Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 74 Ruolo e compiti del Piano Operativo

1. Il PO In conformità al PS regola l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale.

2. Esso si compone di due parti:

  • - la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
  • - la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale.

3. Esso contiene disposizioni per la tutela e valorizzazione di centri e nuclei storici, la disciplina del territorio rurale, l'individuazione degli interventi da attuare mediante piani attuativi, di rigenerazione urbana, progetti unitari convenzionati e gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, ivi compresi quelli relativi all'edilizia residenziale sociale. Esso comprende anche l'individuazione delle aree di standard ai sensi del D.M. 1444/1968 e tutti gli altri interventi indicati all'art. 95 della l.r. 65/2014.

4. Il PO comprende inoltre disposizioni volte alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale e paesaggistica del territorio, anche relativa a componenti non considerate dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, in riferimento al Quadro Conoscitivo del PO e la definizione dei fabbisogni da soddisfare nell'arco quinquennale temporale di validità del PO.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53