Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Art. 62 – Trasformazioni ed utilizzazioni ammissibili nelle zone agricole
Nelle zone agricole, sono ammissibili, compatibilmente con quanto descritto nei nel programma aziendale plurinnale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A).; presentati dai soggetti abilitati per legge nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli, le utilizzazioni e le trasformazioni seguenti:
- a) l'ordinaria coltivazione del suolo, compreso l’eventuale cambio di coltura e l’impianto di colture arboree specializzate;
- b) la forestazione, anche finalizzata all’incremento della rete ecologica provinciale, come rappresentata alla Tav. P.14 ( boschi planiziali, formazioni arboreo-arbustive…);
- c) gli interventi di gestione del bosco con le modalità indicate all’art.29;
- d) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione, temporanea o definitiva, della coltivazione di determinati terreni, per finalità di tutela ambientale o naturalistica, ovvero di salvaguardia dell’integrità fisica del territorio, ovvero di attenuazione dell’intensità di sfruttamento colturale dei suoli;
- e) la zootecnia di carattere familiare, aziendale ed interaziendale;
- f) le attività faunistico-venatorie;
- g) la pesca e l’itticoltura non intensiva, esercitata in forme tradizionali;
- h) le attività connesse con l’agricolura e/o l’itticoltura aziendali od interaziendali;
- i) l'utilizzazione dei manufatti edilizi esistenti quali abitazioni funzionali alle esigenze di addetti all’agricoltura e quali annessi agricoli;
- j) l'utilizzazione di parte dei manufatti edilizi per funzioni agrituristiche, nei limiti delle relative disposizioni;
- k) i mutamenti dell'uso tra i diversi tipi di utilizzazione come annesso rustico, nonché tra tale utilizzazione e l'utilizzazione abitativa funzionale alle esigenze degli addetti all'agricoltura e viceversa;
- l) le trasformazioni fisiche degli edifici e degli altri manufatti edilizi rurali esistenti con i limiti di cui all’art.57 e all’art.65, incentivando tecniche edilizie compatibili con le caratteristiche costruttive locali e che perseguano il risparmio energetico;
- m) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all'agricoltura;
- n) la nuova edificazione di annessi agricoli;
- o) la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell’energia e delle telecomunicazioni, e simili, nonché di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali ed interpoderali, canali, opere di regolazione idraulica, e simili;
- p) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per gli acquedotti, e simili;
- q) la realizzazione degli interventi previsti dalla disciplina urbanistica comunale ai sensi della legislazione vigente.