Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 103 Norme transitorie

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1.Fino all'adozione del PO restano in vigore le previsioni del Regolamento Urbanistico (RU) vigente purché conformi alle disposizioni della l.r. 65/2014 e non contrastanti con il PS.

2. ai sensi del comma 6 dell'art. 92 della l.r. 65/2014, dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione del PS e fino alla approvazione del PO e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione del PS, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi urbanistici ed edilizi:

  • - opere pubbliche compatibili con gli obiettivi di PS ivi compresa la viabilità;
  • - opere per la realizzazione di standard di cui all'art. 3 del D.M. 1444/1968 coerenti con le quantità indicate per le UTOE nel presente Statuto e per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
  • - varianti semplificate al PS, di cui all'art. 228 della l.r. 65/2014, i cui contenuti siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del presente PS, da considerarsi anticipazione del PO e che siano conteggiate nel dimensionamento del PS medesimo;
  • - quelli previsti dagli artt. 134, 135 e 136 della l.r. 65/2014, purché ricadano all'interno dei perimetri di cui all'art. 4 comma 4 della stessa legge individuati dal PS e non interessino edifici di interesse storico individuati dal Quadro Conoscitivo e presenti nel catasto Leopoldino;
  • - cambi di destinazione d'uso di singole unità immobiliari da residenza ad attività direzionali, terziarie e commerciali di vicinato, purché riguardino esclusivamente i piani terreni degli edifici. Tali interventi sono ammessi a condizione che siano reperiti gli standard di cui al D.M. 1444/1968, che siano coerenti con le quantità indicate per le UTOE nel presente Statuto e non eccedano 1.000 mq di SUL;
  • - interventi di trasformazione previsti da Programmi Aziendali coerenti con la disciplina del PTC e con le disposizioni del presente Statuto;
  • - interventi di bonifica ambientale sia di edifici sia di sedimi e demolizione totale o parziale di edifici di cui sia stata accertata la impossibilità di forme di riuso.

3. Sono fatti salve:

  • - le previsioni contenute nelle varianti alla strumentazione urbanistica vigente adottate e/o in corso di approvazione precedentemente alla data della delibera di adozione del PS e i cui contenuti siano coerenti con i suoi obiettivi e finalità; allo stesso modo si considerano le previsioni contenute nelle varianti puntuali allo strumento urbanistico (RU) per le quali sia stata avviata la procedura VAS ai sensi della L.R. 10/2010;
  • - le domande di permesso di costruire relative a lotti convenzionati e tutti gli interventi previsti da convenzioni già stipulate con il Comune;
  • - i Piani attuativi che non costituiscono variante al PS, adottati e/o in corso di approvazione ancorché non convenzionati, presentati precedentemente alla data della delibera di adozione del PS e i cui contenuti siano coerenti con i suoi obiettivi e finalità, purché le previsioni in essi contenute ricadano all'interno dei perimetri di cui all'art.4 comma 4 della l.r. 65/2014 individuati dal PS e non interessino edifici di interesse storico costruiti prima della seconda guerra mondiale (1939) e/o presenti nel catasto Leopoldino per i quali sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b), c), d) dell'art. 11 delle N.T.A. del RU, previsti per quelli ricadenti nell'elenco B delle zone "A" di cui all'art. 26 delle sopra citate N.T.A;
  • - le domande di permesso di costruire per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, cos&igrave come definite dall'art. 134 della l.r. 65/2014, presentate precedentemente alla data della delibera di adozione del PS ancorché non sia stato concluso il procedimento per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 142, purché le aree oggetto di intervento ricadano all'interno dei perimetri di cui all'art.4 comma 4 della stessa legge individuati dal PS e non interessino edifici di interesse storico individuati dal Quadro Conoscitivo e presenti nel catasto Leopoldino;
  • - gli interventi sugli edifici ricadenti nei centri e nuclei storici ad integrazione delle zone "A" presenti nel RU vigente, cos&igrave come individuati nella Tavola 10 Patrimonio territoriale del PS. Per tali edifici, equiparati a quelli compresi nell'elenco D delle zone "A" di cui all'art. 26 delle N.T.A. del vigente RU, fino all'adozione del PO sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b), c), e), f), g) e h), in analogia con quanto consentito per gli edifici compresi nel suddetto elenco. Per gli edifici di interesse storico costruiti prima della seconda guerra mondiale (1939) e/o presenti nel catasto Leopoldino, fino all'adozione del PO sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b), c), d) dell'art. 11 delle N.T.A. del RU, previsti per quelli ricadenti nell'elenco B delle zone "A" di cui all'art. 26 delle sopra citate N.T.A.
  • - gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola previsti dall'art. 79 della l.r. 65/2014.

4. Decorsi due anni dall'avvio del procedimento del PS di cui all'articolo 17 della l.r. 65/2014, con l'eventuale proroga prevista al comma 5 dell'art. 93 per la sua approvazione, ovvero alla data della decadenza delle salvaguardie del PS e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del PO, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l).

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Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53