Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 100 Aree interessate da disposizioni della pianificazione sovraccomunale

Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'arno

a) Aree soggette a norma di attuazione n. 2 - Vincolo di non edificabilità (aree A)

Le aree A del Piano di Bacino stralcio Rischio Idraulico sono perimetrate negli stralci cartografici in scala 1:10.000 n. 337, 338, 372, 373, 407, 408, 441, 442 e 476 della A.d.B. Arno e riportate in sintesi nella tav. T.IDR.01 del PS. Sono le aree in cui sono previste gli interventi di piano per la mitigazione del rischio idraulico sulle quali si può procedere alla progettazione; sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta.

A seguito di opportune verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva di ciascun intervento, possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle aree A.

Altre aree, relative ad eventuali ulteriori interventi, assimilati agli interventi di piano quando siano finalizzati alla difesa del territorio dal rischio idraulico, possono essere assoggettate dall'Autorità di Bacino al regime di cui alla presente norma su richiesta delle amministrazioni interessate ovvero a seguito di ulteriori studi e verifiche.

Le fonti documentali e cartografiche che recano le singole variazioni sono trasmesse dall'Autorità di Bacino agli Enti ed alle Autorità interessate per quanto di competenza.

Ogni modifica e variazione necessaria è approvata previo parere favorevole del Comitato tecnico, con decreto del Segretario Generale, su istanza dell'amministrazione comunale nel cui territorio ricade l'area interessata dalla modifica.

Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l'avviso relativo alla proposta di modifica, esaminata dal Comitato Tecnico, viene pubblicato sul sito web dell'Autorità e sul bollettino regionale. La proposta, disponibile per la consultazione presso la sede dell'Autorità, è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente interessati.

Eventuali osservazioni possono essere presentate all'Autorità di bacino entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla proposta di modifica sul sito web dell'Autorità.

La proposta definitiva di modifica, tenuto conto delle osservazioni pervenute, è soggetta al parere del Comitato Tecnico e viene approvata con decreto del Segretario Generale.

La modifica approvata viene comunicata al Comitato Istituzionale.

Sono esclusi dal sopra citato vincolo di inedificabilità, purché non determinino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso:

  • gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e quelli atti a perseguire miglioramento ambientale;
  • le opere di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico-sanitario riguardanti gli edifici esistenti, che non comportino aumenti di superficie coperta;
  • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici;
  • gli interventi di ampliamento o di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano, previa concertazione tra enti ed Autorità di Bacino.

b) Aree soggette a norma di attuazione n. 3 - Disciplina di salvaguardia (aree B)

Le aree B del Piano di Bacino stralcio Rischio Idraulico sono perimetrate nello stralcio cartografico in scala 1:10.000 n. 442 della A.d.B. Arno e riportate in sintesi nella tav. T.IDR.01 de PS. Sono le aree per le quali si rendono necessarie ulteriori verifiche di fattibilità prima di procedere alla realizzazione degli interventi per la mitigazione dal rischio idraulico, sono soggette a vincolo di inedificabilità per garantire l'attuazione del Piano.

Successivamente alle necessarie verifiche di fattibilità tecnica per la realizzazione degli interventi, predisposte dall' Autorità di Bacino, le aree vincolate dalla presente norma possono diventare aree A ed assumono, in quel caso, il regime vincolistico di cui alla precedente norma n. 2.

Sulla base dei risultati delle suddette verifiche, le aree B possono essere svincolate, ove risultino non determinanti per il Piano.

A seguito di opportune verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva degli interventi, possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle aree B.

Ogni modifica e variazione necessaria è approvata previo parere favorevole del Comitato tecnico, con decreto del Segretario Generale, su istanza dell'amministrazione comunale nel cui territorio ricade l'area interessata dalla modifica.

