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Art. 57 – Spazi per la ricettività turistica e le strutture di servizio in ambito rurale

57.1 Principi generali

57.1.1 Le discipline del presente articolo costituiscono direttive per gli strumenti urbanistici, nella previsione di interventi connessi all’ampliamento di attività ricettive esistenti e che eccedano la ristrutturazione edilizia e/o per la realizzazione di nuove strutture per il turismo rurale, cos&igrave come specificate al comma 57.2.

57.1.2 Gli interventi di cui al comma precedente potranno interessare esclusivamente manufatti edilizi il cui uso ricettivo sia legittimo alla data di adozione del presente piano o edifici rurali legittimamente esistenti alla stessa data e per i quali ne sia o sia stata dimostrata la non necessità per le attività dell’imprenditore agricolo (conduzione del fondo, allevamento, forestazione ed attività connesse) mediante un. P.A.P.M.A.A.; o alienati, in assenza di. P.A.P.M.A.A, prima dell’entrata in vigore della LR 64/95 e comunque nel rispetto dell’ art. 5 ter della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni;

57.1.3 Gli interventi di cui al successivo comma 57.2, non riconducibili al mero recupero edilizio, non sono ammessi:

  • - nelle aree definite dagli strumenti urbanistici comunali ad esclusiva funzione agricola,
  • - nelle aree di paesaggio fluvio-lacuale e nelle aree umide,
  • - nelle aree boscate,
  • - nelle aree di crinale,
  • - nelle aree caratterizzate dalla classe di pericolosità 4a e 4b idraulica e geomorfologia e dalla classe 4b idrogeologica.

57.1.4 La realizzazione degli interventi ammessi al comma 57.2 è condizionata dalla sottoscrizione obbligatoria di una convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere nei Registri Immobiliari a cura del Comune ed a aspese del richiedente, che garantisca il mantenimento dell’uso e l’unitarietà della proprietà per almeno 15 anni. Al Comune spetta l’obbligo del controllo del rispetto di tale vincolo.

57.1.5 Laddove gli interventi riguardino aree individuate dal P.T.C. come aree d’interesse ambientale, (TAV.P.6) gli strumenti urbanistici comunali dovranno contenere la valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana di cui all’art.11 della L.R.1/2005 e succ mod e integrazioni con particolare riguardo alle risorse naturali;

57.1.6 Ove gli interventi interessino siti d’importanza regionale (S.I.R.) o possano avere influenza su geotipi d’importanza regionale (G.I.R.) di cui all’art.11 della L.R.56/2000, dovranno contenere, ai fini della valutazione d’incidenza, apposita relazione d’incidenza .

57.2 Tipi d’interventi ammessi in materia di ricettività e servizi turistici - in ambito rurale

In ambito rurale sono ammessi, nel rispetto dei condizioni generali di cui al comma 57.1, i seguenti interventi finalizzati alla ricettività turistica:

  • a) interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia di strutture ricettive esistenti, compresi gli ampliamenti che possano determinare anche la realizzazione di una nuova distinta unità edilizia;
  • b) interventi per realizzare nuove strutture ricettive e di ristorazione, eccedenti la ristrutturazione edilizia, di strutture edilizie esistenti, tipicamente agricole e non più utili alla conduzione del fondo, che non determinino la demolizione, se non di volumi secondari, con ricostruzione ed accorpamento dei volumi eventualmente demoliti e/o con ampliamenti;
  • c) interventi finalizzati alla realizzazione di nuove strutture ricettive, mediante la sostituzione edilizia, con demolizione totale dei manufatti edilizi esistenti e non più utili all’attività agricola e ricostruzione, con eventuale aumento di volume;
  • d) interventi finalizzati alla realizzazione di nuove strutture turistico ricettive, mediante la sostituzione edilizia di annessi agricoli specialistici di grandi dimensioni, ed escluse le serre fisse, con demolizione totale e ricostruzione parziale.

57.3 Interventi sulle attività ricettive esistenti con interventi di ampliamento, eccedenti la ristrutturazione edilizia, mediante accorpamento o in unità edilizia distinta (comma 57.2. lett.a)

57.3.1 Nelle strutture ricettive esistenti in area agricola con i limiti di cui al comma 57.1, caratterizzate per tipologia e morfologia da un’architettura rurale, sono ammessi tutti gli interventi volti a conservare e ripristinare i caratteri di ruralità fino alla ristrutturazione edilizia ed esclusa la demolizione totale, se non per le parti incongrue, con la possibilità di incrementare il volume originario fino ad un massimo del 20%. Tali aumenti di volume non sono comprensivi degli adeguamenti igienico sanitari degli immobili, nonché degli adeguamenti per il superamento delle barriere architettoniche.

