Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 52 Disposizioni generali per il territorio rurale

1. E' considerato territorio rurale tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato come definito dall'articolo 4 della l.r. 65/2014 e come individuato negli atti di governo del territorio comunali in conformità al PIT, al PTC e al PTCM.

2. Il PS considera come tessitura agraria l’insieme degli elementi fisici e vegetazionali che compongono il disegno del suolo e del paesaggio agrario, quali le sistemazioni idraulico agrarie, la forma e la dimensione dei campi, la rete scolante e le solcature, le colture arboree, le piante arboree non colturali e le siepi vive, la viabilità campestre. In considerazione dell’alta percentuale di terreno abbandonato o incolto, come riportato nell’allegato alla Relazione “Quadro Conoscitivo del settore agricolo e forestale”, risulta prioritario il recupero degli ex coltivi, in linea con quanto previsto dal Regolamento d’attuazione della l.r. 39/2000 e quello delle Superfici Agricole Utilizzabili, aumentando così il presidio e la gestione del territorio anche livello idrogeologico.

3. Il paesaggio agricolo collinare è caratterizzato dai terrazzamenti in pietra, che accompagnano la coltivazione in prevalenza dell'olivo, su terreni in pendenza. Si tratta di un paesaggio storico che ha il suo fulcro nel periodo lorenese e che deve essere preservato come indicato dalla disciplina delle Invarianti II, III e IV del presente Statuto. A tal fine il PS stabilisce che il PO e gli altri strumenti della pianificazione debbano contenere specifiche disposizioni per:

  • • mantenere, ed ove possibile ripristinare, la maglia agraria originaria ed in generale la rete scolante, limitando la trasformazione dell’uso dei suoli da agricolo ad artificiale e reintroducendo elementi vegetali lineari di diversificazione del paesaggio quali alberature e siepi, anche utilizzando aree non più coltivate, interpoderali o marginali agli ambiti urbanizzati;
  • • evitare ulteriori perdite di habitat (comunità igrofile, arbusteti, canneti);
  • • intervenire sulla qualità dell’agricoltura al fine di ridurre l’uso di fertilizzanti e fitofarmaci per migliorare la qualità dei corpi idrici, parametro fondamentale per garantire la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
  • • introdurre delle fasce fra il territorio rurale e gli insediamenti nelle quali le coltivazioni devono essere effettuate secondo i principi dell’agricoltura biologica o con la lotta integrata al fine di limitare al massimo l’uso di fitofarmaci e pesticidi per la tutela delle acque e della salute umana.

4. Il territorio rurale comprende al suo interno insediamenti a struttura complessa, i nuclei rurali, piccoli insediamenti residenziali ascrivibili alla tipologia morfologica “T.R.12 Piccoli agglomerati isolati extraurbani” contenute dalla disciplina del PIT, insediamenti elementari isolati, storici e recenti. Per essi il PS articola una specifica disciplina al fine di orientare la gestione delle forme del paesaggio agrario in direzione del recupero degli assetti storici propri delle differenti forme del paesaggio rurale che, nel caso di Reggello, corrispondono alle caratteristiche dei Sistemi Territoriali e assicurare la persistenza delle visuali e degli assetti paesistici che storicamente connotano la percezione del territorio. A tal fine il PO deve prevedere specifiche disposizioni contenenti anche forme di incentivazione per l’eliminazione, soprattutto nei contesti paesaggistici di maggiore qualità o comunque più visibili, delle costruzioni precarie e incongrue, la mitigazione di opere edilizie recenti che hanno alterato l’assetto dei luoghi quali la realizzazione di rimesse, cancellate e recinzioni incongrue nonché la sostituzione della vegetazione di arredo impropria. Le disposizioni del PO devono altresì stabilire che tutte le trasformazioni edilizie, urbanistiche ed infrastrutturali, ivi comprese quelle previste dai Programmi Aziendali, siano coerenti con le caratteristiche del contesto e siano ove necessario accompagnate da misure di mitigazione e/o compensazione.

