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Art. 13 Il Sistema Territoriale della Pianura dell’Arno: - Disciplina delle Invarianti

13.1 Sistema della Pianura dell’Arno: Città ed insediamenti - Disciplina delle Invarianti

Costituiscono prescrizioni :

13.1.1 tutti i“Centri Ordinatori” di questo sistema individuano le funzioni ricadenti nel territorio e ne determinano la capacità di attrarre persone e movimentare traffico;

13.1.2 il Comune di Pisa e i Centri ordinatori d’interesse primario e secondario coordinano i piani della mobilità ed i piani delle funzioni, esistenti o da localizzare, tenendo conto della compatibilità tra le diverse funzioni e tra queste e gli spazi, i tempi di vita e di fruizione, gli orari dei servizi pubblici e privati, al fine di ridurre le esigenze di mobilità;

13.1.3 tutti i centri ordinatori di livello provinciale, primario e secondario in relazione alla funzioni di servizio individuate e della capacità attrattiva, determinano il livello di criticità rispetto all’accessibilità e valutano nel piano per la mobilità, la massima possibile integrazione fra servizi di trasporto pubblico su ferro e su gomma, servizi di trasporto collettivo privati, mobilità automobilistica, mobilità ciclistica, tenendo conto delle possibilità possibilità di parcheggio;

13.1.4 le funzioni didattiche universitarie e per la ricerca, anche applicata, e le attività di servizio connesse e relative alla ricettività universitaria, dovranno essere allocate nell’ambito del sistema territoriale, in relazione anche a specifici indirizzi didattici e di ricerca connessi alle caratteristiche socio-economiche delle differenti aree componenti il sistema, purchè sia garantita l’ accessibilità con diverse modalità di trasporto e sia favorità la presenza di strutture ricettive specialistiche in loco o limitrofe;

13.1.5 Il Comune di Cascina ed i Comuni limitrofi in relazione alle attività presenti e da sviluppare nell’ area di ricerca, d’importanza internazionale, dell’antenna interferometrica “VIRGO”, in località S.Stefano in Macerata (Cascina), dovranno vietare l’insediamento, la realizzazione, il funzionamento, la trasformazione e l’effettuazione di attività, impianti ed attrezzature che possano modificare i valori di campo magnetico ed elettrico, sismico ed acustico attualmente rilevati, attorno ai laboratori, superando i valori massimi ammissibili come definiti nel Doc.P 7. e successive elaborazioni in relazione alle diverse tipologie di sorgenti, (continue, impulsive, periodiche ), pertanto, i Comuni, sulla base di analisi di studio specifiche fisseranno rispettivamente nei loro Piani Strutturale la distanza minima di rispetto dall’area di ricerca, al fine di tutelare l’area da possibili interferenze.

13.1.6 tutti i Comuni, nella formazione dei quadri conoscitivi del piani strutturali, provvedono

  • -per i centri antichi alla completa sistematica ricognizione tipologica del patrimonio edilizio esistente, al fine di definirne la trasformabilità edilizia ed urbanistica in relazione ai valori presenti, singoli o d’insieme e prioritariamente, mirata al rafforzamento della residenza stabile ed al reperimento di spazi di aggregazione e per servizi compresi quelli ricettivi attentamente dimensionati, anche derivanti dalla dismissione di attività non compatibili;-all’individuazione degli insediamenti prevalentemente residenziali di recente formazione che presentino degrado fisico, urbanistico e socio-economico, nonché degli insediamenti marginali e di frangia radi ed informi , comprese le aree produttive dismesse o utilizzate da attività impropriamente localizzate nei tessuti residenziali, da riqualificare con specifici piani di ristrutturazione urbanistica o con programmi integrati d’intervento, finalizzati al miglioramento della qualità urbana, (qualità urbanistica ed edilizia, recupero degli standard urbanistici, nuove funzioni ed attrezzature d’interesse generale);

