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Art. 56 Spazi per insediamenti turistico-ricettivi

56.1 Principi generali

56.1.1 Le nuove urbanizzazioni specialistiche destinate a insediamenti turistici sono riservate ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, residence, campeggi, villaggi turistici . In tali aree è altres&igrave consentibile la realizzazione di manufatti edilizi connessi all'esercizio delle attività ricettive, compresi quelli destinati a utilizzazioni direzionali, commerciali, di erogazione di servizi, artigianali di servizio e di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni, ricreative, sanitarie, sportive, in misura strettamente funzionale alla capacità ricettiva turistica dell’area interessata.(Tav. P.14).

56.1.2 I Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale della Pianura dell’Arno”, avvalendosi del quadro conoscitivo del P.T.C., determinano i fabbisogni di spazi per insediamenti turistico-ricettivi e ne prevedono il relativo soddisfacimento nel Piano Strutturale, nel rispetto:

* degli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “citta ed insediamenti” e per la risorsa “territorio rurale” all’ art.11.2 e art.11.3,

* della disciplina delle invarianti di cui all’art.13.1 e all’art.13.2

* della disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III ed delle disposizioni contenute nel presente articolo.

* dell’organizzazione del sistema funzionale turistico-ricettivo, come individuato all’art.17 delle presenti norme;

56.1.3 I Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale delle Colline Interne e Meridionali”, avvalendosi del quadro conoscitivo del P.T.C., determinano i fabbisogni di spazi per insediamenti turistico-ricettivi e ne prevedono il relativo soddisfacimento nel Piano Strutturale, nel rispetto:

* degli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “citta ed insediamenti” e per la risorsa “territorio rurale” all’ art.14.2 e art.14.3,

* della disciplina delle invarianti di cui all’art.16.1 e all’art.16.2

* della disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III ed alle disposizioni contenute nel presente articolo.

* dell’ organizzazione del sistema funzionale turistico ricettivo, come individuato all’art.17.6 delle presenti norme del P.T.C. ,

56.2 Disposizioni specifiche per il Sistema Territoriale della Pianura dell’Arno

56.2.1 Nel “Sistema territoriale della pianura dell’Arno”, nuove strutture alberghiere potranno essere previste nei centri urbani (centri storici, addizioni consolidate e periferie), in aree adiacenti i centri urbani, nelle aree produttive comprensoriali o d’interesse sovracomunale, integrate e d’interesse locale di Pisa e dei centri ordinatori interesse primario e secondario e locali, nelle aree di recupero e di ristrutturazione urbanistica, a servizio delle attività termali, ospedaliere, congressuali, universitarie, sportive e ricreative d’interesse sovracomunale, delle attività balneari di Marina di Pisa, delle aree protette di cui alla L.349/91 e alla L.R.49/95, in particolare in relazione alla realizzazione del porto turistico di Marina di Pisa o in relazione alle risorse culturali ed ambientali presenti.

56.2.2 I piani strutturali dei Comuni: di Calci, Cascina, S.Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, che, per la vicinanza a Pisa, beneficiano della posizione di mercato, dovranno puntare a soddisfare la domanda di strutture per la ricettività turistica con una offerta diversificata, ma di qualità, fortemente correlata alle valenze culturali ambientali e insediative ed infrastrutturali del territorio (centri storici, le vie d’acqua: Arno e Serchio, le risorse termali, museali, storico/artistiche, archeologiche e testimoniali, le aree naturali protette, le risorse paleontologiche, mineralogiche, floro/faunistiche,la sentieristica e le piste ciclabili, le strutture balneari e sportive, le risorse faunistico-venatorie), alternativa, per caratteri strutturali e per servizi turistici, alle strutture ricettive urbane di Pisa e del litorale.

56.2.3 Nelle aree più interne del sistema territoriale della pianura dell’Arno, gli strumenti di pianificazione dei Comuni del sub-sistema territoriale del Cuoio, che necessitano di soddisfare, sia la domanda di turismo ambientale e culturale, sia il segmento di turismo per lavoro ed affari, privilegeranno l’inserimento di strutture ricettive, in ambiti di ristrutturazione urbanistica, soggetti a strumenti urbanistici operativi a forte connotazione ambientale e paesaggistica.