Fatto salvo quanto previsto ai sensi della norma 2, sono altres&igrave escluse dal vincolo di cui alla presente norma, a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste:

  • le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data di approvazione del Piano, ai sensi del Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come "zone A" (ovvero parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati urbani), come "zone B" (ovvero parti del territorio totalmente o parzialmente edificate) e come "zone D" di completamento (ovvero parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati), queste ultime limitate a quelle che non necessitano di piano urbanistico attuativo;
  • le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data di approvazione del Piano, come "zone E" (ovvero parti del territorio destinate ad usi agricoli), limitatamente agli impianti di acquacoltura e piscicoltura che non comportino la realizzazione di manufatti fissi, nei Comuni con strumenti urbanistici che prevedono la destinazione di aree all'attività suddetta e che facciano riferimento (o effetto) rispetto alle opportunità comunitarie, nazionali, regionali e locali;
  • le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data di approvazione del Piano stralcio Rischio Idraulico, siano state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva;
  • le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione per i quali, alla data di approvazione del Piano Stralcio Rischio Idraulico, siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva.
  • Possono altres&igrave essere escluse dal vincolo di cui alla presente norma, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla marginalità delle zone di intervento del piano attuativo rispetto alla previsione del Piano e a condizione che i Comuni interessati abbiano attuato il piano di protezione civile, previsto dalla Legge 225/1992 e dalla Legge regionale Toscana 42/1996:
  • le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data di approvazione del Piano, siano state stipulate convenzioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva;
  • le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione già approvati e convenzionati per i quali, alla data di approvazione del piano, siano state rilasciate concessioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva.

c) Aree soggette a norma di attuazione n. 5 - Aree di pertinenza fluviale lungo l'Arno e gli affluenti

Le aree di pertinenza fluviale, rappresentate nella "Carta delle aree di pertinenza fluviale dell'Arno e dei suoi affluenti" allegata al Piano di Bacino, tralcio Rischio Idraulico (negli stralci cartografici in scala 1:25.000 n. 69, 84 e 85 della A.d.B. Arno), devono essere salvaguardate, in generale, per la mitigazione del rischio idraulico.

Nella Carta delle aree di pertinenza fluviale sono comprese le aree di espansione del fiume, le aree destinate dal piano ad interventi di sistemazione dei corsi d'acqua, per lo più da adibire a casse di espansione o ad aree di laminazione per lo scolmo delle piene, nonché le zone di ristagno e di trattenimento delle acque in conseguenza di eventi meteorici eccezionali.

Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, le aree di pertinenza fluviale devono essere salvaguardate in generale anche per la mitigazione di altri rischi, idrogeologici e ambientali (zone da salvaguardare per la ricarica delle falde di pianura, per il recupero ambientale di aree degradate, per la conservazione di aree umide, etc.).

Gli enti e le autorità interessate, anche in forma coordinata, promuovono, nelle aree di pertinenza fluviale, la definizione di interventi e misure idonei a garantire il recupero, la salvaguardia e il miglioramento ambientale.

In tali aree, ove se ne verifichi la fattibilità e l'efficacia, devono essere realizzati interventi che contribuiscano ad un miglioramento del regime idraulico ed idrogeologico ai fini della difesa del territorio cos&igrave come definito negli strumenti programmatori e pianificatori di competenza.

La Carta, redatta in scala 1:25.000 e 1:200.000, è conservata in originale presso l'Autorità di Bacino.

Essa è suscettibile di modifiche ed integrazioni in riferimento sia alla cartografia e alla sua scala di restituzione, sia alla perimetrazione ed alla introduzione di eventuali ulteriori aree di salvaguardia ambientale a seguito dell'evolversi delle conoscenze del territorio e delle esigenze del sistema idraulico ed idrogeologico del bacino.

Le eventuali modifiche o integrazioni che si renderanno necessarie saranno registrate ed integrate nella relativa cartografia a cura dell'Autorità di Bacino. I conseguenti aggiornamenti sono approvati dal Comitato Istituzionale.

d) Aree soggette a norma di attuazione n. 6 - Carta guida delle aree allagate

Tali aree identificate in base agli eventi alluvionali significativi succedutisi nel periodo 1966-1999 e suddivise in "eventi ricorrenti e eccezionali" sono rappresentate negli i stralci cartografici in scala 1:25.000 n. 54, 69, 84 e 85 della A.d.B. Arno e riportate in sintesi nella tav. T.IDR.01 del PS.

La Carta, allegata al piano di bacino, stralcio Rischio Idraulico, è redatta in scala 1:25.000 e 1:200.000 ed è conservata in originale presso l'Autorità di Bacino.

Entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, le Amministrazioni Comunali, attraverso il recepimento delle linee guida provinciali dei Piani Territoriali di Coordinamento, ove esistenti, adotteranno le "Carte comunali delle aree allagate", restituite in scala 1:5000 e informatizzate secondo le direttive comunitarie e gli standard nazionali.

