Norme Tecniche di Attuazione

Art. 68. Condizioni di fattibilità

1.Le indicazioni sulle condizioni di fattibilità degli interventi, ai sensi dell'art. 104 c. 3 della legge regionale 65/2014, forniscono le modalità di realizzazione degli stessi in funzione delle pericolosità riscontrate: queste possono comportare studi ed indagini da effettuare a livello di piano attuativo e piano di recupero o a livello di supporto alla formazione dei titoli edilizi (PUC e interventi diretti), oppure indicare le prescrizioni da attuarsi per perseguire la mitigazione del rischio, secondo i risultati degli studi che fanno parte del Piano strutturale e del Piano operativo.

2. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali sono differenziate secondo quattro classi/categorie di fattibilità (F1, F2, F3 e F4), ciascuna in riferimento agli aspetti geologici (FG.n), idraulici (FI.n) e sismici (FS.n). Per ciascuno dei citati aspetti sono definite le seguenti classi/categorie di fattibilità:

• Fattibilità senza particolari limitazioni - F1. Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia

• Fattibilità con normali vincoli - F2. Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;

• Fattibilità condizionata - F3. Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi;

• Fattibilità limitata - F4. Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo piano operativo, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

3. L'attribuzione alle singole previsioni di intervento delle relative classi di fattibilità è accompagnata da specifiche prescrizioni per il superamento o mitigazione delle criticità. Tali prescrizioni costituiscono "norma di piano".

Art. 69. Fattibilità degli interventi localizzati

1.Le condizioni di fattibilità degli interventi localizzati nelle tavole di "Disciplina del territorio urbanizzato e rurale" del Piano operativo (ambiti di trasformazione soggetti a Piano Attuativo (AT) e/o Piano di Recupero (QR), Progetto Unitario Convenzionato(PUC), Progetto di Opera Pubblica (OP), intervento diretto (ID) e previsioni di infrastrutture), sono stabilite nella Relazione geologica di fattibilità e nelle relative schede di fattibilità riguardanti ciascun ambito di trasformazione, con riferimento alle specifiche classi di pericolosità geologica, idraulica e sismica. Alle categorie di fattibilità indicate nelle schede norma si applicano i criteri di cui agli articoli da 70 a 76 delle presenti norme, oltre alle eventuali condizioni/prescrizioni contenute nelle singole schede stesse.

Art. 70. Fattibilità degli interventi diffusi

1.Le condizioni di fattibilità geologica, sismica e idraulica degli interventi diffusi, per le quali non viene allestita una specifica scheda di fattibilità, sono stabilite:

  • - per gli aspetti geologico e sismico con riferimento agli abachi contenuti nelle seguenti tabelle A, B. Le tipologie di intervento sono incrociate con le classi di pericolosità geologica (tabella A), sismica (tabella B), definendo la relativa categoria di fattibilità cui si applicano le prescrizioni degli articoli da 11 a 16.
  • - per l’aspetto idraulico, in relazione alla tipologia di intervento previsto, nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti la fattibilità degli interventi dovrà essere perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino. La fattibilità degli interventi dovrà essere subordinata alla gestione del rischio di alluvioni rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, con opere idrauliche, opere di sopraelevazione, interventi di difesa locale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della l.r.41/2018.

2.Per la progettazione edilizia si applicano le norme specifiche (NTC 2018, Regolamento Regionale n. 1/R/2022).

3.Le tipologie di intervento sono definite in relazione alla definizione della classe di fattibilità; per questo vengono richiamati gli interventi definiti dagli artt. 26 e 27 solo nei casi in cui ciò è possibile. Per la fattibilità idraulica vengono invece usate le categorie di interventi previste dalla L.R. 41/2018.

