Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 8 Il patrimonio territoriale comunale

1. Il PS, in coerenza con la Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico che all'art. 1, comma 1, indica nella promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile e durevole, nell'uso consapevole del territorio, attraverso la riduzione dell'impegno di suolo, la conservazione, il recupero, la valorizzazione dei caratteri peculiari e della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio e gli aspetti territoriali fondanti da preservare. Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 65/2014 e del PIT il PS persegue lo sviluppo del territorio rurale e dei suoi centri urbani per conciliare competitività, qualità ambientale e tutela paesaggistica.

2. I principali elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono:

  • a) la struttura idro-geomorfologica,
  • b) la struttura ecosistemica,
  • c) la struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario,
  • d) la struttura agro-forestale.

Il patrimonio territoriale comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all'art. 2 e il paesaggio cos&igrave come definito all'art. 131 del D.lgs 42/2004.

Il patrimonio territoriale e le relative risorse non possono essere ridotti in modo irreversibile.

3. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere considerate in base ad un bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti che il PO deve verificare in relazione alle previsioni in esso contenute.

Art. 9 Disposizioni per la risorsa aria e il clima acustico.

1. Il PS assume l'obiettivo di garantire l'integrità dell'aria ed elevati livelli di qualità della stessa risorsa da perseguire attraverso misure di controllo delle emissioni in atmosfera sia delle aziende che dei sistemi di riscaldamento civili al fine di contenere entro i limiti di legge i livelli di inquinamento atmosferico.

Per perseguire tale finalità la pianificazione comunale di settore deve prevedere il controllo periodico della qualità dell'aria in prossimità delle zone interessate da più intenso traffico automobilistico e di mezzi pesanti lungo le strade provinciali e comunali.

Il miglioramento della qualità dell'aria è perseguito anche garantendo i livelli sonori ammissibili ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991 e della L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ai sensi della l.r. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico", tenendo conto degli specifici atti settoriali di governo del territorio.

2. Il Comune di Reggello è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A) ai sensi della l.r. 89/1998 e, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, deve adottare gli eventuali piani di risanamento acustico.

3. Il Comune ha approvato il piano di azione per il contenimento delle emissioni in atmosfera con delibera di G.M. n.113 del 14/09/2016 predisposto dall'Ufficio Ambiente in coordinamento con gli altri Enti locali interessati che contiene le misure utili a contenere le emissioni inquinanti, sulla base delle "Linee guida per la redazione dei piani di azione comunale (PAC)" approvate con delibera della Giunta Regionale n.814 del 1 agosto 2016.

4. Il PS detta le ulteriori seguenti disposizioni per il clima acustico:

  • -il PO deve essere adeguato al piano di zonizzazione e deve, eventualmente, prevedere un'identificazione di dettaglio di aree acusticamente omogenee sulla base di rilevazioni scientifiche e puntuali delle emissioni acustiche;
  • -le previsioni devono essere coordinate con quelle dei comuni contermini;
  • -devono essere effettuate le opportune verifiche con gli enti competenti e con le organizzazioni di categoria.

Art. 10 Disposizioni per la risorsa acqua

Il PS persegue la tutela delle acque superficiali e sotterranee attraverso la regolazione degli usi del territorio modulata con riferimento alle specifiche normative vigenti e al Piano di Bacino del fiume Arno, oltre che dal presente Statuto.

A tal fine il PS stabilisce che il PO e gli altri strumenti della pianificazione debbano:

  • - ricondurre i valori di bilancio idrico entro limiti socialmente accettabili nel rispetto degli assetti delle risorse naturali e dello sviluppo sostenibile del territorio;
  • - provvedere alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica;
  • - raggiungere e mantenere definiti livelli di qualità delle acque e dei corpi idrici ricettori;
  • - predisporre misure di risanamento e di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definite mediante analisi dell'impatto antropico e delle condizioni ambientali del bacino;
  • - predisporre azioni per la riduzione degli apporti inquinanti diffusi e puntuali;
  • - definire azioni di sostegno al mantenimento del minimo deflusso vitale mediante la modulazione del rilascio idrico dalle sorgenti verso i corpi d'acqua, il controllo e la riduzione dei prelievi e degli emungimenti, l'ottimizzazione dei sistemi di utilizzazione e l'introduzione di pratiche colturali corrette;
  • - tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione del loro grado di vulnerabilità;
  • - tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile.

