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Art. 59 – Impianti per la pratica e lo spettacolo sportivo d’interesse sovracomunale e impianti di interesse sovracomunale in genere.

59.1 Principi generali

59.1.1 I Comuni nel prevedere impianti o strutture per la pratica e lo spettacolo di specifiche discipline sportive d’interesse sovracomunale o comunque impianti di interesse sovracomunale determinano il bacino di utenza, dando conto delle capacità di servizio e di esercizio offerte dalle strutture esistenti nel sistema territoriale di appartenenza o, se di d’interesse provinciale, nell’intero territorio provinciale. Per impianti di interesse sovracomunale si intendono quelli le cui previsioni di piano contengono progetti da sottoporre a valutazione eo verifica di impatto ambientale di competenza, almeno, provinciale. Le ricadute e gli impatti di carattere sovracomunale saranno verificati da apposita conferenza dei servizi, convocata dal Comune proponente ed eventualmente allargata ai comuni contermini,, che accerterà la necessità o meno di addivenire ad apposito accordo di pianificazione. La nuova previsione, una volta approvata definitivamente, verrà automaticamente acquisita al Quadro Conoscitivo del PTC.

59.1.2 La scelta localizzativa dell’impianto sportivo o di altra tipologia d’ impianto d’interesse sovracomunale o provinciale tiene conto, in relazione al bacino di utenza, di:

  • - l’accessibilità dal sistema infrastrutturale viario, ferroviario ed aeroportuale e dai nodi intermodali esistenti o di progetto;
  • - la disponibilità della risorsa idrica, della depurazione e della rete fognaria ;
  • - la capacita di servizio di smaltimento dei rifiuti
  • - la disponibilità energetica per la gestione dell’impianto,
  • - la possibilità di utilizzo della struttura o dell’area anche ai fini della protezione civile e la compatibilità del rischio per la struttura rispetto alla pericolosità idraulica e geomorfologia, idrogeologica, a insediamenti a rischio d’incidente rilevante, a incendio, a terremoto ;
  • - il piano zonizzazione acustica comunale;
  • - la compatibilità visiva, ripetto a visuali da tutelare, beni culturali e beni paesaggistici;

59.2 I campi da golf

59.2.1 Il P.T.C. definisce criteri per la localizzazione di impianti per il gioco del golf finalizzata alla realizzazione di un sistema golfistico che si integri con le attività turistiche ed agrituristiche, ricreative e sportive, nel rispetto dei limiti e dei caratteri delle risorse territoriali.

59.2.2 Il Sistema golfistico comprende tre tipologie di impianti:

  • - campi per la pratica
  • - campi promozionali
  • - N.4 percorsi golfistici omologati di 18 o più buche.

59.2.3 I campi per la pratica sono impianti a servizio delle aree insediate, facilmente raggiungibili per una pratica quotidiana, da insediare in aree periferiche a verde attrezzato o a parco urbano preferibilmente limitrofe ad altri impianti sportivi , con un minimo di strutture per servizi;

59.2.4 I campi promozionali, con una superficie tra 5 a 25 ha (da tre a nove buche) con le

caratteristiche previste dai regolamenti e statuti della Federazione Italiana Golf (F.I.G.), sono da localizzarsi preferibilmente in prossimità di altri impianti sportivi o in aree con possibilità di trasformazione in percorso omologato di almeno 9 buche;

59.2.5 I percorsi golfistici omologati sono impianti di 9, 18 buche o ulteriori multipli di 9 buche , certificati secondo gli standard F.I.G. con una superficie tra i 25 ha e 80 ha.