13.1.7 i Comuni nel prevedere interventi di trasformazione relativi alla residenza ed alle attività a questa collegate, nonchè nella previsione di nuovi insediamenti residenziali o nella previsione di nuovi insediamenti produttivi e per servizi o in ampliamento a quelli esistenti, definiscono le specifiche condizioni alle trasformazioni, in ragione del livello alto, medio o basso di attenzione, rispetto al consumo delle risorse idriche, alla depurazione e riciclo delle acque, alle condizioni dell’aria ed ai consumi energetici., cos&igrave come definito agli art.38- 40, ed indicano le risorse economiche necessarie ;

13.1.8 i Comuni territorialmente interessati concorrono al consolidamento, al completamento ed alla infrastrutturazione tecnologica, anche telematica, delle aree produttive d’interesse comprensoriale, delle aree d’interesse sovracomunale, delle aree locali integrate, delle aree d’interesse locale; i poli tecnologici esistenti si coordinano con le attività di servizio all’ imprese presenti e/o previsti nelle aree e promuovono la valorizzazione del know-how.;

13.1.9 delle aree per attività produttive dismesse o poste in ambiti impropri dovrà essere incentivato il recupero, anche per funzioni di servizio (servizi qualificati alle imprese, ricerca industriale, attività espositive, turistico-ricettive, ricreative ecc.);

13.1.10 costituisce prescrizione per il Comune di Pisa la previsione nel piano strutturale del riassetto del reticolo idraulico della zona produttiva di Ospedaletto ed il completamento dei servizi;

13.1.11 costituiscono prescrizioni per i piani strutturali dei Comuni di S.Croce e di Castelfranco di Sotto e di S Miniato l’individuazione di ambiti di riqualificazione ambientale all’interno delle aree produttive conciarie per la costituzione di corridoi ecologici, aree verdi attrezzate, aree boscate, parchi extraurbani o sovracomunali, utilizzando anche aree agricole di frangia e/o intercluse ad economia debole ed aree agricole di influenza urbana;

13.1.12 nell’individuazione di centri per la Grande Distribuzione Commerciale è prescritta la prioritaria utilizzazione di volumi produttivi o commerciali dismessi, anche da accorpare, o in assenza di questi, di aree produttive di interesse comprensoriale o sovracomunale, ancora disponibili e comunque accessibili da grandi direttrici nazionali o da direttrici primarie regionali e dotate comunque di spazi sufficienti per parcheggi e viabilità di servizio; i Comuni dovranno monitorare i flussi di traffico generati dalle attività per la grande distribuzione commerciale esistenti, in relazione alle capacità di esercizio delle infrastrutture di accesso, al fine di non comprometterne la funzionalità;

13.1.13 costituisce prescrizione per i Comuni di Pisa, Cascina, S.Giuliano Terme, Pontedera, S. Miniato e S.Croce s.A. con impianti a rischio d’incidente rilevante, la corretta pianificazione urbanistica in relazione alle zone soggette agli obblighi di cui agli artt.6,7 e 8 del D.L.gs 334/1999 ed agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili;

13.1.14 i Comuni con centri urbani fluviali dovranno prevedere nei piani strutturali discipline atte a conservare liberi i varchi di accesso al corso d’acqua e le vedute, favorendone la conservazione naturalistica e la fruizione.

13.2 Sistema della Pianura dell’Arno: Territorio rurale - Disciplina delle Invarianti

Costituiscono prescrizioni:

13.2.1 per i piani strutturali dei Comuni la preventiva individuazione territoriale delle aree agricole, dei terreni suddivisi tra suoli di prima qualità e terreni con rilevanti infrastrutture agrarie e/o particolari sistemazioni agrarie e le conseguenti individuazioni delle aree ad esclusiva funzione agricola;

13.2.2 per i piani strutturali la verifica delle risorse agro-ambientali, il censimento di tutti i fabbricati in ambito rurale, in quanto risorsa primaria per soddisfare il fabbisogno edilizio e la redazione di un catalogo delle tipologie insediative e dei caratteri edilizi dei fabbricati. Il quadro conoscitivo dovrà essere pertanto comprensivo dell’ individuazione cartografica e dei dati relativi alla consistenza, allo stato di conservazione ed uso legittimo in atto del patrimonio edilizio, anche ai fini del recupero e riutilizzo per attività connesse o integrative dell’agricoltura; la disciplina delle trasformazioni urbanistico-edilizie dei fabbricati schedati, sarà coerente con gli assetti plano-altimetrici e tipologici descritti nel catalogo.

