Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 74 Ruolo e compiti del Piano Operativo

1. Il PO In conformità al PS regola l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale.

2. Esso si compone di due parti:

  • - la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
  • - la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale.

3. Esso contiene disposizioni per la tutela e valorizzazione di centri e nuclei storici, la disciplina del territorio rurale, l'individuazione degli interventi da attuare mediante piani attuativi, di rigenerazione urbana, progetti unitari convenzionati e gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, ivi compresi quelli relativi all'edilizia residenziale sociale. Esso comprende anche l'individuazione delle aree di standard ai sensi del D.M. 1444/1968 e tutti gli altri interventi indicati all'art. 95 della l.r. 65/2014.

4. Il PO comprende inoltre disposizioni volte alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale e paesaggistica del territorio, anche relativa a componenti non considerate dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, in riferimento al Quadro Conoscitivo del PO e la definizione dei fabbisogni da soddisfare nell'arco quinquennale temporale di validità del PO.

Art. 75 Pianificazione di settore

La pianificazione di settore e il suo adeguamento deve essere conforme al PS e alla pianificazione sovraordinata e deve applicare le disposizioni normative regionali e statali vigenti.

I principali Piani di settore sono:

  • - Piano di protezione civile,
  • - Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.),
  • - piano di commercio su aree pubbliche,
  • - Piano di localizzazione distributori di carburante,
  • - Piano triennale delle opere comunali.

Art. 76 I piani attuativi

I piani attuativi definiscono e dettagliano le previsioni del PS secondo le finalità, i contenuti e le procedure di cui agli artt. 107, 108, 109, 110, 111 e 112 della l.r. 65/2014.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53