Art. 11 Disposizioni per la risorsa energia

1. Il PS del Comune di Reggello, in linea con quanto previsto dalla l.r. 39/2005 e s.m.i., dal Piano di Indirizzo Energetico Regionale (P.I.E.R.) e dal Programma energetico della Provincia di firenze, si pone come obiettivo il contenimento dei consumi energetici, il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e l'incremento della produzione termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER), compatibilmente con le indicazioni contenute nel PIT e sua implementazione paesaggistica e con la tutela dei caratteri delle Invarianti come definita nel presente Statuto. Conseguentemente stabilisce che:

  • - relativamente all'individuazione di reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica deve essere considerato l'impatto paesaggistico delle linee aeree, promovendone, nelle situazioni maggiormente critiche, la sostituzione con linee interrate;
  • - devono essere eliminate le reti e palificate in disuso e deve essere favorito lo spostamento di linee ed impianti caratterizzati da bassi profili di compatibilità con gli insediamenti urbani e rurali;
  • - deve essere incentivata la produzione di energia da fonti rinnovabili in una logica di compatibilità con le caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche dei contesti interessati.

2. A tal fine il PO e gli altri strumenti della pianificazione devono prevedere:

  • - la realizzazione, per gli insediamenti, di impianti per la produzione di energie rinnovabili da pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti, ad eccezione degli edifici di interesse storico individuati dal PO nel cui caso sono da collocarsi in posizione complanare alle falde del tetto. I pannelli fotovoltaici o solari possono essere installati a terra in siti che associno la corretta esposizione e la prossimità agli edifici con la assenza di significativi impatti sul paesaggio, se necessario prevedendo interventi di mitigazione;
  • - la produzione di energia diffusa tramite microcogenerazione da fonti rinnovabili (pannelli solari termici, pannelli solari fotovoltaici, impianti di produzione energetica alimentati a biomassa, mini-eolico, mini-idro, ecc.).
  • - le modalità più idonee per assicurare il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento delle prestazioni in relazione all'uso razionale e integrato dell'energia sia in forma passiva, sia in forma attiva;
  • - regole per gli interventi edilizi mirate al contenimento dei consumi energetici, al ricorso a soluzioni tipologiche e tecnologiche volte a consentire il risparmio energetico (es. orientamento e conformazione degli edifici per ottimizzare lo sfruttamento della irradiazione solare, sistemi di coibentazione, ecc.), allo sviluppo di tecniche di bioarchitettura nella realizzazione di nuovi edifici.

3. Le aree non idonee per la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse e le prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio sono disciplinate dall'Allegato 1a del PIT con valenza di piano paesaggistico.

4. Le aree non idonee per la localizzazione di impianti eolici e le prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio sono disciplinate dall'Allegato 1b del PIT con valenza di piano paesaggistico.

5. Le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra sono individuate dall'allegato A alla l.r. 11/2011 come modificata dalla l.r. 56/2011.

Art. 12 Disposizioni per la risorsa suolo e sottosuolo

1. Al fine di garantire l'integrità della risorsa suolo e sottosuolo il PS individua le condizioni di fragilità geomorfologica e sismica del territorio negli specifici elaborati redatti secondo le disposizioni normative vigenti.

2. In considerazione del valore paesaggistico e ambientale del territorio il PS detta le seguenti ulteriori disposizioni:

  • - prevedere il recupero ambientale delle aree in dissesto idrogeologico limitrofe ai centri abitati e lungo la viabilità preferendo, se possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
  • - attuare una corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale per le aree già costruite e per le nuove edificazioni, compresi anche i collegamenti stradali, prevenendo situazioni di rischio idrogeologico nelle zone a valle;
  • - tutelare e salvaguardare il reticolo idraulico minore, in funzione delle trasformazioni edificatorie di piano e nei terrazzamenti delle zone agricole;
  • - salvaguardare gli assetti urbanistici consolidati e prevedere il corretto inserimento ambientale delle nuove previsioni, ivi compresi i processi e le dinamiche di natura geomorfologica ed idraulica;
  • - conseguire livelli adeguati di risparmio idrico mediante la realizzazione di sistemi di accumulo e riutilizzo di acque reflue depurate per gli insediamenti industriali e artigianali, favorire il riutilizzo delle acque piovane per l'irrigazione dei giardini, orti e degli altri spazi verdi, consentire la realizzazione di laghetti in aree agricole e forestali a scopi irrigui, di riserva idrica e anti-incendio, nonché di tutela della biodiversità;
  • - privilegiare, per gli insediamenti non dotati di rete fognaria, modalità di depurazione di tipo naturale, favorendo la concentrazione rispetto a più fruitori del sistema;
  • - vietare nel territorio agricolo l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs 42/2004) e nei casi in cui essa contrasti con i caratteri delle invarianti che devono essere tutelati.

