Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 91 Aree a pericolosità sismica media (S.2)

Si tratta di aree in cui siano state rilevate una o più delle seguenti casistiche:

  • - zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
  • - zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica elevata S.3).

Le trasformazioni fisiche del territorio che, eventualmente, interessino aree ricadenti nella classe di pericolosità sismica media (S.2 di cui alle tavole T.GEO.11 del supporto geologico al PS), saranno subordinate, in fase di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, alla valutazione dei seguenti aspetti:

  • a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante relitta e/o antica stabilizzata, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica (artt. 94 e 95) devono essere realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;
  • b) relativamente alle altre casistiche che comportano attribuzione di classe di pericolosità sismica S.2 non è ravvisata necessità relativamente ad indicazioni di prescrizioni sia per la fase di definizione del PO. sia per la fase attuativa che per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. Tale ultimo precetto è da ritenersi valido anche per le aree che ricadono in classe di pericolosità sismica bassa S.1.
Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53