TABELLA A - Classi di fattibilità in funzione del tipo di intervento e della pericolosità geologica

(si definiscono le tipologie di intervento accogliendo, per quanto possibile, il suggerimento di cui al parere Settore Genio Civile Valdarno Superiore di cui al Prot. AOOGRT/PD n. 0275780 del 06.08.2020)

TIPO DI INTERVENTO: EDILIZIO/URBANISTICOGRADO DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
G.1G.2G.3G.4
Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco.
a) di altezza < 1,50 ml(°)FG.1FG.1FG.2FG.3
b) di altezza > 1,50 mlFG.1FG.2FG.3FG.4 (*)
Interventi di manutenzione ordinaria di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 136 della L.R. n. 65/2014 e interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 2, lettera b), gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui al comma 2, lettera c) e gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui al comma 2, lettera d) di cui all’articolo 135 della L.R. n. 65/2014. FG.1 FG.1 FG.1 FG.1
Interventi di nuova edificazione di cui al comma 1, lettera a); installazione di manufatti di cui al comma 1, lettera b); realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1, lettera f); addizioni volumetriche di cui al comma 1, lettera g); interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui al comma 1, lettera h); di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014. FG.1 FG.2 FG.3 FG.4 (*)
Viabilità nel novero di opere di urbanizzazione realizzate da privati di cui al comma 1, lettera c), art. 135 della L.R. n. 65/2014 e nuova viabilità nel novero di opera pubblica. FG.1 FG.2 FG.3 FG.4 (*)
Interveti di demolizione senza ricostruzione di cui al comma 1, lettera c), art. 135 L.R. n. 65/2014. FG.1 FG.1 FG.1 FG.1
Interventi di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lettera l); interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti di cui al comma 1, lettera i); di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014. FG.1 FG.2 FG.3 FG.4 (*)
Verde attrezzato, parchi in genere, area verdi a corredo della viabilità di arredo urbano e decoro, area a verde di rispetto, verde pubblico privato, giardini, orti, serre con copertura stagionale, senza opere murarie. FG.1 FG.1 FG.1 FG.1
Opere murarie di piccole dimensioni e/o temporanee (anche connesse alle aree a verde), piccoli edifici tecnici, di servizio e per funzioni igienico sanitarie. FG.1 FG.1 FG.2 FG.4 (*)
Serre e manufatti aziendali (agricoli) di cui al comma 2, lettera f) e manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui al comma 2, lettera g) dell’art. 135 della L.R. n. 65/2014. FG.1 FG.1 FG.1 FG.3
Aree destinate all’ampliamento di sede stradale esistente o alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso, servizio o per il miglioramento dell'attuale viabilità, nuova viabilità forestale e antincendio. FG.1 FG.1 FG.2 FG.3
Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati:
a) a raso (realizzate con mantenimento delle attuali quote e/o morfologia);
FG.1FG.1FG.2FG.3
b) con sbancamenti e riporti < 1,50 ml (°);FG.1FG.2FG.2FG.3
c) con sbancamenti o riporti > 1,50 ml in sotterraneo.FG.1FG.2FG.3FG.4 (*)
Percorsi e aree di sosta pedonale. FS.1 FS.1 FS.1 FS.2
Piccoli edifici e impianti di servizio di infrastrutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia fissa e mobile). FG.1 FG1 FG.2 FG.3
Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo. FG.1 FG.2 FG.3 FG.4 (*)
Realizzazione di strutture precarie come tettoie, annessi agricoli, manufatti per ricovero bestiame e trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ecc. con funzione esclusivamente agricola e zootecnica. FG.1 FG.1 FG.2 FG.3
Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari. FG.1 FG.2 FG.3 FG.4 (*)
Realizzazione di impianti sportivi all’aperto e piscine di cui al comma 1, lettera m); di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014 e relativi locali di servizio. FG.1 FG.1 FG.3 FG.4(*)
Realizzazione di depositi e impianti produttivi all’aperto di cui al comma 1, lettera e) di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014 (esclusi locali di servizio). FG.1 FG.1 FG.1 FG.3
Corridoi infrastrutturali con divieto di edificazione alcuna FG.1 FG.1 FG.1 FG.1

TABELLA B - Classi di fattibilità in funzione del tipo di intervento e della pericolosità sismica

(si definiscono le tipologie di intervento accogliendo, per quanto possibile, il suggerimento di cui al parere Settore Genio Civile Valdarno Superiore di cui al Prot. AOOGRT/PD n. 0275780 del 06.08.2020)