Art. 13 Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico

1. Il PO e gli altri atti di governo del territorio, conformemente alla disciplina regionale e nazionale vigente, individuano:

  • -zone di interdizione differenziate per elettrodotti da 132 KV, da 220 KV, da 380 KV;
  • -zone di rispetto differenziate per elettrodotti da 132 KV, da 220 KV, da 380 KV.

2. Nelle zone di interdizione non è consentita la presenza della popolazione. Nelle zone di rispetto non sono ammesse: abitazioni, strutture sanitarie, strutture per l'istruzione, attrezzature ricettive e qualsiasi insediamento per attività che comportino permanenze prolungate di persone.

3. La nuova edificazione di cabine di trasformazione MT/BT (media tensione/bassa tensione) è ammessa soltanto all'esterno degli edifici, a distanza conforme alle relative vigenti disposizioni. Ove siano collocate in aree esterne in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia o di ambienti scolastici esse devono essere recintate. Qualora non sia possibile la collocazione esterna, le cabine di trasformazione MT/BT devono essere costruite in modo tale che il campo elettrico e magnetico generato rimanga entro i limiti di esposizione della popolazione fissati dalla vigente normativa, con valutazioni e misurazioni dei campi.

4. Le antenne e le stazioni radio base per la telefonia mobile devono essere oggetto di una specifica pianificazione contenente l'identificazione delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità stabiliti dal Comune che garantisca la copertura del servizio, nel rispetto della salute della popolazione e della tutela del paesaggio, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Toscana.

5. Nelle more del perfezionamento e dell'approvazione di specifico Regolamento per l'installazione di antenne e stazioni radio base per la telefonia mobile, fermo restando che il PO o altre disposizioni comunali potranno definire normative più specifiche in materia di inquinamento elettromagnetico, si applicano le seguenti disposizioni:

  • -devono essere espressamente valutate le valenze paesaggistiche e ambientali dell'ambito territoriale interessato;
  • -devono essere espressamente rispettate le indicazioni e le direttive del PS e del PIT per la tutela del "patrimonio collinare identitario", con particolare riferimento ai terrazzamenti e alle sistemazioni paesaggistiche;
  • - non è ammessa l'installazione in prossimità di strutture pubbliche o private di uso pubblico quali asili, scuole, case di cura, aree destinate all'infanzia, ecc.;
  • -devono essere salvaguardate le aree a castagneto da frutto e le aree dei SIR (comprese quelle limitrofe);
  • -devono essere privilegiate, per gli impianti di telefonia e radiofonia, aree che offrono ampia copertura del territorio, situate prioritariamente in prossimità di vie di comunicazione, di impianti di illuminazione e di altre attrezzature utilizzabili per il loro posizionamento;
  • -sono privilegiate soluzioni progettuali che consentono l'utilizzo dello stesso apparato o impianto da parte di più operatori.

Art. 14 Disposizioni in materia di rifiuti

1. Il PS si pone l'obiettivo di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e il loro recupero nei cicli produttivi, anche in virtù della stazione ecologia attrezzata presente sul territorio, dove possono essere conferiti gratuitamente diversi tipi di rifiuti urbani o assimilati ingombranti, al fine di impedire la diffusione di discariche abusive nel territorio rurale.

2. Il PO individua le aree soggette a piani attuativi e gli interventi nei quali si deve procedere al soddisfacimento delle seguenti condizioni alla trasformabilità:

  • -per la realizzazione di nuovi insediamenti e la trasformazione di quelli esistenti, prevedere un piano di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non;
  • -considerare nelle scelte localizzative delle funzioni, le esigenze di raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti, con particolare attenzione al recupero della carta, del materiale organico e degli imballaggi da grandi utenze o da comparti territoriali omogenei;
  • -individuare, per gli insediamenti esistenti e per gli interventi di nuovo insediamento, non ancora interessati dalla raccolta porta a porta, appositi e adeguati spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi minimi fissati dalla vigente normativa e dai piani di settore sovracomunali, prevedendo prioritariamente il riutilizzo a tale fine di aree dismesse.

