Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 60.1 Disposizioni per il territorio rurale

1.Nel territorio rurale dell’UTOE 3 è necessario ostacolare i processi di frammentazione fondiaria e, nel caso di deruralizzazioni, i confini devono seguire i limiti naturali evitando il ricorso a recinzioni per mantenere la continuità delle aree di pertinenza dei fabbricati con il territorio rurale aperto, mantenere in efficiente stato di manutenzione la rete scolante superficiale, mantenere la copertura vegetale permanente sulle aree coltivate con pendenze maggiori del 30%, prevedere il mantenimento e/o incremento delle formazioni vegetali non produttive (formazioni riparali, siepi, alberature isolate e macchie di bosco) e prevedere il recupero e mantenimento dei edifici rurali.

2. Sono obiettivi del PSI del territorio rurale dell’UTOE 3:

  • - Tutela e "incentivazione" con processi attivi dell’evoluzione naturale del manto vegetale, ove la sua carenza possa essere causa di accelerazione dei fenomeni geomorfologici in atto o potenziali.
  • - promozione e valorizzazione dell’agricoltura tradizionale come presidio paesaggistico, mediante la promozione delle piccole produzioni di qualità, anche part-time, delle attività connesse e integrative della conduzione dei fondi;
  • - la valorizzazione dell’agricoltura eseguita con tecniche da agricoltura Integrata, Biologica e Biodinamica, integrandola con tutti gli ambiti dell'economia locale, attraverso una pianificazione integrata;
  • - evitare i processi di frammentazione fondiaria favorendo la coesione e la partecipazione degli attori della filiera agricola a preservando l'ambito territoriale mediante uso di tecniche agronomiche condivise, servizi e strutture centralizzati ubicati preferibilmente nelle aree edificate urbane;
  • - la tutela e la valorizzazione della rete di viabilità minore, il suo corredo arboreo, le siepi e i manufatti di valenza storico-testimoniale;.
  • - disciplinare l'uso e la trasformazione del patrimonio edilizio rurale;
  • - la disciplina delle aree libere interstiziali, contigue all’edificato, dove permangono marginali attività agricole e che debbono rimanere libere per poter svolgere una funzione di relazione fra l’ambiente extraurbano e gli insediamenti;
  • - la disciplina delle aree agricole limitrofe alle aree produttive poste in area di fondovalle;
  • - la tutela dei corsi d’acqua e della falda idrica oltre che dell’ambiente fluviale, degli elementi vegetazionali e degli habitat;

3. Sono indirizzi del PS per il PO riferiti al territorio rurale dell’UTOE 3:

  • - la valorizzazione del ruolo connettivo storico dell’Arno, promuovendo forme di fruizione sostenibile della via d’acqua e delle sue riviere e progetti di recupero di manufatti di valore storico-culturale legati alla risorsa idrica;
  • - evitare ulteriori frammentazioni della piana fluviale a opera di nuove infrastrutture e inserimenti di volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale;
  • - la riqualificazione dei i water front urbani degradati, della viabilità e degli spazi pubblici rivieraschi;
  • - il contrasto al consumo di suolo nelle aree di pertinenza fluviale;
  • - il miglioramento dell’accessibilità al fiume e la sua riconoscibilità nel contesto urbano;
  • - adottare una gestione delle fasce ripariali finalizzata al miglioramento del continuum ecologico dei corsi d’acqua, anche perseguendo interventi di riqualificazione e di ricostituzione delle vegetazione ripariale (con priorità per le aree classificate dal PIT come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”);
  • - favorire la conservazione delle corone o fasce di coltivi d’impronta tradizionale poste attorno ai nuclei storici;
  • - il divieto di abbattimento degli alberi monumentali;
  • - migliorare la qualità eco-sistemica complessiva anche aumentando la copertura depurativa dei reflui urbani e industriali;
  • - favorire il ripristino ambientale dei siti estrattivi inattivi e la gestione sostenibile degli impianti in attività, al fine di razionalizzare e migliorare i livelli di sostenibilità e di coerenza delle attività estrattive rispetto alle emergenze naturalistiche, scongiurando l’apertura di nuovi siti, con particolare riferimento alla pianura agricola lungo il corso dell’Arno.
  • - disciplinare le modalità di attuazione per la coltivazione delle aree estrattive individuate come giacimenti nella Tav.13- Strategie dello Sviluppo Sostenibile UTOE e Sistemi Territoriali , in coerenza con il Piano Regionale Cave adottato con Delibera Consiglio Regionale n.61/2019

Per gli aspetti edilizi il PO deve contenere specifiche regole che prescrivano:

  • - la riqualificazione e il riuso del patrimonio abitativo esistente in chiave multifunzionale (abitativa, produttiva, di servizio e ospitalità);
  • - il potenziamento dell’offerta di servizi alle persone e alle aziende agricole;
  • - l’ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali esistenti e nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente, con opere edilizie che non contrastino con le proprietà tipologiche e morfologiche dell’edilizia rurale esistente, costituite da nuclei poderali compatti, coperti a falde, con limitati manufatti esterni quali portici, loggiati e scale;
  • - la costruzione dei nuovi edifici rurali lontani dai nuclei storici al fine di preservare il valore storico testimoniale ricorrendo a tipologie edilizie e uso di materiali tradizionali o con il ricorso alla bioarchitettura;
  • - dimensioni delle nuove abitazioni rurali commisurate alle esigenze dell’imprenditore agricolo e della sua famiglia secondo le modalità indicate dalla l.r. 65/2014;
  • - la predisposizione di accorgimenti necessari, quali la collocazione di siepi e alberature, volti a mitigare le nuove costruzioni;
  • - di favorire le aziende che utilizzano metodi di coltivazione biologica e biodinamica anche attraverso la creazione di una strategia di incentivi;
  • - di prevedere la costruzione dei nuovi edifici rurali lontano dai nuclei storici e dalle aree individuate nella Tavola 9 della intervisibilità, al fine di preservare il valore storico testimoniale e paesaggistico;
  • - di impedire interventi di riqualificazione delle infrastrutture incoerenti con il paesaggio.

