Norme Tecniche di Attuazione

Art. 36. Disciplina degli interventi nei centri storici, nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.54 del P.S., nella tavola 1 sono individuati i centri storici e i nuclei rurali, questi ultimi differenziati tra la parte storica e quella dei relativi aggregati.

2. Per i centri storici e i nuclei rurali è stato definito un apposito Album di cui all'Allegato C delle presenti norme, dove sono indicate le discipline per gli interventi all'interno dei nuclei e nelle loro aree di pertinenza.

Art. 37. Disciplina degli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani, come definiti dall'art.55 del PS, sono aree in fregio al territorio urbanizzato e si tratta generalmente di tessuti agrari incolti o promiscui, di aree dismesse da riqualificare e da boschetti residuali.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

  • - il riordino e la riqualificazione paesaggistica e ambientale del margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
  • - la salvaguardia delle permanenze del paesaggio agrario storico sia della pianura che della collina e la tutela delle testimonianze di valore storico documentale (viabilità storica ed opere d'arte connesse, recinzioni e opere di confinamento anche con elementivegetali, muri a secco, edifici storici e documenti di cultura religiosa e materiale);
  • - la tutela della funzione ecologica che queste aree svolgono anche attraverso la diffusa presenza di elementi di naturalità: frange di bosco, elementi arborei di pregio, siepi e filari, aree aperte, corsi d'acqua e vegetazione ripariale;
  • - il sostegno delle attività agricole e la promozione di un'agricoltura multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici, ambientali e sociali di queste aree.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo; i nuovi annessi e manufatti agricoli, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorchè privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale;
  • - sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto;
  • - tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

Destinazioni d'uso

4.Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività agricole;
  • - residenza;
  • - commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
  • - turistico-ricettive limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo:

piccoli alberghi e dimore d'epoca, albergo diffuso, agricampeggio e aree di sosta per turismo itinerante, strutture extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva;

  • - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all'esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

Interventi ammessi

5.Edifici a destinazione d'uso agricola

Nelle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art. 33, sono ammessi:

  • -Manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni, di cui all'art.32.2 comma 1 lettera a), da realizzare con le caratteristiche di cui all'art.33.2.1 delle presenti norme
  • -Manufatti aziendali e di serre temporanee per periodi superiore ai due anni di cui all'art.32.2 comma 1 lettera b), da realizzare con le caratteristiche di cui all'art.33.2.2 delle presenti norme.

Sugli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni relative agli edifici classificati ed agli edifici non classificati esistenti al 1954, sono ammessi:

  • - tutti gli interventi di cui all'art. 35 ad eccezione di:
  • - trasferimenti di volumi;
  • - sostituzione edilizia.

6. Edifici a destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni relative agli edifici classificati ed agli edifici non classificati esistenti al 1954,sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art.35

ad eccezione di:

  • - sostituzione edilizia;
  • - realizzazione di autorimesse pertinenziali fuori terra (art.82 comma 5 lettera a).

7. Orti sociali

In queste aree è consentita la realizzazione di orti sociali e strutture simili senza che questo costituisca variante del Piano Operativo. Il progetto delle relative opere e sistemazioni deve essere approvato dalla Giunta Comunale : in detto progetto sono definite le dimensioni e le caratteristiche di piccoli annessi in legno od altri materiali leggeri che possono essere realizzati a servizio di tali aree.

Art. 38. Disciplina degli interventi nelle aree di cui all'art.64 comma 1 lettera d) della L.R.65/2014

Art. 38.1 Aree per deposito materiali esistenti in zona agricola - De

1. Sono le aree esistenti, poste nel territorio rurale, destinate al deposito di materiali vari, quali materiali e attrezzature per l'edilizia, cernita e commercializzazione di inerti e materiali edili.

