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Art. 29 Modalità di intervento riferite alle condizioni delle cenosi

29.1 Nella Tav. P.11 sono indicate le modalità di intervento da prescrivere nelle aree interessate dal sistema vegetazionale naturale, in relazione alle riscontrate condizioni delle cenosi vegetali presenti.

29.2 Le categorie delle modalità di intervento di tipo forestale sono definite nei seguenti termini:

  • - 1.conservazione: trova applicazione nelle aree di elevato interesse ambientale, con flora e vegetazione non oggetto di sfruttamento sistematico, per cui é necessario garantire il rispetto dei dinamismi naturali delle cenosi vegetali spontanee, mediante interventi tesi alla conservazione degli equilibri naturali già raggiunti;
  • - 2.mantenimento: trova applicazione nelle aree in cui le cenosi vegetali si presentano soddisfacenti sotto i profili sia della qualità floristica che delle condizioni biologiche intese in senso più generale, ma in cui sono in atto fenomeni di disturbo dei dinamismi naturali, quali il taglio dei boschi o la vicinanza delle coltivazioni, per cui é necessario controllare nel tempo la situazione delle cenosi, garantendone la continuità, e permettere la loro evoluzione verso un equilibrio più stabile;
  • - 3.consolidamento: trova applicazione nelle aree in cui le cenosi vegetali, pure mostrando una soddisfacente ricchezza floristica, appaiono compromesse nella struttura, o comunque nelle componenti biologiche che rendono una fitocenosi ecologicamente stabile, ad esempio per presenza di macromiceti o di licheni, o simili, per cui é necessario agire con idonei interventi volti a superare tali situazioni negative, quali il rimboschimento con speci arboree ed arbustive autoctone, ed ecologicamente idonee, in rarefazione a causa dei fenomeni di disturbo in atto;
  • - 4.modificabilità: trova applicazione nelle aree in cui sono presenti entità che contrastano con il naturale dinamismo della vegetazione autoctona, per cui é necessario favorire la ripresa di quest'ultima eliminando le cause di turbamento;
  • - 5.sostituzione: trova applicazione nelle aree in cui il soprassuolo vegetale é ormai dominato da entità non appartenenti alla vegetazione autoctona, per cui é opportuno operare una graduale sostituzione dello strato vegetale con specie ecologicamente più idonee ed in linea con l'ambiente naturale.

29.3 E’ ammessa la trasformazione del bosco, come definita all’art. 41 comma 1 della L.R.39/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per la destinazione ad attività agricole, solo in casi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico ed economico-produttivo con le limitazioni ed alle condizioni espresse ai successivi commi

  • - in terreni che abbiano già prima della trasformazione una pendenza media inferiore al 25%;
  • - in terreni che non ricadano nelle aree caratterizzate da frane attive o quiescienti come individuate nei relativi piani di bacino stralcio “Assetto idrogeologico”( aree P.F.4 e P.F.3 del P.A.I.del Bacino dell’Arno; aree P.4 e P.3 del P.A.I del Bacino del Serchio e aree P.F.ME e P.F.E del P.A.I. del Bacino Regionale Toscana Costa);
  • - in terreni non compresi nel sistema ambientale come indicato all’art.17.9 o non compresi in ambiti considerati di pregio ambientale dagli strumenti urbanistici comunali (Tav. P. 6)
  • - in aree boscate perimetrali, a contatto con superfici agricole preesistenti, e sempre che il restante bosco mantenga una profondità di almeno 20 metri.

29.4 Sono escluse dalla trasformazione le aree boscate che, pur avendo i requisiti di ammissibilità sopra elencati, interessino aree boscate per le quali il P.T.C. individui come modalità di gestione la conservazione, il mantenimento, e il consolidamento (commi 29.2.1, 29.2.2, 29.2.3), e che trovino conferma nel più approfondito quadro conoscitivo del Piano Strutturale, le aree tartufigene ovvero aree di effettiva raccolta di tartufi, individuate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’art. 15, comma 3 della L.R. 50/95 e sue modifiche ed integrazioni (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) o terreni rimboschiti con finanziamento pubblico, per i quali non siano ancora decaduti i limiti ventennali di vincolo, fatto salvo quanto previsto all’art.43 della L.R.39./2000. Non sono sono soggetti a questa limitazione nei Comuni con alto indice di boscosità i margini boscati ed i terreni che pur indicati nel P.T.C. a gestione mantenimento e consolidamento siano costituiti da vegetazione forestale arbustiva di recente insediamento o assimilabili a bosco ai sensi dell’art.3 c.4 della L.R.39/2000.

29.5 La trasformazione dei boschi è soggetta all’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del D.lgs 42/2004 all’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.

