Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 55 Disposizioni per gli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani identificati dal PS in alcune delle frazioni in fregio ai perimetri del territorio urbanizzato non presentano aspetti agronomici di pregio in quanto si tratta generalmente di tessuti agrari del promiscuo ovvero di aree incolte, aree in attesa di trasformazione, aree dismesse da riqualificare, piccoli boschetti residuali. Sono quindi aree non urbanizzate che pur non presentando elementi di pregio conservano elementi di ruralità che possono essere valorizzati.

2. Per essi il PS stabilisce le seguenti modalità d’uso che il PO deve individuare:

  • • la realizzazione e l’ampliamento degli orti urbani, da incentivare anche attraverso il partenariato con i proprietari dei suoli e coinvolgendo l’associazionismo;
  • • i boschi periurbani da destinare a fini sociali, culturali e didattici nei quali possono essere previsti interventi prevalentemente non produttivi a scopo di migliorare tali funzioni oltre a quelli di controllo e prevenzione da incendi boschivi ed in genere di igiene pubblica, in accordo alla normativa di settore L.R. 39/00 e suo regolamento attuativo DPGR 48/r/2003;
  • • il recupero della capacità produttiva dei terreni ed in modo particolare degli oliveti attraverso operazioni di rinfittimento o rimpiazzi nelle fallanze, il tutto finalizzato ad un aumento della produttività che consenta il mantenimento dell’attività agricola;
  • • l’utilizzo per attività sportive che non comportano l’alterazione dei suoli e non riducono i caratteri di ruralità del contesto;
  • • per il tempo libero, per la didattica e più in generale per la riqualificazione ambientale delle aree intorno agli insediamenti.

3. E’ previsto il ripristino della viabilità minore esistente, per incrementarne la fruibilità pubblica e per incrementare il sistema della mobilità lenta in direzione del territorio agricolo.

4. Nel caso di terreni di proprietà di aziende agricole interessati da Programmi Aziendali approvati le previsioni in essi contenuti prevalgono.

5. Il P.O. potrà nelle opportune scale di dettaglio, apportare modifiche ai perimetri individuati dal P.S.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53