2. Per tali aree valgono le seguenti disposizioni:

  • - le aree destinate a deposito non devono superare mq 3000 e devono essere accessibili direttamente dalla viabilità pubblica esistente o tramite raccordi viari non superiori di norma a ml. 100,
  • - la superficie non permeabile deve essere contenuta nel 25% della superficie totale dell'area,
  • - la schermatura arborea dell'area sul perimetro è una condizione prescrittiva e deve raggiungere almeno mt 3,00 di altezza,
  • - la superficie coperta massima di eventuali manufatti edilizi da destinare a tettoie non può superare mq 100 e mq 40 per i locali da destinare ad uffici e servizi.

3. Gli interventi su dette aree sono assoggettati a permesso di costruire ed i manufatti edilizi ammessi sono funzionali alle attività consentite e non danno origine a diritti edificatori comunque riutilizzabili.

Art. 38.2 Attività turistiche in zona agricola -T

Caratteri generali

1. Sono le aree turistiche analoghe alle TR di cui al successivo art.41.4, ma poste nel territorio agricolo.

2. In tali zone il PO si attua per interventi diretti o convenzionati .

Destinazioni d'uso

3. nelle aree T sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a) turistico ricettive alberghiere di cui alla L.R. 86/2016
  • b) residenza turistico alberghiera di cui alla L.R. 86/2016
  • c) pubbliche o di interesse pubblico.

Modalita' d'intervento

3. Negli insediamenti turistici sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • a) tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione urbanistica, fatte salve le specifiche disposizioni relative agli edifici in ELENCO A, B, e C e/o di valore antecedenti al 1954,
  • l’ampliamento del 20% della SE esistente al fine di potenziare le strutture esistenti, quali aree per convegni, centri benessere (SPA, con l’esclusione della formazione di nuovi posti letto fino ad un massimo di 200 mq di SE eseguito con intervento diretto;
  • c) l'ampliamento del 20% della SE esistente con la formazione di nuovi posti letto. Tale ampliamento è subordinato alla presentazione di un Piano Convenzionato di sviluppo aziendale e dell'occupazione, nel quale dovrà essere dimostrata la compatibilità ambientale dell'intervento ed alla dimostrazione che l'intervento sia compatibile con l'accessibilità all'area.Il Piano di sviluppo aziendale ed il progetto di intervento saranno approvati dalla Giunta Comunale.

4. Il Permesso di Costruire per gli interventi previsti dal presente articolo è rilasciata previa Deliberazione della Giunta Comunale ed e' subordinata ai seguenti impegni:

  • a) Realizzazione di impianto di depurazione delle acque reflue secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
  • b) Sistemazione a verde degli spazi esterni e la piantumazione con specie vegetali caratteristiche dei luoghi.

Art. 38.2.1- Castello di Sammezzano - T1

1.Per l'area e l'insediamento di Sammezzano, che costituisce il polo di servizio del Parco dei Calanchi, si ammettono destinazioni turistico ricettive e ricreativo sportive, secondo quanto previsto dal Piano Unitario di Intervento del Parco Castello di Sammezzano approvato con Deliberazione CC 298 del 28/12/2000.

2.Il Castello di Sammezzano e il suo parco cos&igrave come individuati dal "Piano Unitario d'Intervento Parco Castello di Sammezzano", sono soggetti ai seguenti vincoli: Vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923; Vincolo sismico ex art. 158 l.r. 65/2014; Vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 Parte III, TITOLO I; Vincolo monumentale D.lgs. 42/2004 Parte II, TITOLO I; R.D. 523/1904 Testo unico sulle opere idrauliche; Delibera R.T. 12/2000 Ambito "AB" (rischio idraulico).

Oltre a recepire gli obblighi normativi derivanti dai vincoli sovraordinati insistenti sull'area, il PO conferma la destinazione turistico-ricettiva e sportiva per gli immobili ricadenti in tale ambito unitario prevista dal vigente Piano Strutturale. Per gli edifici ricadenti nel vincolo monumentale valgono le disposizioni contenute nello specifico Decreto di vincolo. Per gli altri edifici il PO ha classificato gli edifici storici al fine di assicurarne la tutela dei valori storico/architettonici e testimoniali.

