Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 92 Aree di rispetto dei punti di captazione di risorsa idrica per uso acquedottistico di pubblica fruibilità

In merito alla ubicazione dei punti di captazione di risorsa idrica per utilizzo idropotabile e distribuzione in rete pubblica la cui ubicazione è mostrata nella " Carta della Vulnerabilità degli acquiferi" (tavv. T.GEO.06 in scala 1:10.000) si definisce quanto segue:

  • a. ai fini della tutela delle acque destinate a consumo umano la "zona di tutela assoluta" dei punti di captazione di risorsa idrica del sistema acquedottistico per il pubblico servizio, cos&igrave come è definito all' art. 94, comma 3 del D.L. n. 152/2006, dovrà essere costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di captazione di acque sotterranee di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e/o ad infrastrutture di servizio.

Tale zona deve essere recintata, provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e protetta dalla possibilità di esondazione di corpi idrici limitrofi.

Per le captazioni preesistenti e quelle nei centri abitati l'estensione della zona di tutela assoluta può essere ridotta, previa opportuna valutazione da parte degli organi competenti e con l'adozione di particolari accorgimenti a tutela della captazione stessa.

  • b. ai fini della tutela delle acque destinate a consumo umano la "zona di rispetto" (che include la zona di tutela assoluta) dei punti di captazione di risorsa idrica del sistema acquedottistico per il pubblico servizio o per lo sfruttamento come acqua minerale, cos&igrave come è definito all' art. 94, comma 4 del D.L. n. 152/2006, è quella indicata nella " Carta della Vulnerabilità degli acquiferi" (tavv. T.GEO.06 del supporto geologico al nuovo PS).

Nella zona di rispetto si dovrà propendere per il divieto degli insediamenti dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

  • - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurate;
  • - accumuli di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  • - aree cimiteriali;
  • - apertura di cave e discariche che possano essere in connessione con la falda;
  • - terebrazione ed apertura di altri pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano per l'alimentazione del sistema acquedottistico per il pubblico servizio o per lo sfruttamento come acqua minerale e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione e controllo delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • - gestione e trattamento di rifiuti e loro messa a dimora e lo stoccaggio provvisorio;
  • - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • - pozzi perdenti e/o sistemi di subirrigazione che prevedano immissione di reflui nel sottosuolo;
  • - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Per quanto concerne le preesistenze delle attività sopraelencate, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Art. 93 Disposizioni per le aree classificate ad elevata vulnerabilità degli acquiferi

a. Nelle aree a vulnerabilità elevata, individuate dalle tavole T.GEO.06 del supporto geologico al nuovo PS, non è ammessa la realizzazione di:

  • - depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
  • - discariche, se non per materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati;
  • - l'immissione nel suolo di reflui non provenienti da impianti di depurazione (fitodepurazione e/o altri tipi di trattamenti in impianto, è vietata l'immissione diretta da subirrigazione e sub irrigazione drenata;
  • - depositi di carburante che non prevedano la realizzazione di una vasca di contenimento eterna alle cisterne.

b. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze liquide, solide o gassose potenzialmente inquinanti (quali: cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, ecc.), devono essere adottate particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica (quali: bacini di contenimento a tenuta stagna, sistemi di evacuazione d'emergenza, materiali o pannelli assorbenti, ecc.).

c. Fermo restando le azioni dell'Amministrazione comunale volte ad incentivare l'agricoltura biologica e le produzioni biodinamiche, l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, nonché l'allevamento di bestiame e il pascolamento, deve essere specificatamente regolamentato. I fertilizzanti, i pesticidi e i diserbanti dovranno essere utilizzati nei quantitativi strettamente necessari e contenuti nei limiti di legge. La permanenza del bestiame nelle aree ad elevata vulnerabilità non dovrà essere continuativa e possibilmente limitata al transito.

d. Sono in ogni caso vietati:

  • - gli scarichi liberi nel suolo e nel sottosuolo di liquidi o di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
  • - il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.
  • - lo spandimento dei fanghi biologici di depurazione e delle acque di vegetazione e sanse umide.

Art. 94 Disposizioni per le aree classificate ad alta e media vulnerabilità degli acquiferi

Nelle aree a vulnerabilità alta e media, individuate dalle tavole T.GEO.06 del supporto geologico al nuovo PS, la realizzazione di strutture potenzialmente inquinanti è subordinato a specifiche indagini geognostiche e idrogeologiche, finalizzate alla specifica valutazione delle condizioni locali e dell'effettivo rischio di inquinamento.

Art. 95 Attingimenti e derivazioni

Ai sensi del "Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico" e delle relative misure di salvaguardia", adottato in via definitiva dal Comitato Istituzionale del 18 luglio 2012 con delibera n. 222 e definitivamente approvato con D.P.C.M. del 20.2.2015 che detta disposizioni generali e misure di attenzione in funzione della capacità di ricarica dei principali acquiferi individuati nel materasso alluvionale del fiume Arno, il rilascio di autorizzazioni per attingimenti e derivazioni sarà subordinato alla verifica di compatibilità con il bilancio idrico dell'interbacino, a cura delle autorità competenti in relazione al mantenimento dell'equilibrio e del deflusso minimo totale.

