazioni eccedenti la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti in ambito rurale, per utilizzazioni turistico–ricettive o per servizi turistici, la disciplina comunale dovrà rispettare le specifiche norme contenute agli artt.56-57.

65.7 Sono altres&igrave ammesse, sia degli edifici ad uso abitativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, che degli edifici configurati quali annessi rustici, esistenti nelle zone agricole, nei limiti delle specifiche disposizioni eventualmente dettate a tutela delle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali di determinate categorie di edifici, e subordinatamente all’approvazione di un programma di miglioramento agricolo-ambientale, le trasformazioni rientranti nelle definizioni di ristrutturazione urbanistica, mediante demolizione e ricostruzione, totale o parziale, dei preesistenti edifici e di ampliamento, anche connesso a trasformazioni di ristrutturazione edilizia, nel rispetto di quanto previsto agli artt.63-64.

65.8 Sono parimenti ammessi, gli interventi di cui al comma precedente che interessino strutture edilizie rurali allo stato di ruderi, purchè legittimi e siano ancora esistenti almeno i 2/3 della muratura o se inferiori, la loro consistenza possa essere inequivocabilmente documentata. Ove l’intervento sia finalizzato ad usi turistici, le trasformazioni sono soggette al rispetto di quanto contenuto agli artt.56-57.

65.9 I Comuni, definiscono in dettaglio nel R.U. gli interventi ammessi per gli edifici non più agricoli, esistenti in ambito rurale , e specificano gli interventi di sistemazione ambientale, in relazione allo stato delle risorse risultanti dal quadro conoscitivo del P.T.C. o dagli approfondimenti conoscitivi, derivanti dalla predisposizione della propria strumentazione urbanistica, con i seguenti obiettivi:

  • - il superamento del degrado geomorfologico, del rischio idraulico, del rischio idrogeologico;
  • - la conservazione, il mantenimento, il consolidamento e la sostituzione delle specie dei sistemi vegetazionali, inclusi nelle pertinenze o nelle restanti aree dell’azienda dalla quale tali pertinenze vengono scorporate;
  • - la valorizzazione degli ambiti paesaggistici di pregio;
  • - il recupero prioritario dei manufatti edilizi esistenti di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale;
  • - la conservazione e/o il ripristino delle sistemazioni agrarie ed idrauliche tradizionali;
  • - il recupero degli assetti viari poderali e/o interpoderali.