Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 52 Disposizioni generali per il territorio rurale

1. E' considerato territorio rurale tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato come definito dall'articolo 4 della l.r. 65/2014 e come individuato negli atti di governo del territorio comunali in conformità al PIT, al PTC e al PTCM.

2. Il PS considera come tessitura agraria l’insieme degli elementi fisici e vegetazionali che compongono il disegno del suolo e del paesaggio agrario, quali le sistemazioni idraulico agrarie, la forma e la dimensione dei campi, la rete scolante e le solcature, le colture arboree, le piante arboree non colturali e le siepi vive, la viabilità campestre. In considerazione dell’alta percentuale di terreno abbandonato o incolto, come riportato nell’allegato alla Relazione “Quadro Conoscitivo del settore agricolo e forestale”, risulta prioritario il recupero degli ex coltivi, in linea con quanto previsto dal Regolamento d’attuazione della l.r. 39/2000 e quello delle Superfici Agricole Utilizzabili, aumentando così il presidio e la gestione del territorio anche livello idrogeologico.

3. Il paesaggio agricolo collinare è caratterizzato dai terrazzamenti in pietra, che accompagnano la coltivazione in prevalenza dell'olivo, su terreni in pendenza. Si tratta di un paesaggio storico che ha il suo fulcro nel periodo lorenese e che deve essere preservato come indicato dalla disciplina delle Invarianti II, III e IV del presente Statuto. A tal fine il PS stabilisce che il PO e gli altri strumenti della pianificazione debbano contenere specifiche disposizioni per:

  • • mantenere, ed ove possibile ripristinare, la maglia agraria originaria ed in generale la rete scolante, limitando la trasformazione dell’uso dei suoli da agricolo ad artificiale e reintroducendo elementi vegetali lineari di diversificazione del paesaggio quali alberature e siepi, anche utilizzando aree non più coltivate, interpoderali o marginali agli ambiti urbanizzati;
  • • evitare ulteriori perdite di habitat (comunità igrofile, arbusteti, canneti);
  • • intervenire sulla qualità dell’agricoltura al fine di ridurre l’uso di fertilizzanti e fitofarmaci per migliorare la qualità dei corpi idrici, parametro fondamentale per garantire la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
  • • introdurre delle fasce fra il territorio rurale e gli insediamenti nelle quali le coltivazioni devono essere effettuate secondo i principi dell’agricoltura biologica o con la lotta integrata al fine di limitare al massimo l’uso di fitofarmaci e pesticidi per la tutela delle acque e della salute umana.

4. Il territorio rurale comprende al suo interno insediamenti a struttura complessa, i nuclei rurali, piccoli insediamenti residenziali ascrivibili alla tipologia morfologica “T.R.12 Piccoli agglomerati isolati extraurbani” contenute dalla disciplina del PIT, insediamenti elementari isolati, storici e recenti. Per essi il PS articola una specifica disciplina al fine di orientare la gestione delle forme del paesaggio agrario in direzione del recupero degli assetti storici propri delle differenti forme del paesaggio rurale che, nel caso di Reggello, corrispondono alle caratteristiche dei Sistemi Territoriali e assicurare la persistenza delle visuali e degli assetti paesistici che storicamente connotano la percezione del territorio. A tal fine il PO deve prevedere specifiche disposizioni contenenti anche forme di incentivazione per l’eliminazione, soprattutto nei contesti paesaggistici di maggiore qualità o comunque più visibili, delle costruzioni precarie e incongrue, la mitigazione di opere edilizie recenti che hanno alterato l’assetto dei luoghi quali la realizzazione di rimesse, cancellate e recinzioni incongrue nonché la sostituzione della vegetazione di arredo impropria. Le disposizioni del PO devono altresì stabilire che tutte le trasformazioni edilizie, urbanistiche ed infrastrutturali, ivi comprese quelle previste dai Programmi Aziendali, siano coerenti con le caratteristiche del contesto e siano ove necessario accompagnate da misure di mitigazione e/o compensazione.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53