TIPO DI INTERVENTO: EDILIZIO/URBANISTICOGRADO DI PERICOLOSITÀ SISMICA
S.1S.2S.3S.4
Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco.
a) di altezza < 1,50 ml(°)FS.1FS.1FS.2FS.3
b) di altezza > 1,50 mlFS.1FS.2FS.3FS.4 (*)
Interventi di manutenzione ordinaria di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 136 della L.R. n. 65/2014 e interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 2, lettera b), gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui al comma 2, lettera c) e gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui al comma 2, lettera d) di cui all’articolo 135 della L.R. n. 65/2014. FS.1 FS.1 FS.1 FS.1
Interventi di nuova edificazione di cui al comma 1, lettera a); installazione di manufatti di cui al comma 1, lettera b); realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1, lettera f); addizioni volumetriche di cui al comma 1, lettera g); interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui al comma 1, lettera h); di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014. FS.1 FS.2 FS.3 FS.4 (*)
Viabilità nel novero di opere di urbanizzazione realizzate da privati di cui al comma 1, lettera c), art. 135 della L.R. n. 65/2014 e nuova viabilità nel novero di opera pubblica. FS.1 FS.2 FS.3 FS.4 (*)
Interveti di demolizione senza ricostruzione di cui al comma 1, lettera c), art. 135 L.R. n. 65/2014. FS.1 FS.1 FS.1 FS.1
Interventi di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lettera l); interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti di cui al comma 1, lettera i); di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014. FS.1 FS.2 FS.3 FS.4 (*)
Verde attrezzato, parchi in genere, area verdi a corredo della viabilità di arredo urbano e decoro, area a verde di rispetto, verde pubblico privato, giardini, orti, serre con copertura stagionale, senza opere murarie. FS.1 FS.1 FS.1 FS.1
Opere murarie di piccole dimensioni e/o temporanee (anche connesse alle aree a verde), piccoli edifici tecnici, di servizio e per funzioni igienico sanitarie. FS.1 FS.1 FS.2 FS.4 (*)
Serre e manufatti aziendali (agricoli) di cui al comma 2, lettera f) e manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui al comma 2, lettera g) dell’art. 135 della L.R. n. 65/2014. FS.1 FS.1 FS.1 FS.3
Aree destinate all’ampliamento di sede stradale esistente o alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso, servizio o per il miglioramento dell'attuale viabilità, nuova viabilità forestale e antincendio. FS.1 FS.1 FS.2 FS.3
Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati:
d) a raso (realizzate con mantenimento delle attuali quote e/o morfologia);
FS.1FS.1FS.2FS.3
e) con sbancamenti e riporti < 1,50 ml (°);FS.1FS.2FS.2FS.3
f) con sbancamenti o riporti > 1,50 ml in sotterraneo.FS.1FS.2FS.3FS.4 (*)
Percorsi e aree di sosta pedonale. FS.1 FS.1 FS.1 FS.2
Piccoli edifici e impianti di servizio di infrastrutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia fissa e mobile). FS.1 FS.1 FS.2 FS.3
Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo. FS.1 FS.2 FS.3 FS.4 (*)
Realizzazione di strutture precarie come tettoie, annessi agricoli, manufatti per ricovero bestiame e trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ecc. con funzione esclusivamente agricola e zootecnica. FS.1 FS.1 FS.2 FS.3
Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari. FS.1 FS.2 FS.3 FS.4 (*)
Realizzazione di impianti sportivi all’aperto e piscine di cui al comma 1, lettera m); di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014 e relativi locali di servizio. FS.1 FS.1 FS.3 FS.4(*)
Realizzazione di depositi e impianti produttivi all’aperto di cui al comma 1, lettera e) di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014 (esclusi locali di servizio). FS.1 FS.1 FS.1 FS.3
Corridoi infrastrutturali con divieto di edificazione alcuna FS.1 FS.1 FS.1 FS.1

(°) Sarà comunque cura del professionista/progettista valutare lo specifico contesto di pericolosità locale, eseguendo gli opportuni studi e conseguenti interventi di messa in sicurezza anche per altezze inferiori a 1,50 ml.

(°°) Sarà in ogni caso cura del progettista valutare se i sovraccarichi sono da considerarsi modesti o significativi e comportino o meno problematiche di instabilità per cui potrà essere necessario innalzare la classe di fattibilità.