In caso di evento alluvionale i Comuni provvederanno altres&igrave, entro tre mesi, a perimetrare le aree allagate ed a trasmettere le perimetrazioni all'Autorità di Bacino per l'aggiornamento della "Carta guida delle aree allagate".

A seguito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio potranno aversi variazioni della delimitazione delle aree suddette, che dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Autorità di Bacino.

Fatto salvo quanto stabilito nelle norme 2 e 3, le opere che comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche, ricadenti nelle aree rappresentate nella "Carta guida delle aree allagate", potranno essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente ed accertato dall'Autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione il non incremento del rischio idraulico da esse determinabile o che siano individuati gli interventi necessari alle mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente all'esecuzione delle opere richieste.

Piano gestione rischio alluvioni (p.g.r.a.)

Le salvaguardie sovraccomunali ed i relativi azzonamenti relativi alle classi di pericolosità idraulica di cui al D.P.C.M. del 6.5.2005 "Approvazione del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.)" sono decaduti con l'adozione del Piano Gestione Rischio Idraulico (PGRA.) della U.o.M. Arno adottato durante il Comitato Istituzionale Integrato che si è svolto il 17 dicembre 2015 a Roma, secondo le due direttive europee 2000/60/CE e 2007/60/CE.

In seguito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) della U.o.M. Arno è stato approvato, con delibera del Comitato Istituzionale Autorità di Bacino el fiume Arno n. 235 del 3 marzo 2016, unitamente alla relativa "Disciplina di Piano" che risulta pertanto entrata in vigenza.

Al nuovo piano/strumento territoriale di settore (PGRA) sono correlati le seguenti norme ed indirizzi cui subordinare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizi:

Aree a pericolosità da alluvione elevata P3 - Norme (v. art. 7 disciplina di piano del P.G.R.A.).

Si tratta delle aree per cui è stata verificata possibilità di esondazione i per tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni nel modello quantitativo elaborato dalla Autorità di Bacino del fiume Arno sull'Asta principale.

1. Nelle aree P3, riportate nelle perimetrazioni di cui alla Carta della pericolosità idraulica del P.G.R.A. della Autorità di Bacino del fiume Arno (stralci cartografici n. 337, 338, 372, 373, 407, 408, 409, 441, 442, 443, 476 e 477 in scala 1:10.000 - elaborati marzo 2016) e nella cartografia di PS tavv. T.IDR.07 (che delimita le stesse classi di pericolosità a seguito di studi di modellazione quantitativi sugli affluenti d'Arno in destra idraulica nel Comune di Reggello) per le finalità di cui all'art. 1 della disciplina di piano del P.G.R.A. della U.o.M. Arno, sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi sotto dettagliati, fatto salvo quanto previsto ai comma 2 e 3 dell'articolo 1 della citata disciplina di piano del P.G.R.A. della U.o.M. Arno:

1.1 Obiettivi per la salute umana

  • a) riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana;
  • b) mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività delle strutture strategiche.

1.2. Obiettivi per l'ambiente

  • a) riduzione del rischio per le aree protette derivante dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali;
  • b) mitigazione degli effetti negativi per lo stato ambientale dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE.

1.3. Obiettivi per il patrimonio culturale

  • a) riduzione del rischio per il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali, storici ed architettonici esistenti;
  • b) mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio.

1.4. Obiettivi per le attività economiche

  • a) mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria;
  • b) mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo pubblico e privato;
  • c) mitigazione dei danni alle proprietà immobiliari;
  • d) mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività economiche.

2. Nelle aree P3, riportate nelle perimetrazioni di cui alla Carta della pericolosità idraulica (stralci cartografici n. 337, 338, 372, 373, 407, 408, 409, 441, 442, 443, 476 e 477 in scala 1:10.000 - elaborati marzo 2016) e nella cartografia di PS tavv. T.IDR.07 (che delimita le stesse classi di pericolosità a seguito di studi di modellazione quantitativi sugli affluenti d'Arno in destra idraulica nel Comune di Reggello) per le finalità di cui all'art. 1 della disciplina di piano del PGRA. della U.O.M. Arno, l'Autorità di bacino si esprime sugli interventi di seguito elencati, in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA della U.O.M. Arno:

  • a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno e misure previste dal PGA;
  • b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini;
  • c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonchè degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico;
  • d) nuovi interventi relativi alla rete infrastrutturale primaria, se non diversamente localizzabili;
  • e) nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi; nonché interventi di ampliamento, di ristrutturazione di tali impianti e infrastrutture.

