Statuto del Territorio del Piano Strutturale
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Art. 13 Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico
1. Il PO e gli altri atti di governo del territorio, conformemente alla disciplina regionale e nazionale vigente, individuano:
- -zone di interdizione differenziate per elettrodotti da 132 KV, da 220 KV, da 380 KV;
- -zone di rispetto differenziate per elettrodotti da 132 KV, da 220 KV, da 380 KV.
2. Nelle zone di interdizione non è consentita la presenza della popolazione. Nelle zone di rispetto non sono ammesse: abitazioni, strutture sanitarie, strutture per l'istruzione, attrezzature ricettive e qualsiasi insediamento per attività che comportino permanenze prolungate di persone.
3. La nuova edificazione di cabine di trasformazione MT/BT (media tensione/bassa tensione) è ammessa soltanto all'esterno degli edifici, a distanza conforme alle relative vigenti disposizioni. Ove siano collocate in aree esterne in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia o di ambienti scolastici esse devono essere recintate. Qualora non sia possibile la collocazione esterna, le cabine di trasformazione MT/BT devono essere costruite in modo tale che il campo elettrico e magnetico generato rimanga entro i limiti di esposizione della popolazione fissati dalla vigente normativa, con valutazioni e misurazioni dei campi.
4. Le antenne e le stazioni radio base per la telefonia mobile devono essere oggetto di una specifica pianificazione contenente l'identificazione delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità stabiliti dal Comune che garantisca la copertura del servizio, nel rispetto della salute della popolazione e della tutela del paesaggio, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Toscana.
5. Nelle more del perfezionamento e dell'approvazione di specifico Regolamento per l'installazione di antenne e stazioni radio base per la telefonia mobile, fermo restando che il PO o altre disposizioni comunali potranno definire normative più specifiche in materia di inquinamento elettromagnetico, si applicano le seguenti disposizioni:
- -devono essere espressamente valutate le valenze paesaggistiche e ambientali dell'ambito territoriale interessato;
- -devono essere espressamente rispettate le indicazioni e le direttive del PS e del PIT per la tutela del "patrimonio collinare identitario", con particolare riferimento ai terrazzamenti e alle sistemazioni paesaggistiche;
- - non è ammessa l'installazione in prossimità di strutture pubbliche o private di uso pubblico quali asili, scuole, case di cura, aree destinate all'infanzia, ecc.;
- -devono essere salvaguardate le aree a castagneto da frutto e le aree dei SIR (comprese quelle limitrofe);
- -devono essere privilegiate, per gli impianti di telefonia e radiofonia, aree che offrono ampia copertura del territorio, situate prioritariamente in prossimità di vie di comunicazione, di impianti di illuminazione e di altre attrezzature utilizzabili per il loro posizionamento;
- -sono privilegiate soluzioni progettuali che consentono l'utilizzo dello stesso apparato o impianto da parte di più operatori.