Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 92 Aree di rispetto dei punti di captazione di risorsa idrica per uso acquedottistico di pubblica fruibilità

In merito alla ubicazione dei punti di captazione di risorsa idrica per utilizzo idropotabile e distribuzione in rete pubblica la cui ubicazione è mostrata nella " Carta della Vulnerabilità degli acquiferi" (tavv. T.GEO.06 in scala 1:10.000) si definisce quanto segue:

  • a. ai fini della tutela delle acque destinate a consumo umano la "zona di tutela assoluta" dei punti di captazione di risorsa idrica del sistema acquedottistico per il pubblico servizio, cos&igrave come è definito all' art. 94, comma 3 del D.L. n. 152/2006, dovrà essere costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di captazione di acque sotterranee di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e/o ad infrastrutture di servizio.

Tale zona deve essere recintata, provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e protetta dalla possibilità di esondazione di corpi idrici limitrofi.

Per le captazioni preesistenti e quelle nei centri abitati l'estensione della zona di tutela assoluta può essere ridotta, previa opportuna valutazione da parte degli organi competenti e con l'adozione di particolari accorgimenti a tutela della captazione stessa.

  • b. ai fini della tutela delle acque destinate a consumo umano la "zona di rispetto" (che include la zona di tutela assoluta) dei punti di captazione di risorsa idrica del sistema acquedottistico per il pubblico servizio o per lo sfruttamento come acqua minerale, cos&igrave come è definito all' art. 94, comma 4 del D.L. n. 152/2006, è quella indicata nella " Carta della Vulnerabilità degli acquiferi" (tavv. T.GEO.06 del supporto geologico al nuovo PS).

Nella zona di rispetto si dovrà propendere per il divieto degli insediamenti dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

  • - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurate;
  • - accumuli di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  • - aree cimiteriali;
  • - apertura di cave e discariche che possano essere in connessione con la falda;
  • - terebrazione ed apertura di altri pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano per l'alimentazione del sistema acquedottistico per il pubblico servizio o per lo sfruttamento come acqua minerale e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione e controllo delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • - gestione e trattamento di rifiuti e loro messa a dimora e lo stoccaggio provvisorio;
  • - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • - pozzi perdenti e/o sistemi di subirrigazione che prevedano immissione di reflui nel sottosuolo;
  • - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Per quanto concerne le preesistenze delle attività sopraelencate, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53