Per il manufatto edilizio incompiuto presente nel parco, al fine di eliminare un elemento di grave degrado paesaggistico ed ambientale, è ammesso un intervento di sostituzione edilizia, cos&igrave come disciplinato dall'art. 134 comma 4 lettera l) della l.r.65/2014, mediante il ricorso a modalità costruttive di bioarchitettura e uso dei materiali coerente con il contesto storico/ambientale di riferimento.

Per l'intero ambito è ammessa la destinazione "turistico-ricettiva" nelle tipologie consentite dalla vigente normativa regionale.

Nel parco, ad eccezione della parte definita "parco storico" per la quale sono ammessi unicamente interventi di conservazione, è consentita la realizzazione di strutture sportive quali piscina, campi da tennis, campo da golf.

È ammesso il ripristino della viabilità secondo modalità e uso dei materiali che non alterino i caratteri paesaggistico-ambientali del contesto. Tale ripristino deve comprendere il recupero dei manufatti di valore storico-culturale ancora presenti, la salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole e naturali, la creazione di percorsi storico naturalistici.

Il Castello di Sammezzano rappresenta uno dei nodi maggiormente significativi del Sistema funzionale del turismo.

Art. 38.2.2 Attività turistiche ricettive con specifica normativa

1.Sono attività turistiche ricettive che per le loro peculiarità necessitano di una normativa specifica.

2. Le attività appositamente individuate sono le seguenti:

- Attrezzatura turistico ricettiva in loc. Donnini “Villa Pitiana” - T3

  • su di essa si applica la disciplina di cui al precedente art.38.2 con la limitazione dell’ampliamento previsto al comma 3 lettera b) al 10% della SE esistente;

- Attrezzatura turistico ricettiva in loc. San Donato in Fronzano “Fattoria degli Usignoli” T4

  • su di essa si applica la disciplina di cui al precedente art.38.2 con la limitazione dell’ampliamento previsto al comma 3 lettera b) al 10% della SE esistente;

- Attrezzatura turistico ricettiva in loc. Donnini “Podere Chiassaia” T6

  • su di essa si applica la disciplina di cui al precedente art.38.2 con la possibilità di trasformazione verso la destinazione residenziale con le modalità previste all’art. 35.4;

- Attrezzatura turistico ricettiva in loc. Vallombrosa “Villino Medici”, nel rispetto del relativo vincolo munumentale T8

  • su di essa si applica la disciplina di cui al precedente art.38.2 con la possibilità di trasformazione verso la destinazione residenziale con le modalità previste all’art. 35.4;

-Attrezzatura turistico ricettiva in loc. Saltino “Ex Colonia Galileo” T9

  • su di essa si applica la disciplina di cui al precedente art.38.2 con la possibilità di trasformazione verso la destinazione residenziale con le modalità previste all’art. 35.4;

- Attrezzatura turistico ricettiva in loc. Cascia “Villa Il Crocicchio” T10

  • su di essa si applica la disciplina di cui al precedente art.38.2 con la possibilità di trasformazione verso la destinazione residenziale con le modalità previste all’art. 35.4;

- Attrezzatura turistico ricettiva “Ex Colonia del Lago” T12

  • su di essa si applica la disciplina di cui al precedente art.38.2 con la possibilità di trasformazione verso la destinazione residenziale con le modalità previste all’art. 35.4.

Art. 38.3 Attrezzature e servizi di interesse territoriale nel territorio rurale -F8

1. Tali zone comprendono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature di interesse pubblico amministrative, culturali, sociali, religiose, socio-sanitarie, demaniali, di pubblica sicurezza e vigilanza, di prevenzione incendi, nonché quelle destinate agli impianti tecnici,tecnologici, distributivi annonari e di trasporto (elettricità, telefoni, nettezza urbana, trasporti pubblici,ecc.) ed ai servizi connessi.

2. In tali sottozone il POC si attua per intervento edilizio diretto, previa redazione ed approvazione da parte del Comune di un progetto unitario esteso all'intera perimetrazione.

3. Eventuali deroghe alle disposizioni delle presenti norme possono essere concesse al Consiglio Comunale in sede di approvazione del progetto unitario di cui al comma precedente.