13.2.3 Le trasformazioni urbanistiche ammissibili previste dai Piani Strutturali dovranno tendere al recupero e al risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia senza cambiamento di destinazione d’uso né parcellizzazioni delle unità immobiliari in grado di configurare comunque tali mutamenti sul piano sostanziale del degrado urbanistico edilizio conservando e valorizzando la matrice dell’organizzazione agricola tradizionale e la tipologia prevalente dell’area di riferimento. Il patrimonio edilizio rurale non più utile alla conduzione dei fondi agricoli, può cambiare la destinazione d’uso, con le modalità d’interventi previsti all’art. 43 dalla L:R. 1/2005 e s.m.i, compatibilmente con le funzioni rurali, di cui all’art. 23 del PIT e in ottemperanza a quanto disciplinato dal PTC vigente.

13.2.4 I Comuni nel predisporre il quadro conoscitivo del territorio rurale, nella formazione del piano strutturale, ad integrazione e specificazione di quanto indicato nelle presenti norme, individueranno quali aree abbiano eventualmente esclusiva rilevanza sotto il profilo ambientale e per esse detteranno apposite discipline delle attività esistenti.

13.2.5 L’individuazione di zone agricole di interesse paesaggistico-ambientale sarà operata anche sulla base della presenza di forme di coltivazione tradizionali e o particolari connotanti il paesaggio, quali: -le colture ad olivo negli ambiti collinari, le coltivazioni nelle bonifiche storiche, le sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica e simili;

  • - presenza di un significativo rapporto tra edifici esistenti, viabilità tradizionale e assetti vegetazionali e colture;
  • - conformazione dei terreni agricoli ad assetti antichi, compresenza di corpi idrici (diramazioni storiche, antiche rive lacuali, terrazzi alluvionali del quaternario e simili);
  • - sistemazioni agrarie che determinano un valore paesaggistico aggiuntivo oltre a svolgere una funzione di presidio ambientale e paesaggistico;
  • - presenza di formazioni geologiche particolari, di depositi fossiliferi significativi, di carsismi, di siti storici di estrazioni minerarie, di grotte o di altre singolarità;
  • - presenza di aree di congiunzione tra ambiti di interesse naturalistico–ambientale per la conservazione e l'arricchimento delle specie vegetali ed animali;- presenza di un ambiente fluvio-lacuale, con significativa connotazione naturalistica;
  • - caratteristiche di pregio naturalistico- ambientale (aree protette, aree di interesse ambientale del PTC); disciplinando la realizzazione di strutture e servizi compatibili, offrendo opportunità di lavoro e sviluppo;
  • - presenza di aree caratterizzate da dinamiche naturali e o caratteri fisici, che ne escludono la possibilità di produzioni agroforestali, al fine di assicurarne la tutela degli equilibri ambientali e delle risorse.

13.2.6 le aree agricole, individuate come aree di interesse ambientale,costituicono ambiti specifici di verifica della eventuale rilevanza ambientale da gestire negli strumenti della pianificazione o con la specifica disciplina di cui alla vigente legislazione per le aree protette

13.2.7 i Comuni nei piani strutturali verificano, assumono e/o integrano la rete ecologica proposta dal P.T.C. e definiscono le modalità integrate d’intervento per attuare la tutela degli ecosistemi della flora e della fauna per le specie target prese come riferimento dal P.T.C.;

13.2.8 al fine di promuovere, in equilibrio con l’ agricoltura di presidio e di tutela del paesaggio, la funzione culturale, ricreativa, residenziale e turistico ricettiva, nelle aree collinari e sul Monte Pisano, i Comuni, nella redazione dei piani strutturali, verificano, integrano ed assumono le risorse segnalate dal P.T.C. (emergenze floro-faunistiche, paleontologiche, minerarie, archeologiche, speleologiche, culturali insediative, colturali tradizionali, ecc.) e redigono un catasto dettagliato dei fabbricati, esteso a tutto il sistema insediativo sparso nel territorio rurale (tipologia, consistenza, caratteri edilizi, stato di conservazione ed utilizzo del patrimonio esistente in ambito rurale) ai fini del suo recupero e riutilizzo, in quanto risorsa primaria per soddisfare il fabbisogno edilizio residenziale e turistico –ricettivo, da disciplinare specificatamente nel R.U., anche mediante incrementi volumetrici;

