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Art. 4 Struttura della disciplina e efficacia

4.1 Le norme del P.T.C. si articolano in prescrizioni, direttive, criteri , indirizzi e parametri e salvaguardie.

In base al loro contenuto si distinguono in:

  • - disposizioni strutturali, di cui al Titolo I, volte a garantire lo sviluppo sostenibile mediante la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio;
  • - disposizioni programmatiche, di cui al Titolo II e Titolo III volte a precisare le trasformazioni, fisiche o funzionali, attivabili o da attivare.

I livelli impositivi sono così definiti:

  • • Le prescrizioni costituiscono un obbligo al quale conformarsi nell’attività di pianificazione e di governo del territorio; sono solitamente espresse dal verbo“ dovere (ad es. devono, dovranno, si deve… )
  • • Le direttive e i criteri costituiscono regole da recepire normalmente negli strumenti di pianificazione e negli atti di governo del territorio, salvo diverse motivate disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di governo del territorio;
  • • Gli indirizzi non costituiscono un obbligo e sono solitamente espressi dal verbo “potere” (ad es. possono, potranno …)

Ove le norme non si presentino espressamente formulate con il ricorso alla forma verbale “possono”, ogni altra espressione verbale (ad es. provvedono, perseguono, promuovono …) è da intendersi equivalente a” devono” e quindi obbligatorie.

  • • I parametri esprimono numericamente dei valori con carattere prescrittivo , di criterio o indicativo a seconda della specifica formulazione della norma .

Tutte le norme a carattere prescrittivo hanno anche valore di misure di salvaguardia.

Le misure di salvaguardia, immediatamente efficaci, dalla data di adozione del P.T.C., pena la nullità di qualsiasi atto comunale contrastante, vigono sino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione comunale e degli atti di governo del territorio comunali allo Statuto ed alle prescrizioni del P.T.C.

In particolare le salvaguardie vigono, oltre che sui S.I.R., sugli ambiti d’interesse ambientale come perimetrati alla TAV.P.6 (modificata) nonché sugli ambiti interessati dal sistema infrastrutturale di previsione, d’interesse provinciale, ancorché non definito progettualmente e rappresentato alla TAV.P.4, e su tu tutte le previsioni non ancora realizzate previste dai piani settoriali provinciali approvati o specificatamente individuati dal P.T.C.

Sono altresì soggetti alla salvaguardia da altri usi, fino all’avvenuta bonifica, i siti da bonificare, ai sensi della vigente normativa.

4.2 I Comuni, nella redazione dei loro strumenti urbanistici verificano ed approfondiscono a scale di maggiore dettaglio il quadro conoscitivo del P.T.C. in accordo con i criteri e gli indirizzi dettati al Titolo I Capo III e Titolo II Capo I , II delle presenti norme o, eventualmente con altri criteri, dandone specifica motivazione. A seguito di detti approfondimenti condotti sul quadro conoscitivo del proprio territorio, sottopongono alla Provincia le eventuali modifiche delle perimetrazioni. L’accoglimento di tali modifiche da parte della Provincia, da approvarsi con delibera del Consiglio Provinciale, non determina variante al P.T.C. In caso di difformità prevale la definizione alla scala di maggiore dettaglio.

4.3 Non rientrano nel precedente comma 4.2. i casi di perimetrazioni o classificazioni delle aree, nei P.S. in base alla pericolosità geomorfologica ed idraulica, che risultino diverse da quelle individuate e attribuite nei Piani di Assetto Idrogeologico dei rispettivi Piani di Bacino.

Eventuali modifiche alle perimetrazioni e /o classificazioni contenute nelle tavole dei rispettivi P.A.I., dovranno essere avanzate alle Autorità competenti di Bacino, nel rispetto delle relative norme, per il recepimento nei PAI.

4.4 Le disposizioni del presente piano relative alle componenti territoriali disciplinate al Titolo I Capo III delle presenti norme stabiliscono prescrizioni, criteri, direttive e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio; nonché per le valutazioni degli effetti ambientali degli atti di pianificazione territoriale dei Comuni, con particolare riferimento all'individuazione dei livelli di criticità delle risorse interessate e fatto salvo quanto specificato al comma precedente.

4.5 Le disposizioni di cui al Titolo II e al Titolo III stabiliscono prescrizioni, criteri o direttive , indirizzi e parametri collegati alle strategie di sviluppo del territorio provinciale, da utilizzare per la valutazione integrata degli effetti degli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni e degli atti di governo del territorio modificativi degli strumenti di pianificazione territoriale, e per al valutazione dei piani di settore provinciali, conformemente con le disposizioni di legge.

4.6 – soppresso -

4.7 Le disposizioni del presente piano di cui al Titolo I Capo II ed al Titolo II Capo I , II e III definiscono ed orientano l’articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, ed indicano e coordinano gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela, dettando in particolare criteri per i Comuni per contenere nuovi impegni di suolo ai fini insediativi, in osservanza alle disposizioni legislative vigente. Esse disciplinano altresì, i modi, gli strumenti ed i criteri per definire localizzazioni o ambiti localizzativi delle infrastrutture e delle attrezzature d’interesse pubblico, aventi singolarmente o nei loro effetti cumulativi, rilevanza sovracomunale.

4.8 La Provincia concorre assieme alla Regione ed ai Comuni alla formazione e gestione integrata del Sistema Informativo Geografico regionale; esso costituisce il riferimento fondamentale per la formazione e la valutazione degli atti di pianificazione e per la e la verifica degli effetti.

4.9 Il S.I.T. provvede all’organizzazione, aggiornamento e conservazione dei dati geografici, secondo le specifiche istruzioni tecniche definite dalla Regione, relativi ai quadri conoscitivi sulle risorse essenziali, agli elaborati progettuali del presente piano, agli elaborati degli strumenti di pianificazione comunale, agli atti provinciali settoriali di governo del territorio, che comportino trasformazioni del territorio.

4.10 Il S.I.T. provvede alla diffusione e l’accesso alle informazioni, che devono essere accessibili a tutti, fatta eccezione per i dati riservati.

4.11 La Provincia attraverso l’attività dell’Osservatorio della Pianificazione verifica l’efficacia delle prescrizioni del P.T.C. e gli effetti e le trasformazioni indotte dagli atti di governo settoriali provinciali e dagli strumenti della pianificazione e di governo del territorio comunali.

4.12 Il S.I.T. e L’Osservatorio assicurano l’assistenza tecnica ai Comuni nella formazione e redazione del Piano Strutturale e degli atti di Governo del Territorio.