Art. 96 Aree con acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo - Aree a disponibilità molto inferiore alla ricarica (D.4)

1. In tali aree individuate nel Piano Bilancio Idrico della Autorità di Bacino del fiume Arno come D.4 e la cui perimetrazione è riportata nell'estratto dello stralcio cartografico n. 31 del Piano di Bacino del fiume Arno - Stralcio Bilancio Idrico (sotto riportato) si sono vietati nuovi prelievi, con esclusione dei seguenti casi:

  • a) laddove non sia possibile una localizzazione alternativa, possono essere rilasciate concessioni ad uso idropotabile, a condizione che sia dimostrata la sostenibilità per l'area. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 "Indirizzi per il monitoraggio" delle "Misure di Piano" del medesimo Piano Stralcio Bilancio Idrico;
  • b) laddove non sia possibile una localizzazione alternativa, le concessioni per usi diversi da quello idropotabile sono rilasciate, a condizione che siano dimostrate la sostenibilità per l'area, l'essenzialità dell'uso, la mancanza di fonti alternative di approvvigionamento, l'efficienza dell'utilizzo nonché le misure di risparmio e riutilizzo adottate. In tali casi può essere chiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 "Indirizzi per il monitoraggio" delle "Misure di Piano" del medesimo Piano Stralcio Bilancio Idrico;
  • c) nelle aree non servite da pubblico acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, con obbligo di installazione di contatore;
  • d) nelle aree servite da acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, fino ad un valore di 100 m3/anno e con obbligo di installazione di contatore. Qualora siano richiesti volumi superiori, l'autorizzazione è rilasciata previo parere dell'Autorità di bacino, a condizione che sia dimostrata la sostenibilità del prelievo per l'area e con obbligo di installazione di contatore.

2. In fase di rinnovo dei prelievi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 "Indirizzi per il monitoraggio" delle "Misure di Piano" del medesimo Piano Stralcio Bilancio Idrico; ;

3. Gli strumenti di governo del territorio possono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee, previa valutazione della sostenibilità del fabbisogno stimato.

4. La durata delle concessioni non può superare i cinque anni.

Art. 97 Aree con acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo - Aree a disponibilità inferiore alla ricarica (D.3)

In tali aree individuate nel Piano Bilancio Idrico della Autorità di Bacino del fiume Arno come D.3 e la cui perimetrazione è riportata negli estratti degli stralci cartografici n. 30 e 31 del Piano di Bacino del fiume Arno - Stralcio Bilancio Idrico (sotto riportati) si applicano le seguenti salvaguardie:

  • a. Nelle aree a disponibilità inferiore alla ricarica, le concessioni e autorizzazioni possono essere rilasciate, sulla base dei criteri sotto riportati:
    • - le concessioni ad uso idropotabile possono essere rilasciate a condizione che ne sia dimostrata la sostenibilità per l'area. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 delle "Misure di Piano (Stralcio Bilancio Idrico)" ;
    • - le concessioni ad uso diverso da quello idropotabile possono essere rilasciate a condizione che siano dimostrate la sostenibilità per l'area e l'essenzialità dell'uso anche in relazione ai quantitativi idrici richiesti. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 2 delle "Misure di Piano (Stralcio Bilancio Idrico)" ;
    • - nelle aree non servite da pubblico acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico,;
    • - nelle aree servite da acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, fino ad un valore di 200 m3/anno. Qualora siano richiesti volumi superiori, l'autorizzazione è rilasciata previo parere dell'Autorità di bacino, a condizione che sia dimostrata la sostenibilità del prelievo per l'area.
  • b. Gli strumenti di governo del territorio possono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee, previa valutazione della sostenibilità del fabbisogno stimato.
  • c. La durata delle concessioni non può superare i cinque anni.

Art. 98 Aree con acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo - Aree a disponibilità prossima alla ricarica (D.2) e ad elevata disponibilità (D.1)

In tali aree individuate nel Piano Bilancio Idrico della Autorità di Bacino del fiume Arno come D.2 e D.1 e la cui perimetrazione è riportata è riportata negli estratti degli stralci cartografici n. 30 e 31 del Piano di Bacino del fiume Arno - Stralcio Bilancio Idrico (sotto riportati) si applicano le seguenti salvaguardie:

  • a. Nelle aree a disponibilità prossima alla ricarica e ad elevata disponibilità, le concessioni e autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto dei dati di bilancio dell'acquifero. In relazione all'entità dei quantitativi idrici richiesti si tiene conto anche degli effetti indotti localmente e nelle aree contermini sulla disponibilità residua in base a densità di prelievo e ricarica specifica.
  • b. In funzione delle risultanze di cui al comma precedente la richiesta può essere assoggettata alle misure di cui alle zone D.4 e/o D.3, ivi compresi gli obblighi di monitoraggio di cui all'Allegato 2 delle "Misure di Piano (Stralcio Bilancio Idrico)".
  • c. Possono essere previste limitazioni alla durata delle concessioni.

Autorità di bacino del fiume Arno - Piano di Bacino del fiume Arno Stralcio "Bilancio Idrico"

Zonazione delle aree a diversa disponibilità di acque sotterranee degli acquiferi di pianura





Estratto cartografico da stralcio n. 31 A.d.B. Arno


Estratto cartografico da stralcio n. 30 A.d.B. Arno

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53