(*) Si tratta di interventi ricadenti in aree classificate a pericolosità geologica e/o sismica molto elevate (G.4 - S.4) per la cui pianificazione/realizzazione, nel caso fossero individuabili e planimetricamente definibili, già a livello di Piano Operativo o di sue varianti dovrebbero essere redatti gli studi e definiti gli interventi di messa in sicurezza. Nel caso in cui si ricavi classe di fattibilità F.4/F.4, secondo le modalità codificate nel soprastante abaco, sarà la stessa Amministrazione Comunale a valutarne l'effettiva conformità in sede di rilascio dei sopra citati atti di assenso.

In caso di interventi che ricadano in zone inserite in due o più classi di pericolosità si dovrà in ogni caso fare riferimento alla classe più elevata.

In sede di allestimento della documentazione atta ad ottenere il sopra citato parere sarà cura del progettista e/o del consulente geologo provvedere, in fase di redazione del relativo supporto geologico, ad attribuire obbligatoriamente la classe di fattibilità e relative prescrizioni ai sensi dell’allegato A del Regolamento Regionale 53/R svolgendo, nel caso siano previsti dalla vigente normativa regionale, gli approfondimenti di cui al primo capoverso del punto 3.2.1 ed ai paragrafi 3.6.1 e 3.6.2 dell’allegato A del Regolamento regionale 5/R/2020 per i più idonei provvedimenti da attivare in materia di salvaguardia da rischio geologico.

Per i settori in cui sia stata riscontrata classe di pericolosità sismica S.3 si dovranno applicare i criteri e le indicazioni prescrittive di cui ai paragrafi 3.6.3 e 3.6.4 dell’allegato A al Reg. Reg. n. 5/R/2020.

Per i settori in cui sia stata riscontrata classe di pericolosità sismica S.4 si dovranno applicare i criteri e le indicazioni prescrittive di cui ai paragrafi 3.6.1 e 3.6.2 dell’allegato A al Reg. Reg. n. 5/R/2020.

INDICAZIONI per la DEFINIZIONE DEI CRITERI DI FATTIBILITA’ IN ZONE INTERESSATE DA PERICOLOSITA’ IDRAULICA PER FENOMENI DI ESONDAZIONE FREQUENTI E POCO FREQUENTI

Nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti la fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino.

La fattibilità degli interventi è subordinata alla gestione del rischio di alluvioni rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, con opere idrauliche, opere di sopraelevazione, interventi di difesa locale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della l.r.41/2018.

Nei casi in cui, la fattibilità degli interventi non sia condizionata dalla l.r.41/2018 alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 8, comma 1, ma comunque preveda che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali, la gestione del rischio alluvioni può essere perseguita attraverso misure da individuarsi secondo criteri di appropriatezza, coniugando benefici di natura economica, sociale ed ambientale, unitamente ai costi ed ai benefici.

In particolare, sono da valutare le possibili alternative nella gestione del rischio alluvioni dalle misure maggiormente cautelative che garantiscono assenza degli allagamenti fino alle misure che prevedono eventuali allagamenti derivanti da alluvioni poco frequenti.

Nel caso di interventi in aree soggette ad allagamenti, la fattibilità è subordinata a garantire, durante l’evento alluvionale l’incolumità delle persone, attraverso misure quali opere di sopraelevazione, interventi di difesa locale e procedure atte a regolare l’utilizzo dell'elemento esposto in fase di evento. Durante l’evento sono accettabili eventuali danni minori agli edifici e alle infrastrutture tali da essere rapidamente ripristinabili in modo da garantire l’agibilità e la funzionalità in tempi brevi post evento.

Nelle aree di fondovalle poste in situazione morfologica sfavorevole, come individuate al paragrafo B4 dell’allegato A al R.R. n. 5/R/2020, la fattibilità degli interventi è condizionata alla realizzazione di studi idraulici finalizzati all’aggiornamento e riesame delle mappe di pericolosità di alluvione di cui alla l.r. 41/2018.

Gli eventuali interventi proposti per la mitigazione del rischio idraulico dovranno comunque, se del caso, essere coordinati tramite l’Amministrazione Comunale con altri eventuali programmi e piani di bonifica in corso di programmazione e/o attuazione da parte degli Enti preposti.