13.2.9 nel recepire la disciplina del nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale, i piani Comunali integreranno le proprie discipline di governo del territorio per migliorare la naturalità complessiva del paesaggio e mantenerne inalterati gli ecosistemi. Eventuali nuove piantumazioni dovranno essere costituite da elementi vegetali autoctoni o tradizionali.

13.2.10 Al fine di promuovere la diffusione di una cultura ambientale la Provincia e i Comuni favoriranno la realizzazione di strutture per la diffusione e l’osservazione della fauna anche individuando aree e contesti di interesse ambientale.

13.2.11 La Provincia e i Comuni promuoveranno nei loro piani di governo del territorio e di settore la gestione attiva per la difesa del territorio e la conservazione del paesaggio e dello sviluppo delle economie innestate nelle risorse locali, mantenendo e migliorando la biodiversità animale e vegetale e le interazioni con le attività forestali e agricole per migliorare la naturalità complessiva del paesaggio e mantenerne inalterati gli ecosistemi.

13.2.12 Al fine di tutelare la fauna ittica e i sistemi biologici dei corpi idrici, nella realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere adottare precauzioni finalizzate a non compromettere le funzioni biologiche dell'ecosistema. Pertanto gli interventi di taglio della vegetazione ripariale dovranno salvaguardare la riproduzione della fauna ittica e ripariale e le essenze di pregio vegetazionali.

13.2.13 nell’attuazione di previsioni urbanistiche i Comuni garantiscono sempre l’efficace funzionamento della rete di bonifica idraulica di collina e di pianura;

13.2.14 per i Comuni fluviali (S.Miniato, S.Croce S.A., Castelfranco di S., S.Maria a Monte, Montopoli V.A., Pontedera, Calcinaia, Vicopisano, Cascina, Pisa, S.Giuliano Terme e Vecchiano, costituisce prescrizione la conservazione dei varchi naturali di accesso al corso d’acqua, e la promozione di azioni coordinate per la fruizione, anche ciclopedonale, delle risorse naturali, per l’attivazione di circuiti d’acqua per finalità ecologiche naturalistiche, scientifiche, sportive e ricreative; in tali ambiti sarà da favorire la costituzione di aree protette, di parchi fluviali urbani, parchi sovracomunali.

13.2.15 I quadri conoscitivi dei piani strutturali Comunali recepiranno le perimetrazioni della vigente legislazione regionale per le energie rinnovabili al fine di definire le aree idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

13.2.16 L’utilizzo dei fanghi in agricoltura è disciplinato dal D.lgs 99/92 e s.m.i. , LR 25/1998 e s.m.i. e RR 14/2006 e s.m.i. che definisce in dettaglio tutte le condizioni di utilizzo dei fanghi in agricoltura ai fini sia ambientali che agronomici. Inoltre le aree non idonee allo spandimento dei fanghi in agricoltura e gli aspetti relativi al controllo sono definiti dal D.C.P. n. 62/99 e D.C.P. n. 1000/2000. e s.m.i.

13.3 Sistema della Pianura dell’Arno: Infrastrutture - Disciplina delle Invarianti

13.3.1 Disposizioni generali

Costituiscono prescrizioni per i piani strutturali il coordinamento tra il sistema infrastrutturale per il trasporto (viabilità, linee ferroviarie e stazioni ferroviarie, parcheggi scambiatori e per la sosta, linee di trasporto pubblico su gomma, percorsi ciclabili), la localizzazione dei servizi e delle funzioni ed il piano comunale degli orari dei servizi, all’interno di un piano della mobilità, che garantisca alle comunità locali l’accessibilità ai servizi di livello sovracomunale (sedi universitarie e centri di ricerca, grandi strutture di vendita, centri espositivi, strutture ospedaliere, scuole superiori, aree produttive comprensoriali e sovracomunali, centri e strutture sportive e per lo spettacolo di interesse sovralocale.