I Comuni, a seguito del rilevamento puntuale della consistenza e stato di conservazione delle risorse agro-ambientali e di tutto il patrimonio edilizio non utilizzato in ambito rurale, potranno determinare puntualmente nei loro atti di governo del territorio, anche ampliamenti maggiori, di quelli ammessi all’art.57 commi 3, 4, 5, 6 e .7, tenendo conto delle risorse disponibili, in particolare della disponibilità idrica, dell’ accessibilità, della possibilità di smaltimento dei reflui e dei rifiuti, della disponibilità energetica e previa una verifica con i Comuni circostanti dei carichi turistici esistenti e indotti dalle trasformazioni previste.

57.3.2 Laddove l’ampliamento della struttura esistente non sia compatibile con le caratteristiche della struttura rurale originaria, ma ne comprometta le caratteristiche tipiche architettoniche e morfologiche, il volume richiesto potrà essere realizzato in un’unità edilizia distinta.

Nella ubicazione della nuova unità edilizia si dovranno tenere presenti le caratteristiche organizzative degli spazi esterni e compositive tipiche dell’area.

57.3.3 Gli incrementi di volume ammissibili, sono condizionati al mantenimento agricolo delle colture in essere o comunque al mantenimento del paesaggio agricolo di una adeguata superficie attorno ai fabbricati ed alle loro pertinenze. Tale impegno sarà registrato e trascritto nella convenzione o nell’atto unitario d’obbligo di cui al comma 5 ter della LR 64/95.

57.3.4 Qualora negli interventi, di cui al presente comma, le strutture ricettive previste utilizzino aree diverse da quelle di pertinenza degli attuali fabbricati, le aree dismesse dovranno essere oggetto di interventi volti a restituirle per quanto possibile agli usi agricoli o comunque ad integrarle con il paesaggio agricolo circostante.

57.4 Interventi di sostituzione edilizia per attività ricettive esistenti

In presenza di attività ricettive esistenti in area agricola, negli ambiti, come specificati al comma 57.1, ma in edifici privi di ruralità sotto il profilo tipologico e morfologico e con la finalità di realizzare strutture edilizie coerenti con la tipologia e morfologia rurale caratteristica dell’area, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, anche con un aumento del volume, ma nel limite massimo del 20% del complessivo volume originario.

57.5 Interventi ammessi sui ruderi di strutture edilizie agricole

57.5.1 Le previsioni potranno interessare anche strutture edilizie rurali allo stato di ruderi, dei quali risultino ancora esistenti almeno i 2/3 della muratura, o se inferiori, la cui consistenza possa essere inequivocabilmente documentata, per la realizzazione di strutture turistico-ricettive e per servizi di turismo rurale (sosta ed abbeveraggio cavalli, nolo e riparazione biciclette e carrozze, maniscalco, vendita bibite e piccolo spaccio alimentare di prodottti dell’area, informazioni sul territorio ecc.. ).

In questo caso si potrà prevederne la ricostruzione, ma senza aumento di volume, utilizzando materiali e colori tradizionali.

57.5.2 La nuova costruzione dovrà consentire l’attivazione di un servizio funzionale alla fruizione del territorio rurale ed integrato con gli interventi di valorizzazione e di carattere ricreativo (percorsi equestri, ciclabili e pedonali ecc..). Nelle aree circostanti potranno essere previste strutture in legno per la sosta.

57.6 Nuove strutture ricettive per turismo rurale in fabbricati esistenti

57.6.1 Trattasi d’interventi per la realizzazione nuove strutture ricettive per turismo rurale in fabbricati esistenti non più utili all’attività agricola, per mutamenti nella filiera produttiva: ma riutilizzabili tramite opere sistematiche, e senza la demolizione totale del fabbricato, con eventuale ampliamento.

57.6.2 Le previsioni di nuove strutture ricettive per turismo rurale che utilizzino edifici rurali esistenti in aree a prevalente funzione agricola, con le limitazioni di cui al comma 57.1, che risultino non più utili alla conduzione del fondo, serviti da viabilità e per i quali siano previsti interventi edilizi che non ne determinino la totale demolizione, ma eccedenti la ristrutturazione edilizia, sempre che le risultanze del quadro conoscitivo e le verifiche tecniche di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali abbiano dato esito favorevole in particolare alle risorse idriche, saranno ammissibili alle seguenti condizioni:

* gli interventi dovranno tendere alla valorizzazione e conservazione dei caratteri rurali originari, eliminando le eventuali parti incongrue;

* massimo incremento ammesso: 20% del volume complessivo originario.

Gli aumenti di volume necessari agli adeguamenti igienico-sanitari degli immobili, nonché agli adeguamenti per il superamento delle barriere architettoniche, non sono compresi nel 20% di cui al precedente alinea.