59.2.6 Gli impianti di golf per la pratica e promozionali possono essere inseriti anche nelle aziende agricole ad integrazione dell’offerta di servizi per l’agriturismo e in relazione a strutture ricettive per il turismo rurale (Art.57.9.4)

59.2.7 I Comuni possono localizzare percorsi golfisti omologati , nel rispetto di quanto contenuto, nelle aree agricole con limitazioni alla produzione come individuate nella TAV. Q.C 7a. che i Piani Strutturali abbiano individuato come aree a prevalente funzione agricola o aree agricole caratterizzate da una economia debole per contiguità agli insediamenti urbani e che non presentino fragilità elevata rispetto alla risorsa idrica, caratterizzate da buona permeabilità, per lo più pianeggianti, o con modeste pendenze e pertanto che non necessitino per la realizzazione dell’impianto di consistenti movimenti di terra. La localizzazione di percorsi golfistici omologati è comunque condizionata ad una verifica sovracomunale estesa almeno all’ambito del sistema territoriale di appartenenza..

Nel prevedere le strutture golfistiche i Comuni determinano prioritariamente, in ragione delle caratteristiche dell’impianto :

  • -il bacino di utenza (in base alla popolazione residente, al flusso turistico e agli impianti esistenti)
  • -le risorse idriche necessarie per il mantenimento delle superfici di gioco
  • - gli spazi e i servizi di supporto necessari :
  • - spazi per attività golfistiche (campi pratica, percorsi di golf, aree di putting greens, aree di pitching green, fasce di rispetto)
  • - spazi di supporto (spogliatoi, pronto soccorso, deposito macchinari, attrezzi e materiali, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi),
  • - spazi per impianti tecnici;
  • - spazi per il pubblico;
  • - spazi complementari per ristoro, bar, attività commerciali;

e sulla base:

  • - della disponibilità idrica
  • - dei caratteri e dello stato di conservazione degli elementi che compongono la struttura del territorio ( morfologia, copertura vegetazionale, orientamento delle aree, edifici e manufatti da salvaguardare , rete idrografica, ecc);
  • - del patrimonio edilizio disponibile ed utilizzabile per quelle finalità

definiscono gli interventi ammessi per realizzare l’impianto, coll’obiettivo di conservare e/o ripristinare gli elementi connotanti il paesaggio e l’ambiente naturale e antropizzato.

59.2.8 Ai percorsi golfistici possono essere altres&igrave associate attività ricettive, da realizzare prioritariamente mediante il recupero di edifici esistenti, anche con interventi di sostituzione edilizia, ove consentito dalla disciplina degli Strumenti urbanistici comunali.

Soltanto ove si dimostri che le strutture edilizie recuperabili per tale finalità non siano sufficienti o siano inadeguate a garantire la domanda di ricettività prevedibile e conseguente all’attivazione dell’impianto golfistico, il P.S. potrà individuare ulteriori volumetrie, commisurandole alle specifiche necessità e risorse disponibili, mediante apposito accordo di pianificazione.

59.2.9 - soppresso-

59.2.10 - soppresso-

59.3 Le aviosuperfici

59.3.1 Al fine di consentire una equilibrata distribuzione delle aviosuperfici sia per finalità di diporto e turistiche, che ai fini della protezione civile, della pubblica sicurezza e del soccorso medico aereo, il P.T.C. assume nel proprio Q.C. una prima rilevazione delle aviosuperfici esistenti sul territorio provinciale, delle piste destinate al volo sportivo , delle piste con annessa scuola di volo e delle elisuperfici (piazzole per elicotteri anti incendi boschivi (A.I.B.) e piazzole per servizio di eliambulanza).

Il censimento delle realtà esistenti dovrà ottimizzare la realizzazione di nuove strutture ed il potenziamento ed adeguamento di quelli esistenti, anche in funzione della protezione civile.