Art. 71. Fattibilità geologica

1.La fattibilità geologica è attribuita nel rispetto dei seguenti criteri:

• Fattibilità geologica senza particolari limitazioni (F.1)

E' attribuita, in genere, alle previsioni di intervento di modesta consistenza in situazioni caratterizzate da pericolosità geologica bassa (G.1) in cui possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico e/o geotecnico, salvo comunque gli adempimenti relativi a quanto previsto dalla normativa vigente nell'edilizia.Per tali previsioni non sono previste particolari prescrizioni. Gli aspetti riguardanti scavi anche consistenti delle fondazioni sono affrontati nella relazione geologica e geotecnica del progetto.

L'attuazione degli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali previsti dal Piano Operativo non necessita di particolari verifiche oltre quelle minime di legge.

• Fattibilità geologica con normali vincoli (F.2)

E' attribuita, di norma, a tutte le previsioni ricadenti nelle aree di pianura (pericolosità geologica G.1, G.2); inoltre alle previsioni in zona collinare isolate e di modeste dimensioni (consistenza modesta ed eventuali scavi) ricadenti in aree con pericolosità geologica media (G.2). Per tali previsioni le eventuali prescrizioni sono specificate alla luce delle risultanze delle indagini geologiche e geotecniche da eseguirsi in sede di progettazione.

Nelle situazioni caratterizzate da fattibilità geologica con normali limitazioni (F.2) l'attuazione degli interventi è subordinata all'effettuazione, a livello esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare il D.P.G.R. n. 36/R/09 e il D.M. 17.01.2018 (NTC 2018), finalizzati anche alla verifica del non aggravio dei processi geomorfologici eventualmente presenti nell'area di intervento.

Gli interventi di trasformazione territoriale diversi dall'ingegneria civile (es. sistemazioni idraulico-agrarie e/o forestali) devono essere comunque mirati alla conservazione e alla difesa del suolo, con particolare riguardo alla protezione dall'erosione. A tale scopo devono essere adottate opportune tecniche di gestione delle colture e devono essere limitate le possibilità di innesco dei processi di erosione incanalata. Fermi restando i limiti e le prescrizioni di cui alle vigenti norme regionali in materia forestale, tali interventi sono consentiti a condizione che:

  • - gli scavi e/o i riporti abbiano caratteristiche tali da non alterare le condizioni di stabilità dei luoghi e delle opere o infrastrutture circostanti, sia in fase di esecuzione dei lavori che in fase di esercizio;
  • - gli interventi comprendano specifici accorgimenti atti a regolare i deflussi delle acque superficiali, siano esse meteoriche o di versante, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
  • - gli interventi siano correttamente inseriti nel contesto morfologico

• Fattibilità geologica condizionata (F.3)

E' in genere attribuita alle previsioni di intervento ricadenti in aree con pericolosità geologica media (G.2) di cospicua consistenza e/o per cui si prospetti necessità di verifica di stabilità (a livello di Piano Attuativo o supporto alla progettazione) in funzione di previsione di sbancamenti e/o riporti di consistente altezza e a quelle ricadenti in aree con pericolosità geologica elevata (G.3).

Nelle situazioni caratterizzate da fattibilità geologica condizionata (F.3) la fattibilità degli interventi presuppone il rispetto dei seguenti criteri generali:

  • - la realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici - da elaborare a livello di Piano attuativo, Progetto unitario o di intervento diretto - finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità dell'area, prima e dopo la realizzazione dell'intervento, e alla individuazione della eventuale necessità di realizzare, preventivamente o contestualmente, interventi di messa in sicurezza;
  • - gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base degli studi geologici, idrogeologici e geotecnici di cui al punto precedente, devono essere comunque tali da:
  • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
  • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o prevenzione dei fenomeni;
  • - consentire l'effettuazione di successivi interventi di manutenzione delle opere stesse;
  • - in presenza di interventi di messa in sicurezza, sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto per la verifica dell'efficacia degli interventi realizzati;
  • - l'avvenuta messa in sicurezza conseguente alla realizzazione e al collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati;
  • - possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo o atto abilitativo all'attività edilizia;
  • - fermi restando i limiti e le prescrizioni di cui alle vigenti norme regionali in materia forestale, gli interventi di trasformazione territoriale diversi da quelli dell'ingegneria civile (es. sistemazioni idraulico-agrarie e/o forestali) devono essere volti, oltre che alla conservazione del suolo e al contenimento dei processi erosivi eventualmente attivi lungo i versanti, al miglioramento delle eventuali situazioni di degrado e/o di dissesto esistenti e al miglioramento delle condizioni di stabilità . Sbancamenti e riporti possono essere consentiti in aree nelle quali, a intervento ultimato, possa essere dimostrata l'assenza di condizioni di instabilità. Anche in questo caso, tuttavia, deve essere posta particolare cura alla regimazione delle acque superficiali, siano esse meteoriche o di versante.

