Statuto del Territorio del Piano Strutturale

CAPO I DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE

Art. 74 Ruolo e compiti del Piano Operativo

1. Il PO In conformità al PS regola l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale.

2. Esso si compone di due parti:

  • - la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
  • - la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale.

3. Esso contiene disposizioni per la tutela e valorizzazione di centri e nuclei storici, la disciplina del territorio rurale, l'individuazione degli interventi da attuare mediante piani attuativi, di rigenerazione urbana, progetti unitari convenzionati e gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, ivi compresi quelli relativi all'edilizia residenziale sociale. Esso comprende anche l'individuazione delle aree di standard ai sensi del D.M. 1444/1968 e tutti gli altri interventi indicati all'art. 95 della l.r. 65/2014.

4. Il PO comprende inoltre disposizioni volte alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale e paesaggistica del territorio, anche relativa a componenti non considerate dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, in riferimento al Quadro Conoscitivo del PO e la definizione dei fabbisogni da soddisfare nell'arco quinquennale temporale di validità del PO.

Art. 75 Pianificazione di settore

La pianificazione di settore e il suo adeguamento deve essere conforme al PS e alla pianificazione sovraordinata e deve applicare le disposizioni normative regionali e statali vigenti.

I principali Piani di settore sono:

  • - Piano di protezione civile,
  • - Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.),
  • - piano di commercio su aree pubbliche,
  • - Piano di localizzazione distributori di carburante,
  • - Piano triennale delle opere comunali.

Art. 76 I piani attuativi

I piani attuativi definiscono e dettagliano le previsioni del PS secondo le finalità, i contenuti e le procedure di cui agli artt. 107, 108, 109, 110, 111 e 112 della l.r. 65/2014.

CAPO II VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Art. 77 Disposizioni per la VAS e contenuti degli atti di governo del territorio.

1. Gli atti di governo del territorio sono assoggettati al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicate dalla l.r. 10/2010.

2. Gli atti di governo del territorio assoggettati al procedimento di VAS secondo quanto indicato dalla l.r. 10/2010 sono:

  • a) il PO;
  • b) i piani complessi di intervento;
  • c) i piani attuativi, quando determinano variazioni degli strumenti della pianificazione sovraordinati;
  • d) le varianti agli atti nei casi previsti dalla l.r. 10/2010.

3. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, di cui all'art. 8 della l.r. 10/2010, non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

4. Le misure e le prescrizioni del PS congiuntamente a quanto indicato nel Rapporto ambientale, riferite alle componenti territoriali e più in generale alle risorse essenziali, costituiscono il riferimento principale per l'effettuazione delle valutazioni ambientali e strategiche degli atti di governo del territorio, in conformità alle norme, ai regolamenti e alle direttive regionali e nazionali in materia. La dimostrazione del loro rispetto è condizione per l'ammissibilità delle trasformazioni e degli interventi previsti negli atti di governo del territorio.

5. Ai sensi della l.r. 65/2014, gli atti di governo del territorio contengono:

  • - le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;
  • - la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.

Art. 78 Monitoraggio degli effetti del Piano Strutturale

1. Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 65/2014 il PS è soggetto ad attività di monitoraggio e ad attività di aggiornamento svolte dall'Ufficio competente che ne informa la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale. Le attività di monitoraggio sono restituite in un "Rapporto" sullo stato del governo del territorio comunale che dia conto:

  • - delle azioni contenute in piani, progetti e programmi operativi pubblici e privati, attuativi del Piano, specificandone le attività di valutazione svolte e i relativi esiti;
  • - di disposizioni normative statali o regionali, di atti di programmazione e pianificazione o di atti di governo di altri enti competenti nel governo del territorio, incidenti sul Piano strutturale, per le quali sia necessario procedere all'aggiornamento del Piano.

2. Dall'approvazione del PS, l'ufficio competente redige il rapporto di cui al precedente comma, in corrispondenza di ogni variazione di strumento o atto di governo del territorio, che produca effetti sulle risorse territoriali, relativamente al settore oggetto di modifica.

3. Oltre al monitoraggio svolto ai sensi dell'art. 29 della l.r. 10/2010, il Comune svolge il monitoraggio degli effetti dei propri strumenti di pianificazione e dei propri atti di governo del territorio che, dalle previsioni di detti strumenti e atti, derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e della salute umana. I relativi risultati sono trasmessi al sistema informativo regionale.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53