56.2.4 I Comuni del sistema territoriale della pianura dell’ Arno, nel predisporre il quadro conoscitivo del piano strutturale, o gli adeguamenti al presente piano, individueranno quali delle strutture edilizie esistenti nel territorio rurale non più utili per le destinazioni originarie (abitazioni rurali, stalle, tabaccaie, porcilaie, fornaci e bacini estrattivi, edifici e strutture per attività estrattive ecc.), possano, per ubicazione, accessibilità, dimensione e tipologia, essere destinate ad usi turistico- ricettivi per realizzare strutture alberghiere, comprese le residenze turistico alberghiere ed i residence, o strutture extra-alberghiere, e/o strutture di servizio turistico, tenendo conto dei caratteri del territorio, della influenza urbana, delle strutture ed attività esistenti, della domanda ricettiva non soddisfatta, della capacità attrattiva delle risorse offerte dai territori dell’integrazione con altri servizi, ad attrattiva turistica, presenti nel territorio.

Ove le strutture di cui al precedente periodo, pur funzionali rispetto all’accessibilità e centrali rispetto all’utenza potenziale, non siano utilizzabili nella attuale configurazione e/o per lo stato di degrado fisico e strutturale e siano privi d’interesse architettonico o tradizionale, i Piani Strutturali potranno prevedere piani di riqualificazione, anche urbanistica, di matrice agricolo-ambientale, per la realizzazione di strutture turistico-ricettive.

56.2.5 Nell’ambito delle colline di Vecchiano, dei Monti Pisani e delle colline delle Cerbaie il patrimonio edilizio esistente, anche non urbano, purchè servito da idonea viabilità carrabile e dotato di pertinenze idonee alla sosta, compatibilmente con l’interesse storico, artistico o testimoniale del/dei manufatti edilizi e con le caratteristiche tipologico strutturali, ove da salvaguardare e purchè non in aree ad esclusiva funzione agricola, e in aree caratterizzate da basso o modesto rischio idraulico, idro-geologico e geo-morfologico, potrà essere utilizzato, oltre che per funzioni residenziali, per attività ricettive, di ristoro e di servizio turistico, in particolare se correlato alla fruizione di ambiti di interesse naturalistico, culturale e paesaggistico.

56.2.6 Nell’ambito dei sistemi agricoli di cui al punto precedente i piani strutturali detteranno discipline conformi alla specifica normativa riferita alla trasformazioni per usi turistico-ricettivi in ambito rurale.

56.3 Disposizioni specifiche per il Sistema Territoriale delle Colline Interne e Meridionali

56.3.1 Nel “Sistema territoriale delle Colline Interne e Meridionali” nuove strutture alberghiere potranno essere previste nei centri urbani, in aree adiacenti i centri urbani, nelle aree produttive comprensoriali o d’interesse sovracomunale, integrate e d’interesse locale dei centri ordinatori interesse primario e secondario e locali, nelle aree di recupero, riqualificazione e di ristrutturazione urbanistica ad integrazione della complessiva offerta turistica (servizi museali, attività termali, teatrali, congressuali, sportive e ricreative, aree protette di cui alla L.394/91 e alla L.R.49/95, Istituti faunistici e faunistico - venatori ecc.).

Nuove strutture ricettive potranno essere altres&igrave essere previste in ambito rurale, salvo le verifiche espresse nel successivo articolo, anche in attuazione degli obiettivi per il territorio rurale espressi dal P.I.T., per alleggerire la pressione turistica presente nei comuni litoranei della provincia di Livorno, in stretta relazione con la fruizione delle risorse culturali concentrate in Volterra, ma espresse anche da tutti i territori collinari nelle diverse componenti insediative, naturali, paesaggistiche ed ambientali.

56.3.2 I piani strutturali potranno individuare aree per campeggi, anche in associazione con le strutture alberghiere, sempre nel rispetto delle discipline di cui al Titolo I Capo III, in particolare nell’ambito di progetti integrati di valorizzazione paesaggistica/fruizione ricreativa, legati al recupero di fabbricati ed aree non più necessari ed utilizzati per gli usi originari, alla realizzazione di percorsi ecologici , aree sportive, strutture per la ristorazione, percorsi turistici ecc.

56.3.3 Negli ambiti rurali del sistema territoriale delle Colline Interne e Meridionali, gli strumenti urbanistici comunali detteranno discipline conformi ai contenuti dell’art. 57, con specifico riferimento alle caratteristiche morfologiche, insediative, naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi e dei manufatti edilizi interessati.