Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 79 Disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio - contenuti e finalità

1. La disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio di cui al presente Capo recepisce le vigenti norme statali e regionali in materia e le disposizioni e prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio dei diversi soggetti e autorità istituzionalmente competenti in materia geologica, idraulica e sismica, coordinandole con la normativa di indirizzo urbanistico e con le indicazioni e scelte di cui al presente PS.

Ne fanno parte:

  • - la disciplina finalizzata alla riduzione del rischio idraulico in funzione della riscontrata pericolosità;
  • - le disposizioni finalizzate alla protezione e al governo della risorsa idrica;
  • - le norme relative alle aree con pericolosità geologica, idraulica e sismica;
  • - le norme di indirizzo riferite agli interventi di trasformazione urbanistica e le prescrizioni relative alla caratterizzazione "geologica" delle aree oggetto di futura pianificazione nei successivi S.U. (PO, Piani Attuativi, ecc.).

La tutela dell'integrità fisica del territorio è pertanto definita dalla presente disciplina in relazione ai caratteri geomorfologici, idraulici, idrogeologici e sismici. Tali caratteri sono parte costitutiva della struttura profonda del territorio.

2. La presente disciplina si pone in diretta relazione con gli elementi conoscitivi e interpretativi e con le previsioni contenute nei seguenti elaborati cartografici (tavole di quadro conoscitivo del presente nuovo PS) elaborate su base C.T.R. in scala 1:10.000/1:5.000:

  • - "Carta della vulnerabilità degli acquiferi" - tavv.n T.GEO.06
  • - "Carta della pericolosità geologica" - tavv. T.GEO.05
  • - "Carta della pericolosità idraulica" - tavv. T.IDR.06
  • - "Carta della pericolosità sismica" - tavv. T.GEO.11A e T.GEO.11B.

3. Gli obiettivi prestazionali individuati in merito alla tutela dell'integrità fisica del territorio sono:

  • a. il contenimento di nuovi interventi di trasformazione territoriale nelle aree pericolosità geomorfologica, sismica ed idraulica molto elevata, con limitazioni a quelli di rilevante e inderogabile interesse pubblico, e comunque sottoposti alla disciplina regionale e nazionale vigente;
  • b. la messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti in aree soggette a rischio geomorfologico, sismico e idraulico.

4. Le disposizioni relative alla integrità fisica del territorio e gli elaborati di cui al precedente punto 2 costituiscono un compendio selezionato delle previsioni e disposizioni contenute nei seguenti repertori normativi, strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio di valenza sovraccomunale:

  • - Piano di Bacino dell'Arno - stralcio "rischio idraulico" (Autorità di Bacino del fiume Arno, D.P.C.M. 05.11.1999);
  • - Piano di Bacino dell'Arno - stralcio "assetto idrogeologico" (Autorità di Bacino del fiume Arno, D.P.C.M. 06.05.2005), limitatamente agli aspetti inerenti la pericolosità geomorfologica e per frana; .
  • - Piano di Bacino dell'Arno - stralcio "assetto idrogeologico" (Autorità di Bacino del fiume Arno, D.P.C.M. 06.05.2005);
  • - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla Parte III ("Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche");
  • - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) della U.o.M. Arno approvato con delibera del Comitato Istituzionale Autorità di Bacino el fiume Arno n. 235 del 3 marzo 2016, secondo le due direttive europee 2000/60/CE e 2007/60/CE;
  • - Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. n. 1/2005 in materia di indagini geologiche (D.P.G.R. 25.10.2011, n. 53/R);
  • - L.R. 21.05.2012, n. 21 ("Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua").

5. Le disposizioni relative alle caratteristiche geomorfologiche, sismiche, idrauliche e idrogeologiche prevalgono, in caso di contrasto, su quelle relative alle trasformazioni e utilizzazioni ammissibili sul territorio. Esse hanno valore prescrittivo per gli atti di governo del territorio e per ogni azione di trasformazione del territorio.

6. Le disposizioni e le prescrizioni contenute nella presente articolato a compendio del PS mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi fondamentali, in conformità con le disposizioni e prescrizioni contenute nei repertori normativi, negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui al precedente punto 4:

  • a) mitigazione della pericolosità idrogeologica, nel rispetto delle esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed essenziali del territorio, e raggiungimento di livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali, mediante:
    • - sistemazione, conservazione e riqualificazione del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, nonché opere di bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza;
    • - difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, con modalità tese alla conservazione e, ovunque possibile, al miglioramento delle condizioni di naturalità;
    • - mantenimento del reticolo idrografico in condizioni di efficienza idraulica ed ambientale, ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell'allungamento dei tempi di corrivazione;
    • - moderazione delle piene, anche mediante interventi di carattere strutturale per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
    • - piena funzionalità delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e geomorfologica;
    • - contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo;
    • - difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili e loro protezione da fenomeni di erosione accelerata e instabilità, con modalità tese alla conservazione e, ovunque possibile, al miglioramento delle condizioni di naturalità;
    • - difesa degli insediamenti e delle infrastrutture da fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto;
    • - rafforzamento delle attività di risanamento e di prevenzione da parte degli enti operanti sul territorio.
  • b) mitigazione della pericolosità sismica;
  • c) tutela e governo della risorsa idrica, mediante:
    • - protezione degli acquiferi e dei punti di captazione acquedottistica da interventi e/o attività potenzialmente inquinanti;
    • - regolamentazione dell'approvvigionamento idrico autonomo, ai fini della salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa idrica e della ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;
    • - incentivazione di soluzioni tecnologiche finalizzate al risparmio idrico (reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, riutilizzo delle acque reflue, etc.).

7. Per quanto riguarda gli interventi urbanistico-edilizi e/o di trasformazione territoriale ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico, ivi comprese le sistemazioni idraulico-agrarie e forestali, si fa riferimento alle vigenti norme regionali in materia forestale (Regolamento Regionale 48/R e successive modifiche ed integrazioni).

8. Ogni adeguamento degli elaborati cartografici di cui al precedente punto 2 e/o delle presenti norme a sopravvenute disposizioni statali o regionali in materia di integrità fisica del territorio, ovvero a strumenti o atti sovraordinati in materia di assetto idrogeologico e idraulico approvati successivamente all'entrata in vigore del presente PS, è effettuato con singola Deliberazione del Consiglio Comunale per presa d'atto, senza che ciò costituisca variante urbanistica. Sono comunque fatti salvi i preventivi pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati degli Enti e/o Autorità competenti se previsti.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53