4. In merito alle attrezzature per telecomunicazioni, oltre a quelle individuate con apposita simbologia nelle planimetrie del POC, diverse localizzazioni o necessità riferite a questo tipo di attrezzatura, saranno valutate e assentite dall'Amministrazione comunale qualora nel rispetto dei vincoli e delle norme di zona, gli interventi conseguenti non comportino variante al POC.

5. Sui fabbricati esistenti già destinati ad attrezzature di interesse pubblico sono ammessi gli interventi previsti di cui alla classificazione dell'art.28 delle presenti NTA, con la possibilità di ampliamenti del 10% della SE esistente,eccetto i fabbricati ricompresi negli Elenchi A e B e i casi destinatari di norma specifica di cui ai punti successivi.

6. Il cambio d'uso verso la destinazione a attrezzature di interesse pubblico di cui al presente articolo è consentito nel territorio rurale per tutti gli immobili senza eccezioni.

7. Per le seguenti zone F8, per le quali è stata svolta apposita conferenza di copianificazione ai sensi dell’art.25 della L.R.65/2014, sono state elaborate apposite schede norma riportate nell’Allegato B:

  • F8.1 - Santa Maddalena Foundation
  • F8.2 - Circolo A.N.S.P.I. - Cascina Vecchia
  • F8.4 - Area di insediamento Vallombrosa/Saltino – Il Vignale
  • F8.5 – Località I Piani
  • F8.6 – Maneggio San Giovenale

Art. 38.4 Rifugi Escursionistici

1. Sono le strutture ricettive individuate con apposito simbolo nelle tavole del P.O., idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e sono siti lungo i percorsi escursionistici del Pratomagno.

2. Per essi si applica l'art.47 della L.R. n.86/2016 e sono ammessi in relazione alla classificazione di cui all'rt.28 delle presenti NTA ampliamenti funzionali del 10% della SE esistente.

Art. 38.5 Aree estrattive - Ae

1. Sono aree extraurbane che risultano ricche nel sottosuolo di giacimenti di minerali di prima e seconda categoria ("pietra forte", "alberese", inerti di cava), suscettibili di nuova attività estrattiva, in adiacenza ad aree già oggetto di totale o parziale escavazione.

2. Tali aree sono individuate come giacimenti nel Piano Regionale Cave adottato con Delibera Consiglio Regionalen.61/2019.

3. In tali aree è ammessa l'attività di escavazione ai sensi della vigente L.R. 78/98 e successive integrazioni e modificazioni. L'autorizzazione all'escavazione è rilasciata dal Comune sulla base di un progetto di coltivazione redatto secondo le disposizioni di legge ed è subordinata alla presentazione di una garanzia fidejussoria, commisurata all'ammontare di una perizia di stima da allegare agli elaborati della richiesta di autorizzazione, che consideri le opere da realizzare per la risistemazione, per la messa in sicurezza e il reinserimento dell'area. Il progetto di coltivazione dovrà tenere presente, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i seguenti criteri tecnici:

  • - il rimodellamento dovrà riprendere le linee morfologiche del luogo, mantenendone per quanto possibile le zone di alto e basso topografico, gli spartiacque e le linee di deflusso, in modo che l'area di cava possa reinserirsi senza evidenti rotture morfologiche nel paesaggio circostante.
  • - dovrà essere conservata la capacità drenante del reticolo superficiale.
  • - I materiali di copertura e di scarto dovranno essere risistemati con pendenze e carichi compatibili con la loro natura, le loro caratteristiche fisicomeccaniche e la morfologia del terreno.
  • - Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per evitare che acque fangose provenienti dalle superfici escavate e/o dalle aree rimodellate e in fase di ripristino si immettano nel reticolo idrografico superficiale.
  • - I piani di coltivazione dovranno essere corredati da una relazione dettagliata a firma del progettista sui flussi e sui volumi del traffico veicolare connessi all'attività, con indicazione planimetrica dei percorsi. Per l'immissione sulla viabilità provinciale dovrà essere rilasciato il parere dell'Amministrazione competente
  • - I piani di coltivazione potranno essere autorizzati, in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento alle condizioni geologiche ed ambientali, per periodi non superiori ai 20 anni, considerato che, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 78/98, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune con frequenza biennale la documentazione relativa all'effettivo stato dei lavori di escavazione corredata da un'adeguata documentazione fotografica, da un rilievo planoaltimetrico, sezioni longitudinali e trasversali, con indicazione delle aree già risistemate cos&igrave da consentire un adeguato controllo dei lavori nel distretto estrattivo.
  • - I progetti di coltivazione in adiacenza o in ampliamento di cave in esercizio dovranno contenere un elaborato grafico di coordinamento con i piani di risistemazione di queste, che preveda il rimodellamento in continuità morfologica delle varie aree. Tale elaborato dovrà essere controfirmato dai D.L. 137 e dai titolari di tutte le aree estrattive interessate e sarà a questi notificato al momento del rilascio dell'autorizzazione della nuova cava. La notifica equivarrà a prescrizione aggiuntiva alle autorizzazioni in corso. Nella dichiarazione di fine lavori il D.L. dovrà altres&igrave attestare l'avvenuta risistemazione del sito nel rispetto del suddetto elaborato di coordinamento e il rispetto delle indicazioni progettuali.