3. Fatto salvo le modifiche che l'Autorità di Bacino possa apportare alle mappe della pericolosità per alluvione a seguito della realizzazione e del collaudo di interventi previsti fra le "misure di protezione" del PGRA, nelle aree P3 non sono consentite:

  • a) previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
  • b) previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
  • c) previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati.

4. Le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P3.

Aree a pericolosità da alluvione elevata P3 - Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio (v. art. 8 disciplina di piano del P.G.R.A.).

1. Fermo quanto previsto dalla Norma di PGRA per le aree P3 e fatto salvo le modifiche che l'Autorità di Bacino possa apportare alle mappe della pericolosità per alluvione a seguito della realizzazione e del collaudo di interventi previsti fra le "misure di protezione" del PGRA, nelle aree P3 per le finalità di cui all'art. 1 della disciplina di piano del PGRA della U.O.M. Arno le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio dovranno attenere ai seguenti indirizzi:

  • a) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica, alla riqualificazione e allo sviluppo degli ecosistemi fluviali esistenti, nonché le destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo - sportive;
  • b) sono da evitare le previsioni e le realizzazioni di nuove edificazioni, salvo che non siano possibili localizzazioni alternative. In ogni caso, le previsioni di nuova edificazione non diversamente localizzabili sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.
  • c) le previsioni e realizzazioni di interventi di ristrutturazione urbanistica sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

Aree a pericolosità da alluvione media P 2 - Norme (v. art. 9 disciplina di piano del PGRA).

Si tratta delle aree per cui è stata verificata possibilità di esondazione i per tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni nel modello quantitativo elaborato dalla Autorità di Bacino del fiume Arno sull'Asta principale.

1. Nelle aree P2, riportate nelle perimetrazioni di cui alla Carta della pericolosità idraulica (stralci cartografici n. 337, 338, 372, 373, 407, 408, 409, 441, 442, 443, 476 e 477 in scala 1:10.000 - elaborati marzo 2016) e nella cartografia di PS tavv. T.IDR.07 (che delimita le stesse classi di pericolosità a seguito di studi di modellazione quantitativi sugli affluenti d'Arno in destra idraulica nel Comune di Reggello), per le finalità di cui all'art. 1 della disciplina di piano del PGRA della U.O.M. Arno sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi del PGRA in precedenza dettagliati (v. art. 1 comma 4 della disciplina di piano della U.O.M. Arno), fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo e all'art. 10 ella disciplina di piano del PGRA.

2. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1, l'Autorità di bacino si esprime sugli interventi di seguito elencati, in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno:

  • a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno e misure previste dal PGA;
  • b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini;
  • c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonché degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico;
  • d) nuovi interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e alla rete infrastrutturale primaria;
  • e) interventi di ampliamento, di ristrutturazione e nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi nonché gli impianti dichiarati di interesse pubblico di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi.

3. Le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P2.

Aree a pericolosità da alluvione media P2 - Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio (v. art. 10 disciplina di piano del PGRA).

1. Fermo quanto previsto all'art. 9 della disciplina di piano del PGRA della U.O.M. Arno (vedi sopra) e fatto salvo le modifiche che l'Autorità di Bacino possa apportare alle mappe della pericolosità per alluvione a seguito della realizzazione e del collaudo di interventi previsti fra le "misure di protezione" del PGRA, nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 della disciplina di piano del PGRA della U.O.M. Arno le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

  • f) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica;
  • g) le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;
  • h) sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non diversamente localizzabili;
  • i) le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

Aree a pericolosità da alluvione bassa P1 - Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio (v. art. 11 disciplina di piano del PGRA).

Si tratta delle aree per cui è stata verificata possibilità di esondazione i per tempo di ritorno maggiore di 200 nel modello quantitativo elaborato dalla Autorità di Bacino del fiume Arno sull'Asta principale e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale .

1. Nelle aree P1 sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico.

2. Le Regioni disciplinano le condizione di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P.1

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53