Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 61.1 Dimensionamento e localizzazione dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche

1. Ai sensi dell’articolo 3 del DM n. 1444/68, anche ai fini del perseguimento della qualità degli insediamenti di cui all’articolo 62 della LR 65/2014 e dell’art. 5 comma 5 del DPGR 5 luglio 2017 n. 32/R, la verifica della dotazione di standard urbanistici, ovvero dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e parcheggi, è effettuata dal PS sulla base del territorio comunale, fermo restando le specifiche disposizioni applicative individuate a livello delle singole UTOE.

2. Il Piano Strutturale, in conformità alle indicazioni del PTC, fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 18 mq/abitante, riferita ai singoli territori comunali. Gli standard sono così definiti:

  • - parcheggi pubblici 2,50 mq/ab.
  • - verde pubblico 9,00 mq/ab.
  • - Attrezzature scolastiche 4,50 mq/ab.
  • - Attrezzature collettive 2,00 mq/ab.

3. A livello comunale, in conformità al DM 1444/1968 ed alle disposizioni del PTC, il PS prevede una dotazione di standard pubblici pari a 18 mq./abitante. Prevede, altresì, una dotazione di standard pubblici pari ad almeno il 10% della superficie territoriale nelle zone artigianali e industriali e all’80 % della superficie edificabile negli insediamenti commerciali e direzionali.

4. Ai fini del rispetto degli standard, a cui dovrà attenersi anche il PO, la popolazione di nuovo insediamento viene calcolata sulla base di 1 abitante = 40 mq. di SE per la destinazione residenziale.

5. Il dimensionamento della funzione turistico-ricettiva può essere calcolato anche in posti letto sulla base del rapporto 1 posto letto/ 35 mq. SE.

6. Il PO dovrà definire la collocazione delle dotazioni di standard aggiuntive rispetto all’esistente facendo ricorso anche a metodi perequativi, in particolare per i comparti urbani e/o territoriali interessati da significativi interventi di trasformazione.

Art. 61.2 Dimensionamento e qualità dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni

1. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 92 comma 4 lettera c) della LR 65/2014, il dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni previste all’interno del Perimetro del territorio urbanizzato, oltre alle previsioni esterne al Perimetro del territorio urbanizzato concernenti la localizzazione di nuovi impegni di suolo oggetto di Conferenza di copianificazione, indicate dal PS, che sarà attuato presumibilmente in ambito temporale ventennale con diversi PO è verificato nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in riferimento al grado di vulnerabilità e riproducibilità delle risorse, delle strutture e delle componenti costitutive del Patrimonio territoriale.

2. Il criterio con cui è stato elaborato il dimensionamento è da riferirsi all’art.5 comma 5 del DPGR 5 luglio 2017 n. 32/R ed in attuazione della DGR n.682 del 26.06.2017 e le categorie funzionali assunte ai sensi dell’art.6 sono le seguenti:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico-ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all’ingrosso e depositi

3. Il dimensionamento, espresso in metri quadrati di Superficie Edificabile (SE), comprende le previsioni esterne al Perimetro del territorio urbanizzato concernenti la localizzazione di nuovi impegni di suolo oggetto di Conferenza di copianificazione di cui al precedente articolo 66 in modo differenziato rispetto al dimensionamento interno al Territorio Urbanizzato.

4. Il dimensionamento del PS, non comprende le previsioni e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente . Non sono comunque da computare nei PO e negli altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale le previsioni e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui all’articolo 95, comma 2, della L.R. 65/2014, anche quando tali interventi comportino il cambio di destinazione d’uso, il frazionamento di unità immobiliari e l’ampliamento degli edifici esistenti.

5. Alla predisposizione del primo PO, dovrà essere effettuato il monitoraggio delle previsioni attuate nei RU vigenti, definendone il dimensionamento delle superfici. Tale dimensionamento dovrà essere detratto dal dimensionamento generale del PS.

6. Il PO potrà trasferire i dimensionamenti previsti dal PS tra UTOE esclusivamente per interventi soggetti a Riuso come indicato anche nella tabella del dimensionamento, motivando adeguatamente tale scelta. Sono sempre ammessi i trasferimenti dei dimensionanti tra i sistemi insediativi appartenenti alla stessa UTOE.

7. Il primo PO comunale, potrà prelevare il 60% del dimensionamento complessivo per Comune delle varie funzioni. Tali dimensionamenti dovranno, comunque risultare compatibili con la disponibilità delle risorsa idropotabile e con lo stato delle infrastrutture (acquedotto, rete fognaria e capacità depurativa).

8. Il dimensionamento del PS suddiviso per UTOE è riportato nell’Allegato A alla presente disciplina.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53