Gli incrementi di volume ammissibili, sono condizionati al mantenimento agricolo delle colture in essere o comunque al mantenimento del paesaggio agricolo di una adeguata superficie attorno ai fabbricati ed alle loro pertinenze, da verificarsi in sede di esame della variante.Tale impegno sarà registrato e trascritto nella convenzione di cui al comma 5ter della LR 64/95.

57.6.3 La ricostruzione dei volumi demoliti, compresi anche eventuali volumi secondari, potrà avvenire anche mediante l’accorpamento all’edificio originario, o in un’ unità edilizia separata, nel rispetto dei caratteri tipologici originari e dell’organizzazione caratteristica degli spazi aperti .

Qualora negli interventi, di cui al presente comma 57.6, le strutture ricettive previste utilizzino aree diverse da quelle di pertinenza degli attuali fabbricati , le aree dismesse dovranno essere oggetto di interventi volti a restituirle per quanto possibile agli usi agricoli o comunque ad integrarle con il paesaggio agricolo circostante.

57.7 Nuove strutture per il turismo rurale in presenza di volumi rurali di consistente volumetria, non ad uso non abitativo, non più utili all’attività agricola

57.7.1 Trattasi di annessi rurali specialistici realizzati anche non in muratura, o comunque non idonei ad un recupero per uso ricettivo (contenitori di servizio all’agricoltura ed in particolare annessi per allevamenti), e di consistente volumetria e con l’esclusione delle serre fisse, per quali sia inequivocabilmente dimostrata la non necessità per le attività agricole o l’incompatibilità delle attività originarie con le altre attività presenti nell’area e che possano indurre elementi di degrado.

La demolizione e ricostruzione dei volumi con interventi di sostituzione edilizia per un uso ricettivo per il turismo rurale, dovrà essere valutata oltre che alla luce di quanto previsto al comma 57.10, con riferimento ai Comuni circostanti ed ove ritenuto necessario con riferimento al Sistema territoriale provinciale di appartenenza.

Nell’ambito delle Conferenze tecniche potranno essere sentiti anche i Comuni contermini.

57.7.2 Nella realizzazione delle nuove strutture ricettive, la ricostruzione non potrà superare la volumetria originaria e comunque potrà al massimo raggiungere la superficie utile complessiva di 700 mq di SUL , servizi esclusi.

57.7.3 La scelta La scelta localizzativa delle nuove strutture dovrà essere migliorativa rispetto al contesto interessato e le tipologie edilizie dovranno essere di tipo abitativo rurale caratteristiche per quel territorio, anche nell’aggregazione spaziale e planivolumetrica, sulla base di un’adeguata analisi dei caratteri insediativi ed architettonici ( strutturali e decorativi ) degli insediamenti esistenti nelle differenti stratificazioni storiche nell’ambito comunale interessato e della conformazione specifica dei luoghi e del relativo paesaggio.

57.7.4 La previsione dovrà caratterizzarsi nella valorizzazione e consolidamento di tutti gli elementi del paesaggio agrario esistenti o residuali.

57.7.5 L’attuazione degli interventi edilizi dovrà essere condizionata alla stipula di un atto d’obbligo registrato e trascritto, con fidejussione:

  • - per il mantenimento unitario della proprietà per un congruo periodo di tempo,
  • - per il rispetto degli impegni assunti alla realizzazione degli interventi di conservazione degli elementi del paesaggio agrario esistenti o residuali, che dovranno essere documentati nel quadro conoscitivo e delle opere di sistemazione ambientale; per l’effettuazione e il mantenimento di servizi di turismo rurale connessi con le diverse risorse del territorio.

Ulteriori superfici potranno essere recuperate solo per realizzare servizi complementari all’attività turistica, diversi dalla ricezione e ristorazione, come specificati al comma 57.9.4 e fino ad un massimo di mq 250 totali utili. In tale caso è ammesso un incremento della superficie ad uso ricettivo, pari al 25% della superficie prevista per quei servizi.

57.7.6 Qualora, negli interventi di cui al presente comma, le strutture ricettive previste utilizzino aree diverse da quelle di pertinenza degli attuali fabbricati, le aree dismesse dovranno essere oggetto di interventi volti a restituirle per quanto possibile agli usi agricoli o comunque ad integrarle con il paesaggio agricolo circostante.

57.8 Caratteri e tipologie delle struttura turistiche ammesse in ambito rurale

57.8.1 Gli interventi ammessi potranno riguardare solo le seguenti strutture turistico ricettive :

* alberghi: sono ammesse unità abitative, costituite da uno più locali con servizio autonomo di cucina, nel limite del 25% della capacità ricettiva complessiva dell’esercizio e per un numero massimo di 7 unità abitative;

* villaggio albergo (alberghi con la centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili) con un massimo di 30 posti letto in ciascuna unità edilizia.

* Residenze turistico-alberghiere: sono ammesse non meno di sette unità per stabile a corpo unico, con facciata e copertura unitaria e per un numero complessivo non superiore a 21 unità abitative.