4.In tali aree è consentita la realizzazione di impianti di prima lavorazione (lavaggio, frantumazione eselezione) dei materiali estratti . Gli impianti di prima lavorazione, poiché complementari all'attività estrattiva, potranno essere realizzati solo se inseriti tra gli interventi previsti nel progetto di coltivazione delle zone destinate all'escavazione e saranno autorizzati contestualmente ad essi. E' consentita anche la costruzione a carattere provvisorio di strutture e fabbricati ad esclusivo servizio degli impianti e dell'attività produttiva (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, depositi, locali per ricovero del personale).

5.Al termine dell'escavazione l'impianto a sevizio dell'area estrattiva, dovrà essere smantellato unitamente alle strutture ed ai fabbricati connessi, e l'area risistemata secondo quanto indicato negli elaboratiprogettuali e restituita all' attività preesistenti.

6. E' consentito il recupero dei luoghi di escavazione anche per lo stoccaggio di inerti sterili, previo studio idrogeologico e di compatibilità ambientale e previo parere degli enti preposti alla tutela idrogeologica e dell'igiene.

7. Le utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo, pertanto alla fine del loro utilizzo, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole e ricomprese nelle sottozone extraurbane circostanti. Pertanto in tale sottozona sono ammessi Piani di Recupero e Ripristino Ambientale e Paesaggistico con lo scopo specifico di prevedere una totale e complessiva riutilizzazione delle aree alla destinazione di uso originaria e cioè agricola.

Art. 38.5.1- Aree per la prima lavorazione del materiale di scavazione e per la seconda lavorazione di terre e rocce di scavo e di inerti - Ae1

1. Sono zone destinate a impianti di prima lavorazione di "pietra forte " o di inerti di cava. In tale sottozona sono consentiti interventi per la realizzazione di impianti di prima lavorazione di "pietra forte" o dei materiali inerti escavati in loco (impianti di lavaggio, frantumazione e selezione). E' altres&igrave consentita attività di seconda lavorazione e commercializzazione sia di terre e rocce di scavo, che di inerti provenienti da cantieri edili, secondo quanto disciplinato dalle specifiche normative di riferimento.

2. Per svolgere tali attività è necessario avere la disponibilità dell'area e tutti i requisiti indicati nella normativa regionale. All'interno di detta area dovranno essere previsti tutti gli impianti e i servizi (ricovero macchine, servizi mensa, uffici), necessari alla produzione del prodotto finito, gli impianti dovranno essere dotati di sistemi di trattamento delle acque e dei fanghi di lavorazione. Gli impianti, complementari della attività estrattiva, potranno essere realizzati solo se inseriti tra gli interventi previsti nel progetto di coltivazione delle adiacenti zone destinate alla escavazione. Lo smaltimento dei rifiuti di cava e di lavorazione inerti dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti in relazione al ciclo produttivo di provenienza di tali materiali.

