Norme Tecniche di Attuazione

Art. 65bis Il grado di rischio archeologico e le relative prescrizioni

1. La “Carta del Potenziale e del Rischio Archeologico” (elaborato QA-01), corredata dalle “Schede dei siti archeologici” (elaborato QA-02), è da considerarsi parte integrante del Quadro Conoscitivo del territorio comunale ed è stata redatta sulla base di una ricognizione dei dati bibliografici, degli archivi degli enti, di indagini archeologiche pregresse e dei vincoli esistenti, con riferimento anche a quelli di carattere monumentale, sia per il loro valore intrinseco che per quello di potenziali indicatori di preesistenze archeologiche. L’arco cronologico preso in esame è ampio, dalla Preistoria al Medioevo.

2. Di seguito si elenca la disamina dei gradi di rischio/potenziale1, i relativi comportamenti che il Piano Operativo è chiamato ad adottare e le conseguenti richieste da farsi in sede di trasformazione territoriale.

• Grado 1 – Assenza di informazioni di presenze archeologiche note.

Questo grado non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio. Tuttavia, ha il compito di sottolineare come l’assenza di informazioni archeologiche note non escluda l’eventuale rinvenimento di depositi archeologici.

In questo senso, tutto il territorio comunale è considerato ricadente in questo grado di rischio, per il quale si richiama al rispetto di quanto previsto in termini di tutela archeologica dalle leggi vigenti.

“Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si fa anche presente che l’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell’area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l’imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela”.

• Grado 2 - Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d’archivio collocabile in modo generico all’interno di un areale definito.

In relazione a questo grado, il Piano Operativo prevede che, per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra ed escavazioni, debba essere data comunicazione di inizio dei lavori alla Soprintendenza.

Il rilascio da parte del Comune del titolo autorizzativo previsto per le opere o le attività da realizzarsi sarà infatti subordinato all’emissione, da parte degli Uffici della Soprintendenza, di apposito nullaosta, che potrà prevedere la sottoposizione degli interventi a sorveglianza archeologica in corso d’opera, da effettuarsi a carico della committenza, o in casi particolari a controllo da parte del personale tecnico-scientifico della stessa.

“Si precisa che tali attività di sorveglianza, i cui costi saranno interamente a carico della committenza, dovranno essere eseguite da personale specializzato, il cui curriculum verrà sottoposto all’approvazione della Soprintendenza preventivamente all’inizio dei lavori, sotto la Direzione scientifica della suddetta Soprintendenza, alla quale andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla stessa prescritte. Si richiede che vengano comunicati la tempistica prevista per gli interventi nonché, con congruo anticipo (almeno 20 giorni), l’effettivo inizio lavori e i nominativi della ditta incaricata della sorveglianza. Resta, inoltre, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell’area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l’imposizione di varianti al progetto approvato, nonché l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela”.

• Grado 3 – Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti.

In relazione a questo grado, il Piano Operativo prevede che per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra ed escavazioni, debba essere data comunicazione di inizio dei lavori alla Soprintendenza.

Il rilascio da parte del Comune del titolo autorizzativo previsto per le opere o le attività da realizzarsi sarà, dunque, subordinato all’emissione, da parte degli Uffici della Soprintendenza, di apposito nullaosta, che potrà prevedere l’esecuzione di saggi archeologici diagnostici o altre operazioni preventive nell’area o la sottoposizione degli interventi a sorveglianza archeologica in corso d’opera, entrambi da effettuarsi a carico della committenza.

Nel caso sia fatta richiesta la realizzazione di saggi archeologici diagnostici o altre operazioni preventive, potrà essere fatto riferimento a quanto previsto in materia di verifica di interesse archeologico secondo il D.Lgs. 50/2016, art. 25 (e ss.mm., come da Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022, DPCM del 14 febbraio 2022), con particolare riferimento ai commi 3 e 8, i cui oneri saranno interamente a carico della stazione appaltante (comma 12).

Nel caso venga richiesta la sorveglianza archeologica, “… si precisa che tali attività di sorveglianza, i cui costi saranno interamente a carico della committenza, dovranno essere eseguite da personale specializzato, il cui curriculum verrà sottoposto all’approvazione della Soprintendenza preventivamente all’inizio dei lavori, sotto la Direzione scientifica della suddetta Soprintendenza, alla quale andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla stessa prescritte. Si richiede che vengano comunicati la tempistica prevista per gli interventi nonché, con congruo anticipo (almeno 20 giorni), l’effettivo inizio lavori e i nominativi della ditta incaricata della sorveglianza. Resta, inoltre, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell’area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l’imposizione di varianti al progetto approvato, nonché l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela”.

• Grado 4 – Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico.

Per questo grado di rischio, il Piano Operativo prevede che, oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo, per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra ed escavazioni, debba essere data comunicazione di inizio dei lavori alla Soprintendenza (ai sensi degli art. 21 e 146, rispetto a quanto già disciplinato per le aree 142 lettera m. del D.Lgs 42/2004).

Le aree in oggetto saranno sottoposte all’esecuzione di indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere.

In questo caso si ricorda che potrà essere fatto riferimento a quanto previsto in materia di verifica di interesse archeologico secondo il D.Lgs. 50/2016, art. 25 (e ss.mm., come da Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022, DPCM del 14 febbraio 2022), con particolare riferimento ai commi 3 e 8, i cui oneri saranno interamente a carico della stazione appaltante (comma 12).

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51