59.3.2 Ferme restando le competenze dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) in materia di sicurezza e il rispetto dei contenuti del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 8 agosto 2003 e successivi aggiornamenti, le aviosuperfici possono essere localizzate in aree agricole caratterizzate di preferenza da un’economia marginale o debole, ma tuttavia idonee alla partenza e all’approdo di velivoli, su terreni pianeggianti (A.N.P) o in pendenza (A.P.) , non soggetti a fenomeni esondativi e o a dissesti geomorfologici collegabili ad aree caratterizzate da frane attive o quiescienti come individuate nei relativi piani di bacino stralcio di “Assetto idrogeologico”( aree P.F.4 e P.F.3 del P.A.I.del Bacino dell’Arno; aree P.4 e P.3 del P.A.I del Bacino del Serchio e aree P.F.ME e P.F.E del P.A.I. del Bacino Regionale Toscana Costa) o ad aree caratterizzate dai livelli più alti di pericolosità idraulica o di vulnerabilità idrogeologica, per l’esercizio del volo e degli altri sport dell’aria ad esso connessi, scuola e lavoro aereo e per il trasporto publico, purchè servite da viabilità ben collegata alla rete infrastrutturale di supporto ai sistemi locali o agli itinerari di carattere intersistemico e sovracomunale ed attraverso questi alle grandi direttrici nazionali ed alle direttrici d’interesse regionale ed adeguatamente lontane dai centri abitati. L’eminente interesse pubblico di tali aree, per le finalità della protezione civile, oltre che per la valorizzazione del sistema turistico e sportivo, dovrà indirizzare le scelte localizzative in riferimento ad un ambito di utenza necessariamente sovracomunale.

Tali aree dovranno essere essere esterne alle Aree Protette ed alle aree di valenza ambientale (S.I.R. ed aree d’interesse ambientale come rappresentate alla TAV.P6) , rispetto alle quali andrà comunque fatta la valutazione d’incidenza o, nell’ambito della V.I.A,. la determinazione dell’impatto acustico.

59.3.3 Le aviosuperfici, dovranno rispettare nelle limitazioni, dimensioni, andamento plano-altimetrico e segnaletica le caratteristiche tecniche come descritte nell’appendice al Decreto 8 agosto 2003 e successivi aggiornamenti dell’E.N.A.C. a tutela dell’interesse pubblico.

59.3.4 L’Art. 707 del Codice della Navigazione, ed il capitolo 4 paragrafo 12 del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, prevede che ENAC individui, ai fini della sicurezza, le zone limitrofe agli aeroporti da sottoporre a vincolo e stabilisca le limitazioni relative ai potenziali pericoli per la navigazione.

59.3.5 Gli enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, devono adeguare i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC.

59.4 Impianti fissi per lo svolgimento permanente di attività sportive ed agonistiche di veicoli a motore (piste da motocross, piste per go-kart, piste per corse automobilistiche e motoristiche)

59.4.1 Gli impianti fissi per lo svolgimento permanente di attività sportive ed agonistiche non sono ammessi

• all’interno dei centri abitati,

• nelle aree a vincolo paesaggistico come richiamate all’art.157 lett. a,b,c,d,e,f, del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e fatta salva l’applicazione dell’art.143 comma 6, l’art.144 comma 2 e l’art.156 comma 4;

• nei parchi e riserve nazionali e regionali, nei parchi territoriali urbani degli SSUU;

• nelle aree protette di cui alla L.R.49/95 ;

• nei S.I.R

• nelle aree di interesse ambientale come individuate alla TAV.P 6 ;

• nelle aree facenti parte del patrimonio agricolo forestale della RT ai sensi della LR 64/76;

• nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all’art.10 lett.a), b), c) della legge 11 febbraio 1992 n.157 (oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

• nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, fatto salvo quanto previsto all’art.07 comma 1 bis della L.R.48/94;

59.4.2 Gli impianti fissi non possono pregiudicare l’assetto idrogeologico del territorio

59.4.3 Nella scelta dell’ubicazione di impianti fissi dovrà essere tenuto conto della situazione dei fondi limitrofi preesistente la realizzazione degli impianti, per quanto si riferisce alle emissioni anche acustiche e il diritto alla salute degli abitanti.

59.4.4 Gli impianti esistenti in area a vincolo idrogeologico potranno essere mantenuti a condizione che ne sia stata verificata la compatibilità rispetto al V.I. e al piano di classificazione acustica, o che ne possa essere garantita la compatibilità tramite interventi migliorativi concordati con il Comune, che ne assicurino la coerenza con la destinazione d’uso delle aree limitrofe, previa la sottoscrizione di una convenzione o atto unilaterale d’obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune ed a spese dell’interessato.