Salta al contenuto principale Skip to footer content

Art. 40 Il sistema energia

40.1 Prescizioni generali

40.1.1 Il presente articolo classifica nella Tav. Q.C.15 e disciplina differentemente, in base ai consumi energetici individuati nell’ambito della valutazione delle condizioni di fragilità ambientale (Doc. P.3), i Comuni in :

* Comuni con livello d’attenzione alto.

* Comuni con livello d’attenzione medio.

* Comuni con livello d’attenzione basso.

40.1.2 I Comuni con livello d’attenzione alto, sono tenuti ad includere negli strumenti di pianificazione un bilancio energetico annuale, che individui i livelli attuali di consumo delle diverse fonti energetiche.

Sulla base del confronto tra i risultati del Bilancio Energetico annuale ed i livelli di consumo del 1990, i Comuni con livello d’attenzione alto definiscono negli strumenti di pianificazione le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione alla risorsa aria e alle risorse energetiche, e subordinano le previsioni di trasformazione al rispetto delle prescrizioni dei comma successivi.

40.1.3 Tutti i Comuni sono tenuti ad osservare, nei loro strumenti urbanistici i criteri di cui ai comma seguenti;

40.1.4 Il PIER riconosce in materia energetica un ruolo di co-programmazione alle Province. La Provincia è infatti chiamata ad elaborare propri piani energetici da tenere in stretto rapporto con i Piani Territoriali di Coordinamento.

40.2 Criteri per il risparmio energetico disciplina per energie rinnovabili

40.2.1 Disciplina del risparmio energetico negli insediamenti civili

40.2.1.1 I Comuni sono tenuti, nell’ambito dei propri piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici, a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni prevedendo, per significative trasformazioni del territorio, l’integrazione tra il sito e gli involucri edilizi, con la finalità di recupero in forma “passiva” della maggior parte dell’energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali.

40.2.1.2 Ai fini di cui al punto precedente, nelle previsioni di nuovi insediamenti, prima della fase di definizione della disposizione delle strade e degli edifici, dovrà essere redatta una relazione descrittiva del sito contenente:

  • - caratteristiche fisiche del sito: pendenze, percorso del sole nelle diverse stagioni, direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti ecc.;
  • - contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell’appezzamento, ecc...);
  • - le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti ad esso;
  • - gli alberi sul sito o adiacenti ad esso, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni.

40.2.1.3 Sulla base dell'analisi precedente i piani strutturali prevederanno per i loro strumenti attuativi che il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici dovrà tendere a:

  • - garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);
  • - consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
  • - garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi di acqua calda sanitaria);
  • - trarre vantaggio dei venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini ecc..);
  • - predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali;
  • - ridurre l’effetto “isola di calore” mediante un’opportuna progettazione del verde ed attraverso il controllo dell’arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.

40.2.1.4 I Comuni sono altres&igrave tenuti, nell’ambito dei propri piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici, a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni prevedendo criteri tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici idonei a facilitare e valorizzare il risparmio energetico e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione, la dotazione di apparecchiature elettriche degli edifici in relazione alla loro destinazione d’uso e in stretto rapporto con il tessuto urbano e territoriale circostante, anche incentivando la realizzazione di impianti centralizzati, dotati di tutti i dispositivi sufficienti a garantire la contabilizzazione individuale dei consumi e la personalizzazione del microclima.

Tali criteri devono portare alla riduzione dei consumi energetici assoluti e specifici (kWh/m2/anno) rispetto allo standard attuale, come pure alla riduzione dell’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili.

40.2.2 Disciplina per il risparmio energetico negli insediamenti produttivi

I Comuni sono tenuti, nell’ambito dei propri piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici, a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni di insediamenti produttivi, corredando gli atti di opportune elaborazioni atte a valutare la fattibilità tecnico-economica:

  • - dell’uso della cogenerazione per la soddisfazione, elettrica e termica, dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell’area;
  • - dell’uso di scarti di calore da processi produttivi per la soddisfazione dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell’area;
  • - della possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti previsti nell’area all’insieme di fabbisogni civili presenti nell’intorno dell’area stessa;

considerando i seguenti elementi:

  • - tipologia delle tecnologie utilizzate, con riferimento alla valutazione delle migliori tecnologie disponibili in modo da minimizzare, compatibilmente con altre restrizioni di carattere ambientale, l’uso e l’impatto delle fonti energetiche;
  • - tipologia delle fonti energetiche utilizzate nei processi produttivi in relazione all’ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione, utilizzo di calore di processo, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ecc..);
  • - modalità di scelta in merito alla gestione dell’intera filiera produttiva.

40.2.3 Il PTC e i piani strutturali dei comuni recepiscno le norme regionali vigenti in tema di localizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tenendo comunque conto delle seguenti priorità:

  • - valorizzare i potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili del territorio (per ogni territorio, l’opportuna fonte rinnovabile);
  • - ricorrere a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile di territorio, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tutelando il terreno fertile deputato alla produzione agroalimentare;
  • - favorire prioritariamente il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche,pregresse o in atto, quali siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, perseguendo l’obiettivo della minimizzazione delle interferenze con il territorio;
  • - favorire una localizzazione e una progettazione legata alla specificità dell’area, con particolare riguardo alla caratteristiche delle aree agricole. In particolare si dovrà tener conto della presenza di zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità e/o particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico- culturale. L’ uso del suolo agricolo per l’istallazione di fonti rinnovabili è auspicabile solo se legato allo sviluppo della multifunzionalità delle aree agricole, al fine del raggiungimento dell’obiettivo dell’autosufficienza energetica.
  • - Investire sulle energie alternative privilegiando i piccoli impianti. A tal fine dovranno essere compiute verifiche di carattere ambientale e paesistico per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia in aree agricole, con particolare riferimento a biomassa ed eolico.

40.3 Criteri per la realizzazione di impianti di climatizzazione a scala territoriale

40.3.1 Principi generali

Negli strumenti urbanistici di propria competenza, i Comuni provvederanno a inserire norme, criteri e indirizzi finalizzati alla ricerca di soluzioni che privilegino il soddisfacimento dei fabbisogni termici mediante teleriscaldamento.

Pertanto, nella previsione di aree di nuovo insediamento si deve, altres&igrave, prevedere la realizzazione di una rete di teleriscaldamento a servizio dell’area stessa.

Tali reti di teleriscaldamento dovranno essere progettate considerando, in funzione del fabbisogno da soddisfare, la possibilità di introdurre sistemi che sfruttino fonti energetiche rinnovabili (biomassa, geotermia a bassa entalpia, solare, ecc.), come pure sistemi funzionanti in regime di cogenerazione.