Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 54 Disposizioni per i nuclei rurali

1.Per i nuclei rurali individuati nella Tavola 10 Patrimonio Territoriale del PS valgono le seguenti disposizioni per le quali il PO deve:

  • • procedere all’identificazione cartografica dei nuclei rurali storici e all’individuazione dell’ambito di pertinenza, integrando il Quadro Conoscitivo e perfezionando per questi aspetti l’individuazione delle “zone A” esterne ai centri abitati effettuata dal precedente PS;
  • • procedere alla classificazione puntuale degli edifici storici che costituiscono gli aggregati del precedente alinea e di altri manufatti edilizi di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale presenti nell’ambito di pertinenza;
  • • tutelare l’intorno territoriale ai fini della salvaguardia del valore percettivo e di testimonianza storica culturale degli insediamenti storici di matrice rurale, valorizzando la destinazione agricola e le sistemazioni idrauliche-agrarie di impianto storico delle aree a questo pertinenti;
  • • procedere all’identificazione cartografica della rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche per la fruizione del territorio e stabilire per esse regole che ne assicurino la tutela e valorizzazione, compreso l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo caratterizzanti la percezione consolidata e gli elementi puntuali quali tabernacoli, targhe ed altri elementi di interesse storico – territoriale;
  • • introdurre specifiche misure per il corretto inserimento progettuale dei nuovi interventi coerenti con le regole insediative storiche, con la conformazione orografica del territorio e con la consistenza dimensionale in rapporto all’insediamento storico esistente e per la mitigazione dell’impatto visivo delle urbanizzazioni recenti.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53