• Fattibilità geomorfologica limitata (F.4)

E' attribuita alle previsioni di intervento ricadenti in aree con presenza di fenomeni geomorfologici attivi e relative aree di evoluzione, per cui sia stata attribuita una classe di pericolosità geologica molto elevata G.4.

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata (G4) è necessario rispettare i criteri generali di seguito indicati, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino.

a) nelle aree soggette a fenomeni franosi attivi e relative aree di evoluzione la fattibilità degli interventi di nuova costruzione ai sensi della l.r. 41/2018 o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza e relativi sistemi di monitoraggio sull’efficacia degli stessi. Gli interventi di messa in sicurezza, che sono individuati e dimensionati in sede di piano operativo sulla base di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche e opportuni sistemi di monitoraggio propedeutici alla progettazione, sono tali da:

  • a.1) non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
  • a.2) non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
  • a.3) consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è definita in relazione alla tipologia del dissesto ed è concordata tra il comune e la struttura regionale competente.

a bis) nelle aree soggette a intensi fenomeni geomorfologici attivi di tipo erosivo, la fattibilità degli interventi di nuova costruzione ai sensi della l.r. 41/2018 o nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza, sono individuati e dimensionati in sede di piano operativo sulla base di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche e sono tali da:

  • a bis.1) non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
  • a bis.2) non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni in atto;
  • a bis.3) consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

b) la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità.

Il Piano operativo non contiene previsioni di nuova edificazione o nuove infrastrutture in aree caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata (G4) ovvero tali da determinare una fattibilità geologica limitata (F.4). In tali settori è infatti stata preclusa fattibilità edificatoria (vedi schede di fattibilità dei singoli interventi).

Eventuali disposizioni regionali e/o sovra regionali emanate in materia geologica dopo l’entrata in vigore del Piano operativo si intendono automaticamente recepite nel presente articolo, con effetto sostitutivo di ogni eventuale disposizione difforme.

Art. 72. Fattibilità nelle aree a pericolosità geomorfologica e da frana del PAI

1.Per la valutazione della fattibilità degli interventi in aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana si rimanda agli artt. 9, 10, 11 e 12 delle Norme di Attuazione del Piano di bacino del Fiume Arno - stralcio "assetto idrogeologico" (PAI) - emanato dalla Autorità di Bacino del Fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, ad oggi ancora in vigenza limitatamente agli aspetti relativi alla pericolosità geomorfologica per frana. Le mappe di pericolosità correlate sono consultabili al link: https://geodata.appenninosettentrionale.it/mapstore/#/viewer/openlayers/1010.

2.L'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ha adottato, senza vigenza delle salvaguardie e/o disciplina di piano, con Delibera n. 28 del 21.12.2022 dalla Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale il "Piano di Bacino stralcio assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI) - Variante generale ai vigenti Piani Stralcio Assetto Idrogeologico per tutti i bacini afferenti al Distretto, avente ad oggetto la revisione del quadro normativo e delle classi di pericolosità ai fini della loro integrazione a scala distrettuale" . Le mappe di piano sono consultabili al link: https://geodata.appenninosettentrionale.it/mapstore/#/viewer/openlayers/1072. In particolare la cartografia di pericolosità geologica è stata aggiornata con gli azzonamenti di area a pericolosità elevata "P3b" cui si applicano (fino alla sua vigenza) le stesse salvaguardie di cui all'articolo n. 11 delle Norme di Attuazione del Piano di bacino del Fiume Arno - stralcio "assetto idrogeologico".

