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Art. 39 Il sistema aria

39.1 Prescrizioni generali

39.1.1 Per i Comuni che presentano un livello di attenzione alto per almeno uno degli indicatori di fragilità ambientale del sistema aria (valutazione della qualità dell’aria ai sensi del D.Lgs. 351/1999 e succ mod e integrazioni), individuati nell’ambito della valutazione delle condizioni di fragilità ambientale (Tav. Q.C.15, Doc. P.2), si prescrive che gli strumenti di pianificazione includano una Relazione sullo Stato della Risorsa Aria, che individui lo stato di qualità dell’aria, le pressioni antropiche esercitate, nonché le politiche/interventi di controllo, tutela e risanamento in atto, con particolare riferimento agli elementi di crisi evidenziati dagli indicatori di fragilità ambientale. Sulla base della Relazione sullo Stato della Risorsa Aria gli strumenti di pianificazione, in accordo con le prescrizioni, gli indirizzi ed i parametri individuati dal P.T.C., definiscono le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione alla risorsa aria, e individuano, nell’ambito delle norme di Piano, condizioni alle trasformazioni.

39.1.2 Nello specifico, la Regione Toscana ha effettuato la Valutazione della qualità dell’aria ambiente e classificazione del territorio regionale ai sensi degli articoli 6,7,8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 che attua la direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente; valutazione e classificazione sono state fatte proprie dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1325/2003. Ai sensi di tale delibera tutti i Comuni sono soggetti all’adozione di alcuni provvedimenti e precisamente:

  • a) nel caso di comuni che presentano superamento dei valori limite U.E. per più di una sostanza:
    • - predisporre un rapporto annuale relativo a tutti gli inquinanti, con la finalità di fornire un quadro sullo stato della qualità dell’aria, comprendente anche l’analisi delle cause/origini dei livelli di inquinamento;
    • - predisporre un piano di azione contenente le misure da attuare per rientrare nei valori limite tenendo conto di tutti gli inquinanti coinvolti e delle loro possibili interazioni, in modo da evitare che l’intervento su uno di essi comporti effetti negativi su di un altro;
  • b) nel caso di raggiungimento e/o superamento della soglia di attenzione e di allarme per più di 5 giorni consecutivi;
    • - adottare immediatamente gli interventi ritenuti più idonei fra quelli indicati nella normativa di riferimento;
  • c) nel caso di comuni che presentano rischio di superamento per più di una sostanza inquinante:
    • - predisporre un Piano d’Azione Comunale (P.A.C) affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e le misure da attuare nel medio e lungo termine che procurino una riduzione strutturale delle emissioni, secondo i criteri individuati dalla vigente normativa di riferimento.
    • - Le misure e gli interventi previsti nei piani comunali dovranno essere recepiti e collegati con quelli previsti nei piani e nei programmi regionali e dovranno essere attuati per il raggiungimento dei valori limite entro quanto stabilito dal D.M 60/2002 e succ. mod e integrazioni;
  • d) per tutti gli altri comuni:
    • - mantenere le concentrazioni delle sostanze inquinanti a livelli tali da non comportare rischi di superamento dei limiti, e attuare tutte le azioni necessarie al fine di preservare la migliore qualità dell’aria.

39.2 Emissioni di origine industriale

Gli strumenti urbanistici comunali devono subordinare le previsioni di nuovi insediamenti produttivi o ampliamenti di esistenti o variazioni di ciclo produttivo, al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

  • - controllo periodico della qualità dell’aria in prossimità delle zone interessate dalla presenza di attività produttive.
  • - conservazione della qualità dell'aria, affinché non si verifichino superamenti dei livelli di attenzione e di allarme e degli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale,

39.3 Emissioni da traffico veicolare

Gli strumenti urbanistici comunali devono subordinare gli interventi di trasformazione relativi alla rete infrastrutturale, gli interventi che prevedano nuovi insediamenti o ampliamenti di esistenti, nonché gli interventi di riordino funzionale degli insediamenti, al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

  • - controllo periodico della qualità dell’aria in prossimità delle strade ad intenso traffico veicolare;
  • - conservazione della qualità dell'aria, affinché non si verifichino superamenti dei livelli di attenzione e di allarme e degli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale, attraverso la riduzione dei flussi di traffico veicolare (potenziamento del servizio di trasporto pubblico, realizzazione di piste ciclabili, realizzazione di percorsi pedonali, ecc…);
  • - prioritaria valutazione e adozione di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nella definizione dei piani urbani del traffico, degli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico, e nelle scelte localizzative delle funzioni.

39.4 Emissioni di origine civile

Gli strumenti urbanistici comunali devono subordinare le nuove previsioni relative alla residenza e alle attività a questa collegate, alla conservazione della qualità dell'aria e degli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale, affinché non si verifichino superamenti dei livelli di attenzione e di allarme attraverso la stabilizzazione delle emissioni inquinanti e climalteranti derivanti dai consumi di fonti energetiche, con interventi di razionalizzazione dei consumi stessi, cos&igrave come indicato nella normativa relativa ai consumi di fonti energetiche, di cui ai successivi paragrafi relativi al sistema energia.