Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 78 Monitoraggio degli effetti del Piano Strutturale

1. Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 65/2014 il PS è soggetto ad attività di monitoraggio e ad attività di aggiornamento svolte dall'Ufficio competente che ne informa la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale. Le attività di monitoraggio sono restituite in un "Rapporto" sullo stato del governo del territorio comunale che dia conto:

  • - delle azioni contenute in piani, progetti e programmi operativi pubblici e privati, attuativi del Piano, specificandone le attività di valutazione svolte e i relativi esiti;
  • - di disposizioni normative statali o regionali, di atti di programmazione e pianificazione o di atti di governo di altri enti competenti nel governo del territorio, incidenti sul Piano strutturale, per le quali sia necessario procedere all'aggiornamento del Piano.

2. Dall'approvazione del PS, l'ufficio competente redige il rapporto di cui al precedente comma, in corrispondenza di ogni variazione di strumento o atto di governo del territorio, che produca effetti sulle risorse territoriali, relativamente al settore oggetto di modifica.

3. Oltre al monitoraggio svolto ai sensi dell'art. 29 della l.r. 10/2010, il Comune svolge il monitoraggio degli effetti dei propri strumenti di pianificazione e dei propri atti di governo del territorio che, dalle previsioni di detti strumenti e atti, derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e della salute umana. I relativi risultati sono trasmessi al sistema informativo regionale.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53