Art. 15 Disposizioni per la struttura insediativa

1. Il PO assicura la qualità degli insediamenti presenti nei centri urbani attraverso una disciplina che:

  • - classifica l'intero patrimonio edilizio esistente in funzione del suo valore storico e testimoniale e delle caratteristiche dei tessuti insediativi e regola le trasformazioni al fine di tutelare gli elementi di valore storico, architettonico e tipologico e in generale la sua riqualificazione;
  • - stabilisce le modifiche ammesse per gli edifici di modesto valore architettonico e per quelli privi di valore, da trasformare oppure da ricostruire, al fine di graduare gli interventi in funzione della riqualificazione edilizia e urbanistica del contesto di riferimento;
  • - definisce le modalità per il risparmio energetico da applicarsi agli edifici esistenti ed a quelli di nuova costruzione, in applicazione della normativa regionale vigente, prevedendo misure premiali quali la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e la non computabilità, ai fini degli indici di fabbricabilità, dei maggiori volumi e superfici realizzati per il risparmio energetico e per soddisfare i requisiti di visitabilità e accessibilità;
  • - contiene disposizioni in applicazione delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" e dei "Criteri per la definizione delle prestazioni ambientali della aree produttive ecologicamente attrezzate" di cui alla DGRT 1245/2009;
  • - fissa la quantità di verde urbano da prevedersi nella progettazione degli interventi di trasformazione urbana e di nuova edificazione, prioritariamente quelli da assoggettare alla pianificazione attuativa.

2. Il PS stabilisce l'obbligo di assicurare una configurazione sistemica al verde urbano e territoriale, in particolare curando le relazioni tra i corridoi con maggiore naturalità (reticolo idrografico, vegetazione ripariale) ed i parchi urbani e territoriali eventualmente attraversati. Esso è un elemento fondante della rete ecologica territoriale particolarmente importante anche per la mitigazione degli effetti del clima. Fanno parte di tale rete anche le fasce di rispetto stradale in ambito periurbano, le propaggini della rete ecologica territoriale che lambiscono o attraversano i centri urbani, le aree verdi private.

Art. 16 Disposizioni per le infrastrutture

1. Le infrastrutture della viabilità comprendono le diverse categorie di strade classificate ai sensi del Codice della strada (D.lgs 285/1992 smi) ovvero la rete extraurbana secondaria, la rete delle strade extraurbane locali comprensiva delle strade vicinali e la rete delle strade urbane locali.

2. Per esse il PS stabilisce le seguenti disposizioni:

  • - mantenere in efficienza la rete con interventi di manutenzione e adeguamento, limitando gli ampliamenti alle necessità create dalla evoluzione degli insediamenti nonché alla risoluzione di problematiche di traffico pregresse;
  • -anticipare nella progettazione di nuove infrastrutture viarie, nonché nella progettazione di ampliamenti e varianti di tracciati esistenti, una fascia di tutela ambientale all'interno della quale realizzare interventi specifici finalizzati a raccordare in termini ecosistemici, funzionali e percettivi l'infrastruttura con i contesti attraversati. Tale fascia, attuabile anche lungo infrastrutture viarie esistenti, deve assicurare l'intervisibilità ai fini paesaggistici e la sua ampiezza, salvo casi di comprovata necessità, non può eccedere quella della fascia di rispetto stabilita dal Codice della strada;
  • -assicurare il raccordo del sedime infrastrutturale con la morfologia circostante e con la tessitura agraria attraversata, la creazione di varchi per la fauna con intervalli idonei a garantire la funzionalità dell'intervento;
  • - ricondurre alle soglie di legge i livelli di inquinamento acustico da ottenersi sia con l'introduzione di elementi sia con pannelli fonoassorbenti;
  • - ripristinare la ferrovia a cremagliera S. Ellero-Saltino anche in attuazione delle disposizioni del PIT;
  • - includere in circuiti facilitati ciclopedonali, da realizzare secondo i criteri del D.M. 6792/2001, i tratti di maggiore rappresentatività paesaggistica ed ambientale assicurandone ove possibile la connessione con gli altri circuiti;
  • - realizzare interventi di rallentamento dello scorrimento veicolare necessari sulle tratte di attraversamento dei centri urbani ai fini di accrescere il livello di sicurezza della mobilità;
  • - migliorare le prestazioni funzionali sotto il profilo della sicurezza;
  • - incrementare nelle aree urbane gli spazi per parcheggi per i residenti e potenziare i nodi di interscambio;
  • - migliorare le connessioni con percorsi pedonali facilitati, anche ciclabili, con le attrezzature di servizio presenti nelle UTOE e con le parti storiche degli insediamenti;
  • - assicurare la manutenzione delle sedi viarie e dell'arredo vegetale delle strade esistenti.
Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53