Ai fini della trasformazione dei boschi il P.T.C. distingue, alla Tav.P.12 ,i Comuni in base alla percentuale di copertura boschiva, in :

  • - Comuni con basso indice di boscosità, e cioè al di sotto del 20%
  • - Comuni con indice di boscosità medio, compreso fra il 20% ed il 50%
  • - Comuni con indice di boscosità alto, superiore al 50%.

Nei Comuni con indice di boscosità basso e medio (fra il 20% ed il 50%) la trasformazione dei boschi, anche per superfici inferiori a mq 2.000 è sempre condizionata all’esecuzione di rimboschimenti compensativi.

Il rimboschimento compensativo dovrà avvenire su terreni nudi di superficie uguale a quella trasformata, posti in continuità con i sistemi boscati esistenti e nello stesso Comune o in Comuni appartenenti allo stesso sistema territoriale, purchè con indice di boscosità pari o inferiore.

Il rimboschimento compensativo per le trasformazioni del bosco interessanti superfici boscate maggiori di mq 2.000, in Comuni con indice di boscosità alto (oltre il 50%) dovrà avvenire in terreni nudi posti prioritariamente in Comuni ad indice di boscosità medio o basso appartenenti allo stesso sistema territoriale.

Nei casi in cui il rimboschimento compensativo sia sostituito dal pagamento di somme, come previsto dalla normativa forestale vigente, le stesse dovranno essere impiegate dagli enti competenti prioritariamente per la realizzazione di interventi di rimboschimento nei terreni nudi posti in Comuni ad indice di boscosità medio o basso appartenenti allo stesso sistema territoriale. In caso di mancanza di disponibilità di terreni nudi da parte dell’ente attuatore, potranno essere realizzati, nel territorio di competenza e con priorità per lo stesso sistema territoriale, interventi di miglioramento ambientale quali opere di miglioramento forestale e di sistemazione idraulico forestale con tecniche di ingegneria naturalistica.

29.6 Nel caso di Comuni a medio o alto indice di boscosità, il rimboschimento compensativo potrà avvenire anche attraverso la realizzazione di siepi arboreo/arbustive di almeno 20 metri di larghezza e almeno 50 di lunghezza.

29.7 A garanzia del rimboschimento è fatto obbligo il versamento di un deposito cauzionale pari al costo presunto del rimboschimento o la contrazione di apposite apposite fideiussioni bancarie o assicurative a copertura dell’importo, come previsto dalla vigente normativa.

29.8 Nelle aree collinari caratterizzate da sistemazioni a gradoni, con o senza il sostegno di muretti a secco, che l’incuria delle pratiche agricole abbia coperto di vegetazione boschiva da più di 15 anni, e che quindi ai sensi della L.R. 39/2000 sia da considerare boscata, è ammissibile la trasformazione della superficie boscata in agricola, con rimboschimento compensativo di pari superficie, alle condizioni espresse ai punti 25.6 e 29.5 e a condizione che vengano mantenuti i gradoni e ove danneggiati, siano ripristinati i muretti a secco e vengano realizzati impianti colturali arborei di olivo o di vite, e che il soprassuolo abbia un’età inferiore ai 30 anni.

29.9 Come disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia, la fascia di metri 50 contigua alle aree boscate, qualunque sia la destinazione dei terreni, è soggetta alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi. Al fine di prevenire danni da incendio è preclusa in tale fascia di rispetto la realizzazione di interventi di nuova edificazione e di ogni altro manufatto.

Le limitazioni alla fattibilità degli interventi nella fascia di rispetto dal perimetro del bosco si adottano anche per le aree originariamente boscate trasformate nei 10 anni precedenti. Sono escluse dalle limitazioni di cui sopra:

  • - le aree già urbanizzate individuate nei Piani Strutturali vigenti alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera di approvazione della Variante per le zone agricole al PTC adottata con D.C.P. n.49 del 8/10/2012;
  • - le realizzazioni di infrastrutture, annessi, opere di miglioramento fondiario e manufatti finalizzati alle attività agro–silvo-pastorali, ed alle attività connesse, qualora non sussistano soluzioni alternative e garantendo la predisposizione di accorgimenti di prevenzione del rischi da incedi;

Per le opere e gli edifici legittimi esistenti nella fascia minima di rispetto di 50 metri dal perimetro delle aree boscate:

  • a) dovranno essere realizzati interventi finalizzati alla riduzione del rischio (bacini idrici invasi, fasce prive di vegetazione, ripulitura periodica del sottobosco, diradamento del soprassuolo, avviamento ad alto fusto, sostituzione di specie e spalcature delle conifere, ove presenti);
  • b) fatti salvi gli eventuali vincoli esistenti nell’area, potranno essere realizzati interventi in \ conformità alla L.R. 1/2005 e s.m.i., garantendo la compatibilità e la coerenza paesaggistica e la prevenzione del rischio di incendi da attuarsi anche in fase di esecuzione delle opere.