4. Per gli insediamenti residenziali in zona agricola valgono le indicazioni relative alla tipologia morfologica “T.R.12. Piccoli agglomerati isolati extraurbani” contenute dalla disciplina del PIT cui gli insediamenti sono ascrivibili. Il PO, al fine di non consentire ulteriori espansioni dell’insediamento inserito nel contesto rurale e arrestare il processo di dispersione insediativa con blocco del consumo di suolo agricolo deve prevedere i seguenti interventi:

  • - dotare l’insediamento di spazi pubblici e servizi nel rispetto dei caratteri paesaggistici e produttivi della ruralità;
  • - sviluppare progetti di riqualificazione dei margini urbani come definiti dal PIT, integrati tra attività urbane e rurali, che sia da un lato elemento riqualificante per la forma e le funzioni (attrezzature) urbane e dall’altro elemento di mediazione nel passaggio tra città e campagna.

5.Per gli edifici residenziali esistenti nel territorio rurale, purché non assoggettati a vincoli di tutela storica da parte del MIBAC o dalla classificazione degli strumenti urbanistici comunali il PO, per incentivarne il recupero, stabilisce in relazione ai caratteri tipologici e dimensionali, le possibilità di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie edificabile.

6. Il Castello di Sammezzano e il suo parco così come individuati dal “Piano Unitario d’Intervento Parco Castello di Sammezzano”, sono soggetti ai seguenti vincoli: Vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923; Vincolo sismico ex art. 158 l.r. 65/2014; Vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 Parte III, TITOLO I; Vincolo monumentale D.lgs. 42/2004 Parte II, TITOLO I; R.D. 523/1904 Testo unico sulle opere idrauliche; Delibera R.T. 12/2000 Ambito “AB” (rischio idraulico). Oltre a recepire gli obblighi normativi derivanti dagli atti sopra citati il PS conferma la destinazione turistico-ricettiva e sportiva per gli immobili ricadenti in tale ambito unitario. Per gli edifici ricadenti nel vincolo monumentale valgono le disposizioni contenute nello specifico Decreto di vincolo. Per gli altri edifici il PO deve procedere con la classificazione puntuale degli edifici storici al fine di assicurarne la tutela dei valori storico/architettonici e testimoniali. Per il manufatto edilizio incompiuto presente nel parco, al fine di eliminare un elemento di grave degrado paesaggistico ed ambientale, è ammesso un intervento di sostituzione edilizia, così come disciplinato dall’art. 134 comma 4 lettera l) della l.r.65/2014, mediante il ricorso a modalità costruttive di bioarchitettura e uso dei materiali coerente con il contesto storico/ambientale di riferimento. Per l’intero ambito è ammessa la destinazione “turistico-ricettiva” nelle tipologie consentite dalla vigente normativa regionale. Nel parco, ad eccezione della parte definita “parco storico” per la quale sono ammessi unicamente interventi di conservazione, è consentita la realizzazione di strutture sportive quali piscina, campi da tennis, campo da golf. È ammesso il ripristino della viabilità secondo modalità e uso dei materiali che non alterino i caratteri paesaggistico-ambientali del contesto. Tale ripristino deve comprendere il recupero dei manufatti di valore storico-culturale ancora presenti, la salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole e naturali, la creazione di percorsi storico naturalistici. Il Castello di Sammezzano rappresenta uno dei nodi maggiormente significativi del Sistema funzionale del turismo.

7. Gli insediamenti produttivi esistenti con destinazione d’uso non agricola presenti nel territorio rurale conservano la loro funzione fino alla cessazione dell’attività. Ad essi si applicano le disposizioni contenute nell’art. 79 l.r. 65/2014 e il PO deve stabilire le modalità per la realizzazione delle addizioni volumetriche agli edifici esistenti.

8.Per gli insediamenti sportivi esistenti nel territorio rurale sono ammessi, oltre agli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 79 della l.r. 65/2014, incrementi dell’esistente per adeguamenti funzionali che dovranno essere dimensionati dal PO.

9.Per le strutture ricettive presenti nel territorio rurale sono ammessi oltre agli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 79 della l.r. 65/2014, incrementi dell’esistente per adeguamenti funzionali che dovranno essere dimensionati dal PO, purché gli edifici non siano assoggettati a vincoli di tutela storica da parte del MIBAC o dalla classificazione degli strumenti urbanistici comunali. (proposta di recepimento dell’osservazione d’Ufficio)

10.I Programmi di Miglioramento Agricolo Aziendale devono prevedere:

  • - l’incremento della consistenza della vegetazione ripariale, da ottenersi arretrando le coltivazioni di almeno 10 m dalla vegetazione ripariale esistente o, in sua assenza, dal ciglio di sponda del corso d’acqua, e consentendo il progressivo affermarsi della vegetazione naturale arborea;
  • - l’incremento dei filari e delle siepi lungo il bordo dei campi, delle strade poderali, dei corsi d’acqua minori e della rete scolante;
  • - l’incremento delle superfici boscate presenti nella azienda.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53