Al fine di garantire il collegamento tra Centri urbani e Servizi d’interesse sovracomunale, i Comuni e la Provincia promuovono protocolli d’intesa ed accordi di programma fra i soggetti competenti finalizzati a:

  • - un servizio ferroviario di carattere metropolitano lungo le direttrice Pi-Fi, Pi-Li, Pi-Lucca , Pi-Viareggio;
  • - l’ integrazione tra le diverse modalità di trasporto, anche attraverso la realizzazione di parcheggi scambiatori;
  • - l’integrazione degli orari dei servizi delle diverse modalità di trasporto: privato e pubblico, su ferro e su gomma;

13.3.2 Disposizioni specifiche per le infrastrutture per la mobilità

I Comuni dovranno nei piani strutturali:

13.3.2.1 garantire interrelazioni e raccordi tra le direttrici infrastrutturali per la mobilità viaria, ferroviaria, aeroportuale, portuale, idroviaria di livello nazionale, e le infrastrutture regionali, provinciali e comunali, allo scopo di assicurare la continuità del sistema generale della mobilità; a tale fine i Comuni definiranno l’uso delle infrastrutture viarie in rapporto al ruolo gerarchicamente riconosciuto;

13.3.2.2 salvaguardare la potenzialità di trasporto delle infrastrutture a valenza sovracomunale anche in relazione ai carichi indotti da nuove funzioni ed insediamenti;

13.3.2.3 considerare i Piani Urbani della Mobilità e del Traffico come complementi essenziali degli strumenti urbanistici comunali e con loro funzionalmente integrati per gli ambiti caratterizzati da maggiore criticità in termini di modalità;

13.3.2.4 individuare azioni finalizzate a liberare da funzioni, impropriamente localizzate, le direttrici stradali esistenti ritenute essenziali per il potenziamento del servizio di trasporto collettivo, per la fluidificazione del traffico e per la mobilità ciclabile, implementando il sistema di parcheggi pubblici e pertinenziali per recuperare le sedi viarie esistenti alla loro funzione primaria;

13.3.2.5 sviluppare nei P.U.M strategie per contenere la mobilità privata indotta da uno squilibrato rapporto fra i servizi diffusi a scala locale negli insediamenti e le grandi strutture polarizzanti, attraverso un insieme organico d’interventi, funzionalmente integrati agli strumenti urbanistici comunali ed in particolare agli atti di governo del territorio (Regolamento Urbanistico, Piani attuativi, piani complessi d’intervento);

13.3.2.6 salvaguardare i valori territoriali, ambientali e paesaggistici fruibili dagli utenti delle infrastrutture di trasporto, tenendo conto, nella progettazione di nuovi tracciati e potenziamento e ristrutturazione dei tracciati esistenti, della morfologia e dei caratteri delle aree attraversate;

13.3.2.7 individuare le metodologie da applicare per l’analisi e la valutazione degli effetti indotti dalle trasformazioni del territorio in generale e dagli sviluppi insediativi in particolare, per verificarne la compatibilità con il livello di servizio delle infrastrutture;

13.3.2.8 promuovere l’uso delle reti immateriali di servizi.

Infrastrutture ferroviarie

13.3.2.9 I Comuni, al fine di consentire l’ attuazione degli interventi sulla rete ferroviaria, nei tempi previsti dagli accordi tra gli Enti locali e la FSI, ne assumono le previsioni negli strumenti urbanistici, comprese le previsioni riguardanti gli assetti viari e le aree di parcheggio e scambio intermodale.

13.3.2.10 I Comuni individuano e danno attuazione a strategie per incrementare il trasporto delle persone su ferro e per ridurre il traffico in ambito urbano derivante dall’uso del mezzo privato, coordinando la rete e gli orari del servizio pubblico collettivo su gomma al servizio ferroviario di carattere metropolitano.

