Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 93 Disposizioni per le aree classificate ad elevata vulnerabilità degli acquiferi

a. Nelle aree a vulnerabilità elevata, individuate dalle tavole T.GEO.06 del supporto geologico al nuovo PS, non è ammessa la realizzazione di:

  • - depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
  • - discariche, se non per materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati;
  • - l'immissione nel suolo di reflui non provenienti da impianti di depurazione (fitodepurazione e/o altri tipi di trattamenti in impianto, è vietata l'immissione diretta da subirrigazione e sub irrigazione drenata;
  • - depositi di carburante che non prevedano la realizzazione di una vasca di contenimento eterna alle cisterne.

b. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze liquide, solide o gassose potenzialmente inquinanti (quali: cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, ecc.), devono essere adottate particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica (quali: bacini di contenimento a tenuta stagna, sistemi di evacuazione d'emergenza, materiali o pannelli assorbenti, ecc.).

c. Fermo restando le azioni dell'Amministrazione comunale volte ad incentivare l'agricoltura biologica e le produzioni biodinamiche, l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, nonché l'allevamento di bestiame e il pascolamento, deve essere specificatamente regolamentato. I fertilizzanti, i pesticidi e i diserbanti dovranno essere utilizzati nei quantitativi strettamente necessari e contenuti nei limiti di legge. La permanenza del bestiame nelle aree ad elevata vulnerabilità non dovrà essere continuativa e possibilmente limitata al transito.

d. Sono in ogni caso vietati:

  • - gli scarichi liberi nel suolo e nel sottosuolo di liquidi o di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
  • - il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.
  • - lo spandimento dei fanghi biologici di depurazione e delle acque di vegetazione e sanse umide.
Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53