* Nelle Residenze Turistico-alberghiere sono ammesse camere con o senza soggiorno, ma senza il servizio autonomo di cucina, per una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva d’esercizio.

* ostelli per la gioventù

* case per ferie e rifugi escursionistici

* residenze d’epoca (alloggio in camere o in UA.,con un massimo di 25 posti letto)

57.8.2 Nelle nuove strutture ricettive dovranno essere previsti spazi per la ristorazione e/o somministrazione di bevande, per un numero di coperti almeno pari al 50% dei posti letto e per un massimo di 120 coperti.

57.8.3 Nella somministrazione di cibi e bevande dovranno essere utilizzati prodotti eno-gastronomici dell’area almeno per il 70%.

57.9 Criteri per la definizione degli interventi architettonici e delle sistemazioni delle aree pertinenziali

57.9.1. Le caratteristiche architettoniche, strutturali, volumetriche, le coperture, i materiali, le finiture, gli infissi, i rapporti dimensionali e spaziali fra i diversi corpi di fabbrica, le coloriture, nonché gli elementi di arredo esterno ed interno e le sistemazioni del verde dovranno rigorosamente rispettare i caratteri delle costruzioni rurali e conformarsi ai caratteri del paesaggio locale.

Gli impianti d’illuminazione esterna, ove previsti, dovranno rispettare la normativa vigente relativa in materia d’inquinamento luminoso.Per le superfici, volumi delle camere e correlati posti letto, valgono i requisiti tecnici ed igienico sanitari contenuti nella vigente normativa sul turismo.

richiamato l’articolo 21 comma 7 del PIT sono comunque da evitare le tipologie insediative riferibilialle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana ( o qui o al punto sottostante)

57.9.2. Spazi a verde

Gli spazi di pertinenza degli immobili dovranno integrarsi con il paesaggio agricolo circostante, valorizzando ove presenti tutti gli elementi di arredo vegetazionale agricolo residuali e/o inserendo ove necessario le tipiche consociazioni del paesaggio agrario presenti nel territorio.

Recinzioni o delimitazioni, ove necessarie, saranno realizzate di preferenza in legno.

57.9.3. Parcheggi e percorsi carrabili, ciclabili e/o pedonali

Nelle aree pertinenziali libere, non a verde, i percorsi pedonali e/o ciclabili potranno essere realizzati solo con materiali naturali o comunque tradizionali. Le zone individuate per il parcheggio e la viabilità interna all’area pertinenziale, non potranno essere asfaltate.

Nelle aree di parcheggio, con il limite massimo di un posto auto per camera o per unità abitativa, sono ammesse, purchè in legno o in ferro, strutture leggere con copertura preferibilmente vegetale, o in cotto.

57.9.4. Strutture ed infrastrutture di carattere ricreativo complementari all’attività turistica

Sono ammesse piscine a carattere pertinenziale all’aperto o, se al chiuso, ricomprese all’interno della volumetria esistente o ricostruita secondo le tipologie rurali ammesse, attrezzature sportive per percorsi all’aperto, strutture lignee per la sosta e pernottamento dei cavalli, strutture per tiro all’arco, per la pesca sportiva, campi da tennis, maneggio, campi per la pratica e campi promozionali del golf nel rispetto dei criteri ci cui all’Art.59.2.

In particolare gli interventi privilegeranno il recupero dei percorsi poderali per l’esercizio di trekking, mountain bike, escursioni a piedi, a cavallo ecc..

Al fine di favorire la permanenza turistica anche nei mesi invernali, nel solo caso delle varianti di cui al comma 57.7.5, ove le superfici disponibili eccedano le massime superfici realizzabli per la ricettività turistica, potrà essere previsto, fino ad un massimo di 250 mq totali utili, il recupero delle strutture esistenti anche nell’attuale configurazione architettonica e localizzativa, ovvero la sostituzione edilizia, per realizzare strutture di servizio di carattere ricreativo, culturale, sportivo e commerciale per la commercializzazione e vendita di prodotti tipici dell’area enogastronomici ed artigianali, al chiuso o al coperto.

Tali superfici potranno essere utilizzate per realizzare locali variamente attrezzati per corsi (eno-gastronomia, lavorazione del legno, colori vegetali, ceramica, giardinaggio e pratiche per accudire all’orto ecc.), conferenze, maneggio, piccola scuderia al coperto, attrezzature per il ricovero, nolo ed assistenza per le biciclette, ricovero, nolo e manutenzione per carrozze, campo da tennis al chiuso, palestra e sauna, piscina con spogliatoi, pista di pattinaggio, pista da skate board, piste da bowling e campo di bocce, piccoli laboratori artigianali per la produzione di lavorazioni tipiche.

57.10 - soppresso-