13.3.2.11 I piani strutturali dei Comuni attraversati dalle linee ferroviarie contengono specifiche prescrizioni da osservare nei regolamenti urbanistici atte ad impedire deroghe che consentano utilizzi delle aree ferroviarie, e dei tracciati ferroviari, ancorché dismessi, diversi da quelli connessi al servizio dei trasporti. Le fasce di rispetto lungo i tracciati delle linee ferroviarie esistenti non possono essere interessate da costruzioni, ricostruzioni o da ampliamenti di edifici o manufatti di qualsiasi specie, ad una distanza inferiore a quella definita dal D.P.R.753/80.

I tracciati dismessi della linea Pontedera – Lucca e della linea ferro-tramviaria Pisa-Tirrenia-Livorno, mantengono confermata la destinazione ferroviaria e sono comunque indisponibili a funzioni diverse dalla mobilità.

Infrastrutture idroviarie

13.3.2.12 Il Comune di Pisa perseguirà la migliore funzionalità della Darsena Pisana e del Canale dei Navicelli per gli sviluppi delle attività cantieristiche, della nautica e il trasporto delle merci, anche in rapporto agli interventi funzionali alla darsena Toscana del porto di Livorno e alla riapertura dell’incile da’Arno .

13.3.2.13 Il Comune di Pisa altres&igrave definirà assieme al parco di M.S.R.M. l’assetto definitivo del porto turistico in foce d’Arno, fatte salve le dovute valutazioni preventive sugli effetti derivanti dalla sua realizzazione su tutte le risorse interessate.

13.3.2.14 I Comuni interessati dal corso dell’Arno e dal Serchio, ove sussistano le condizioni di sicurezza idraulica, promuoveranno la classificazione per la navigabilità dei corsi d’acqua, ai fini della fruizione ricreativa e sociale, ma anche per finalità scientifiche e sportive.

Infrastrutture ciclabili

13.3.2.15 I Comuni definiscono nei piani strutturali la rete extra urbana ciclabile, privilegiando l’uso di poderali, percorsi arginali, sentieri, strade forestali, strade vicinali, integrata con quella urbana di collegamento tra aree residenziali, servizi, aree produttive, parcheggi scambiatori, centri urbani, prevedendo anche l’integrazione con i servizi pubblici di trasporto collettivo su gomma e su ferro.

13.3.2.16 Nella definizione della rete ciclabile i piani strutturali prevederanno i collegamenti al “Sistema di percorsi cicloturistici e pedonali della Pianura Pisana”realizzati nell’ambito dell’ Accordo di Programma del 1995 e dell’Accordo del 01.06.2000 per una “Prima integrazione del Sistema.”

13.3.2.17 I Comuni attraversati dalla rete ferroviaria, al fine di promuovere l’integrazione degli spostamenti delle persone, dal treno alla bicicletta, sviluppano intese con le F S per organizzare aree di sosta per bici e servizi ai viaggiatori, nelle aree ferroviarie disponibili o per sviluppare nuovi tracciati ciclabili sul sedime di linee dismesse.

13.3.3 Disposizioni specifiche per le Infrastrutture tecnologiche

Rete degli acquedotti

13.3.3.1.1 I Comuni promuovono presso l’autorità competente (A.T.O) per la risorsa idrica la verifica sull’efficienza e l’ammodernamento della rete acquedottistica, ai fini della riduzione delle perdite di rete, in particolare in concomitanza alla realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuove previsioni insediative.

Rete fognaria

13.3.3.2 I piani strutturali contengono specifiche prescrizioni per il Regolamento Urbanistico per la realizzazione della rete duale di smaltimento delle acque reflue e di impianti di depurazione e riciclo, ai fini del risparmio delle risorse idriche, in relazione ad interventi di ristrutturazione urbanistica e/o nuove previsioni insediative.

Rete telematica

13.3.3.3 I Piani Urbanistici comunali nel dare attuazione a nuove aree produttive, per servizi e residenziali, o ad interventi di ristrutturazione urbanistica realizzano i cavidotti per l’alloggiamento delle fibre ottiche, in corenza gli accessi previsti e con le specifiche tecniche del piano provinciale delle reti telematiche.