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Art. 41 Il sistema rifiuti

41.1 Prescrizioni generali per i Comuni

41.1.1 I Piani Strutturali comunali si conformano ai contenuti del P.T.C. e del Piano provinciale in materia di rifiuti ed aree da bonificare, ai sensi della normativa vigente.

41.1.2 Piani Strutturali commisurano le variazioni demografiche, commerciali e produttive alla effettiva capacità di gestione dello smaltimento dei rifiuti attraverso gli impianti esistenti o il loro potenziamento, cos&igrave come certificato dall’Autorità d’Ambito competente.

41.1.3 Per i Comuni che presentano un livello di attenzione alto per almeno uno degli indicatori di fragilità ambientale del sistema rifiuti (produzione pro capite di rifiuti urbani e speciali e raccolta differenziata) individuati nell’ambito della valutazione delle condizioni di fragilità ambientale (Tav. Q.C.15, Doc. P.2), si prescrive che gli strumenti di pianificazione includano una Relazione sullo Stato del Sistema Rifiuti, che individui le pressioni antropiche, nonché le politiche/interventi di controllo, tutela e risanamento in atto, con particolare riferimento agli elementi di crisi evidenziati dagli indicatori di fragilità ambientale.

41.1.4 Sulla base della Relazione sullo Stato del Sistema Rifiuti, gli strumenti di pianificazione, in accordo con le prescrizioni, gli indirizzi ed i parametri individuati dal P.T.C., definiscono le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione al sistema rifiuti, e individuano, nell’ambito delle norme di Piano, specifiche condizioni alle trasformazioni.

41.2 Produzione pro capite e raccolta differenziata dei rifiuti urbani

41.2.1 Per i Comuni che presentano un livello di attenzione alto per gli indicatori relativi alla produzione pro-capite di rifiuti e alla raccolta differenziata, gli strumenti urbanistici comunali devono subordinare le previsioni di trasformazione al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

  • - vengano considerate, nella definizione dei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi, nonché nella trasformazione degli insediamenti esistenti, le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani, al fine di contribuire al conseguimento, a livello comunale, degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata definiti dal D.L. n° 22/97 e dal Piano Regionale e dal Piano Provinciale di Gestione dei consumi dei Rifiuti;
  • - vengano considerate, nelle scelte localizzative delle funzioni, le esigenze di raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti (con particolare attenzione al recupero di carta, organico e imballaggi da grandi utenze o comparti territoriali omogenei);
  • - vengano individuate, per gli insediamenti esistenti e per i nuovi interventi di trasformazione, appositi ed adeguati spazi per isole ecologiche e deposito temporaneo dei materiali di riciclaggio, al fine della migliore organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi minimi fissati dal D.L. 22/97 e dal Piano Regionale e dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, prevedendo prioritariamente il riutilizzo a tale fine di aree dismesse (ad es. i siti da bonificare), tenendo conto delle prescrizioni dei Piani suddetti;
  • - vengano, comunque, rispettate le prescrizioni sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, nonché del Piano Regionale e dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti.

41.2.2 Per i Comuni che presentano un livello di attenzione medio per gli indicatori relativi alla produzione pro capite di rifiuti e alla raccolta differenziata, le disposizioni di cui al precedente comma (relativo ai Comuni a livello di attenzione alto), si applicano agli interventi di trasformazione che comportano un incremento della produzione di rifiuti; è fatta salva comunque la necessità di considerare, nella definizione dei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi, nonché nella trasformazione degli insediamenti esistenti, le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti, nonché la necessità di rispettare le prescrizioni sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, nonché nel Piano Regionale e nel Piano Provinciale di gestione dei rifiuti.

41.2.3 Per i Comuni che presentano un livello di attenzione basso per gli indicatori relativi alla produzione pro-capite di rifiuti e alla raccolta differenziata, gli strumenti urbanistici comunali devono considerare, nella definizione dei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi, nonché nella trasformazione degli insediamenti esistenti, le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani e devono rispettare le prescrizioni sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, nonché nel Piano Regionale e nel Piano Provinciale di gestione dei rifiuti.

41.3 Produzione di rifiuti speciali

41.3.1 Per i Comuni che presentano un livello di attenzione alto per gli indicatori relativi alla produzione di rifiuti speciali, gli strumenti urbanistici comunali devono subordinare le previsioni di trasformazione al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

* vengano considerate, nella definizione dei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi, nonché nella trasformazione degli insediamenti esistenti, le esigenze del servizio di gestione (raccolta, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti speciali, pericolosi e non, al fine di contribuire al conseguimento, a livello comunale, degli obiettivi definiti dal D.L. n° 22/97 e dal Piano ni Regionale e dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti;

* vengano individuate, per gli insediamenti esistenti e per i nuovi interventi di trasformazione che producono rifiuti speciali, appositi ed adeguati spazi per il corretto stoccaggio/smaltimento, commisurati agli indirizzi fissati dal D.L. 22/97 e dai Piani Regionale e Provinciale di Gestione dei Rifiuti, prevedendo prioritariamente il riutilizzo a tale fine di aree dismesse (ad es. i siti da bonificare), tenendo conto delle prescrizioni dei Piani suddetti;

* vengono, comunque, rispettate le prescrizioni sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, nonché rifiuti.

41.3.2 Per i Comuni che presentano un livello di attenzione medio per gli indicatori relativi alla produzione pro capite di rifiuti speciali le disposizioni di cui al precedente comma (relativo ai comuni a livello di attenzione alto) si applicano alle previsioni di trasformazione che comportano un incremento della produzione di rifiuti speciali; è fatta salva comunque la necessità di considerare, nella definizione dei nuovi insediamenti, commerciali e produttivi, nonché nella trasformazione degli insediamenti esistenti, le esigenze del servizio di gestione (raccolta, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti speciali, pericolosi e non, nonché la necessità di rispettare le prescrizioni sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, nonché nel Piano Regionali nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

41.3.3 Per i comuni che presentano un livello di attenzione basso per gli indicatori relativi alla produzione di rifiuti speciali gli strumenti urbanistici comunali devono considerare, nella definizione dei nuovi insediamenti produttivi, nonché nella trasformazione degli insediamenti esistenti, le esigenze del servizio di gestione (raccolta, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti speciali, pericolosi e non, e devono rispettare le prescrizioni sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, nonché nel Piano Regionale e nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti.