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Art. 30 Disposizioni relative all’intero sistema

30.1 In tutti i terreni componenti il sistema vegetazionale naturale sono ammesse:

  • a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, nonché di rinaturalizzazione, di interventi di forestazione e di incremento della vegetazione autoctona, di strade poderali ed interpoderali, di opere connesse al taglio dei boschi, sia permanenti, che temporanee, quali strade e piste forestali, imposti o piazzali di deposito di legname, utilizzati anche come piazzole di scambio, condotte, canali temporanei e linee di esbosco; di opere di prevenzione degli incendi boschivi, quali viali e fasce parafuoco, invasi punti di avvistamento, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre disposizioni specifiche;
  • b) qualsiasi intervento di recupero e riqualificazione dei manufatti edilizi esistenti afferenti le componenti territoriali di cui al presente articolo, e conformi alle disposizioni delle presenti norme;
  • c) le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre disposizioni specifiche, con particolare riferimento a quelle di cui all’articolo 29 ( Tavv.: 11, 12);
  • d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti delle relative disposizioni;
  • e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica

Rientrano tra gli interventi ammessi i piani d’intervento programmati dal C.F.S. unitamente alla Direzione compartimentale del Territorio per la Toscana sulla vegetazione riparia di fiumi e torrenti esclusivamente finalizzati al taglio di quelle piante che possono arrecare danno alle sponde ed al buon deflusso delle acque.

30.2 Le opere di cui alla lettera a) del comma art.30.1 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. Dovranno essere comunque privilegiati gli interventi che prevedono l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica In particolare le strade forestali, poderali ed interpoderali non devono avere la imensione della carreggiata, superiore a 5 metri lineari, oltre alle banchine, da ridurre a 4 metri lineari per le piste forestali, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60 per cento per tratti superiori a 150 metri, e non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti, ad eccezione di brevi tratti necessari a garantire la stabilità del fondo.

30.3 Solamente in riferimento alle aree interessate dal sistema vegetazionale naturale che siano assoggettate alle categorie di modalità di intervento di cui ai punti 4 e 5 del comma 2 dell'art. 29, gli strumenti di pianificazione, e di programmazione, nonché gli altri atti amministrativi attinenti il governo del territorio, possono prevedere:

  • a) la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria di rilevanza sovracomunale, limitatamente al mero attraversamento dei terreni componenti il sistema vegetazionale naturale, ed ove esso sia indispensabile in assenza di alternative di tracciato che consentano di perseguire i medesimi obiettivi prestazionali con analoga efficienza e costi non irragionevolmente superiori;
  • b) la realizzazione di linee di comunicazione viaria di rilevanza locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti, nonché di insediamenti e/o di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione comunali, ove sia indispensabile in assenza di alternative di tracciato che consentano di perseguire i medesimi obiettivi prestazionali con analoga efficienza e costi non irragionevolmente superiori;
  • c) le attività estrattive nei limiti consentiti dalla programmazione di settore e nel rispetto dei criteri attuativi di cui alle presenti norme;
  • d) gli impianti a rete per il trasporto dell’energia, ove esso sia indispensabile, in assenza di alternative di tracciato, che consentano di perseguire i medesimi obiettivi prestazionali con analoga efficienza e costi non irragionevolmente superiori.

30.4 Relativamente ai terreni componenti il sistema vegetazionale naturale le pubbliche autorità competenti adeguano i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti disposizioni in conformita alla L.R. 48/94 e successive modificazioni:

  • a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, le strade poderali ed interpoderali, le strade e le piste forestali, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, ed all'esecuzione delle consentibili trasformazioni fisiche di immobili, nonché per l'esercizio e l'approvvigionamento dei manufatti qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed altres&igrave per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
  • b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle strade e piste forestali, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali; può altres&igrave essere disposta l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.