3. In tali aree inoltre, nelle more del ripristino definitivo è consentito, a tempo determinato, anche il deposito controllato di inerti sterili in relazione al ciclo produttivo da cui provengono nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora per quest'ultima destinazione d'uso siano necessarie costruzioni, queste dovranno essere previste da un progetto unitario esteso all'intera area di intervento.

4. Le sovrastanti utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo, pertanto alla fine del loro utilizzo, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole e ricomprese nelle sottozone extraurbane circostanti. Pertanto in tale sottozona sono ammessi Piani di Recupero e Ripristino Ambientale e Paesaggistico con lo scopo specifico di prevedere una totale e complessiva riutilizzazione delle aree alla destinazione di uso originaria e cioè agricola.

5. Sui fabbricati realizzati ai sensi del predetto articolo è sempre vietato il cambio di destinazione d'uso.

6. Nelle aree Ae1 interessate da pericolosità idraulica con TR duecentennale non sono apportabili modifiche morfologiche che detraggano volumetria alla libera evacuazione delle acque anche in modo temporaneo.

Art. 38.6 Campagna urbanizzata

1. Sono tessuti prevalentemente radi di edificato sparso, costituiti da residenze singole o piccoli insediamenti residenziali diffusi nel territorio ruarale in prossimità di assi stradali o percorsi preesistenti.

2. Per i fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di cui al successivo art.41.2.3

Art. 38.7 Aree produttive-artigianali esistenti in zona agricola - DE

1. Sono così classificate le aree del territorio rurale occupate da insediamenti produttivi, artigianali. Il Piano Operativo in questi fabbricati persegue la possibilità di ampliamenti funzionali alle aziende. La presente disciplina vale anche per i fabbricati con destinazione produttiva-artigianale non individuati ma presenti nel territorio agricolo.

Destinazioni d'uso

2. Nei fabbricati e nelle relative pertinenze delle aree DE sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - artigianale e industriale, artigianale di servizio alla residenza
  • - commerciale all'ingrosso e depositi
  • - commerciale fino alla media distribuzione di vendita
  • - direzionale e di servizio
  • - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con le destinazioni produttive
  • - residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività

Le destinazioni commerciali non possono superare complessivamente il 20% della SE totale.

Modalita' d'intervento

3. Nelle aree DE sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia, fatte salve le specifiche disposizioni relative agli edifici esistenti al 1954, ancorchè non classificati.

4. Nelle zone DE sugli edifici esistenti a destinazione produttiva-artigianale, sono ammessi i seguenti interventi di ampliamento "una tantum":

  • - interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data di adozione del PO. Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati. La destinazione d'uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell' articolo 149 della l.r. 65/2014.
  • -ampliamenti non superiori a 50% della SE esistente da applicarsi sull'intero comparto produttivo di riferimento. Tale ampliamento è subordinato alla presentazione di un Piano Convenzionato di sviluppo aziendale e dell'occupazione, nel quale dovrà essere dimostrata la compatibilità ambientale dell'intervento ed alla dimostrazione che l'intervento sia compatibile con l'accessibilità all'area.Il Piano di sviluppo aziendale e ed il progetto di intervento saranno approvati dalla Giunta Comunale.

5. Ai fine del calcolo della Superficie Edificabile (SE) non si computano gli eventuali interpiani realizzati all'interno della sagoma del fabbricato. Tale superficie viene invece computata ai fini della determinazione dei contributi concessori come previsti dalla normativa regionale.

6. L'altezza massima di zona prevista può essere derogata da apposita deliberazione della Giunta Comunale per compravate esigenze di realizzazione di volumi tecnici funzionali all'attività produttiva fino ad un massimo di 18 ml.

7. Nei Tessuti DE le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante intervento diretto, fatti salvi i seguenti casi e da quanto previsto al precedente comma 4:

  • - quando si renda necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione, nel qual caso è prescritto il progetto unitario convenzionato.

9. Negli interventi di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di ampliamento in deroga è prescritto il riordino delle aree pertinenziali e la riqualificazione dei margini con il territorio rurale con adeguati interventi di sistemazione paesaggistica.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51