Art. 53 Disposizioni generali per la qualità del territorio rurale

1.Le disposizioni specifiche sono articolate per ciascuna UTOE individuate dal PS di cui successivi articoli e tengono conto delle loro caratteristiche, e dei diversi obiettivi di qualità da conseguire, nel rispetto di quanto indicato dal PIT per l’ambito del Valdarno Superiore relativamente alle modalità colturali e all’edilizia rurale.

Art. 54 Disposizioni per i nuclei rurali

1.Per i nuclei rurali individuati nella Tavola 10 Patrimonio Territoriale del PS valgono le seguenti disposizioni per le quali il PO deve:

  • • procedere all’identificazione cartografica dei nuclei rurali storici e all’individuazione dell’ambito di pertinenza, integrando il Quadro Conoscitivo e perfezionando per questi aspetti l’individuazione delle “zone A” esterne ai centri abitati effettuata dal precedente PS;
  • • procedere alla classificazione puntuale degli edifici storici che costituiscono gli aggregati del precedente alinea e di altri manufatti edilizi di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale presenti nell’ambito di pertinenza;
  • • tutelare l’intorno territoriale ai fini della salvaguardia del valore percettivo e di testimonianza storica culturale degli insediamenti storici di matrice rurale, valorizzando la destinazione agricola e le sistemazioni idrauliche-agrarie di impianto storico delle aree a questo pertinenti;
  • • procedere all’identificazione cartografica della rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche per la fruizione del territorio e stabilire per esse regole che ne assicurino la tutela e valorizzazione, compreso l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo caratterizzanti la percezione consolidata e gli elementi puntuali quali tabernacoli, targhe ed altri elementi di interesse storico – territoriale;
  • • introdurre specifiche misure per il corretto inserimento progettuale dei nuovi interventi coerenti con le regole insediative storiche, con la conformazione orografica del territorio e con la consistenza dimensionale in rapporto all’insediamento storico esistente e per la mitigazione dell’impatto visivo delle urbanizzazioni recenti.

Art. 55 Disposizioni per gli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani identificati dal PS in alcune delle frazioni in fregio ai perimetri del territorio urbanizzato non presentano aspetti agronomici di pregio in quanto si tratta generalmente di tessuti agrari del promiscuo ovvero di aree incolte, aree in attesa di trasformazione, aree dismesse da riqualificare, piccoli boschetti residuali. Sono quindi aree non urbanizzate che pur non presentando elementi di pregio conservano elementi di ruralità che possono essere valorizzati.

2. Per essi il PS stabilisce le seguenti modalità d’uso che il PO deve individuare:

  • • la realizzazione e l’ampliamento degli orti urbani, da incentivare anche attraverso il partenariato con i proprietari dei suoli e coinvolgendo l’associazionismo;
  • • i boschi periurbani da destinare a fini sociali, culturali e didattici nei quali possono essere previsti interventi prevalentemente non produttivi a scopo di migliorare tali funzioni oltre a quelli di controllo e prevenzione da incendi boschivi ed in genere di igiene pubblica, in accordo alla normativa di settore L.R. 39/00 e suo regolamento attuativo DPGR 48/r/2003;
  • • il recupero della capacità produttiva dei terreni ed in modo particolare degli oliveti attraverso operazioni di rinfittimento o rimpiazzi nelle fallanze, il tutto finalizzato ad un aumento della produttività che consenta il mantenimento dell’attività agricola;
  • • l’utilizzo per attività sportive che non comportano l’alterazione dei suoli e non riducono i caratteri di ruralità del contesto;
  • • per il tempo libero, per la didattica e più in generale per la riqualificazione ambientale delle aree intorno agli insediamenti.

3. E’ previsto il ripristino della viabilità minore esistente, per incrementarne la fruibilità pubblica e per incrementare il sistema della mobilità lenta in direzione del territorio agricolo.

4. Nel caso di terreni di proprietà di aziende agricole interessati da Programmi Aziendali approvati le previsioni in essi contenuti prevalgono.

5. Il P.O. potrà nelle opportune scale di dettaglio, apportare modifiche ai perimetri individuati dal P.S.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53