Art. 73. Fattibilità sismica

1.La fattibilità sismica è attribuita, per le aree relative ai centri urbani maggiormente significativi per cui siano stati svolti studi di Microzonazione Sismica di 1° livello, nel rispetto dei seguenti criteri:

• Fattibilità sismica senza particolari limitazioni (F.1)

E' attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti in aree con pericolosità sismica locale bassa (S.1). Per tali previsioni non sussistono condizioni di fattibilità specifiche per la fase di predisposizione dei Piani attuativi o dei Progetti unitari, ovvero per la valida formazione dei titoli o atti abilitativi all'attività edilizia.

L'attuazione degli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali previsti dal Piano operativo non necessita di particolari verifiche oltre quelle minime di legge.

• Fattibilità sismica con normali vincoli (F.2)

E' attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti in aree con pericolosità sismica locale media (S.2). Per tali previsioni non sussistono condizioni di fattibilità specifiche per la fase di predisposizione dei Piani attuativi o dei Progetti unitari, ovvero per la valida formazione dei titoli o atti abilitativi all'attività edilizia.

L'attuazione degli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali previsti dal Piano operativo è subordinata all'effettuazione, a livello esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici previsti dalla normativa vigente in materia - in particolare il D.P.G.R. n. 36/R/09 e il D.M. 17.01.2018 (NTC 2018) - finalizzati alla verifica del non aggravio dei processi geomorfologici presenti nell'area di intervento.

• Fattibilità sismica condizionata (F.3)

E' attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità sismica locale elevata (S.3). In tal caso si applicano i criteri di fattibilità di cui ai paragrafi 3.6.3 e 3.6.4 dell’allegato A al Reg. Reg. n. 5/R/2020.

• Fattibilità sismica limitata (F.4)

E’ attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità sismica locale molto elevata (S.4 per fattori di instabilità di versante in stato di attività). In tal caso si applicano i criteri di fattibilità di cui ai paragrafi 3.6.1 e 3.6.2 dell’allegato A al Reg. Reg. n. 5/R/2020.

2.Eventuali disposizioni regionali in materia sismica emanate dopo l'entrata in vigore del Piano operativo si intendono automaticamente recepite nel presente articolo, con effetto sostitutivo di ogni eventuale disposizione difforme.

Art. 74. Fattibilità idraulica

Nel dettaglio le condizioni prescrittive per l’ammissibilità degli interventi ed i relativi criteri di fattibilità sono dettati in funzione delle varie casistiche:

Opere per la gestione del rischio alluvioni

  • - art. 8 L.R. n. 41/2018 per le “Opere per la gestione del rischio alluvioni”;

Interventi edilizi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato

  • - art. 10 L.R. n. 41/2018 per le “Limitazioni per le aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti”;
  • - art. 11 L.R. n. 41/2018 per “Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti”;
  • - art. 12 L.R. n. 41/2018 per “Interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti”;
  • - art. 13 L.R. n. 41/2018 per “Infrastrutture lineari o a rete”;
  • - art. 14 L.R. n. 41/2018 per “Interventi in aree presidiate da sistemi arginali”;

Interventi edilizi all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato

  • - art. 16 L.R. n. 41/2018 per “Interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato”.

Al momento in cui si vada a ratificare un procedimento autorizzativo e/o atto di assenso comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014 (permesso di costruire, ex concessione edilizia – atto di assenso, ex autorizzazione edilizia e s.c.i.a.) in un’area classificata a pericolosità idraulica molto elevata (I.4) o a pericolosità per alluvione frequente e elevata (I.3) o a pericolosità per alluvione poco frequente sarà la stessa Amministrazione Comunale a valutarne l’effettiva conformità, in sede di rilascio dei sopra citati atti di assenso comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014, in merito ai dettami della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014” e sua modificazione di cui alla L.R. n. 7/2020.

Gli elaborati costituenti il supporto geologico – tecnico alla progettazione dovranno essere corredati da considerazioni, studi e verifiche idrologico – idrauliche (tempo di ritorno T = 200 anni) che servano da elemento prioritario per la realizzazione dell’intervento in condizioni di sicurezza idraulica e per l’obbligatoria definizione dei criteri di fattibilità idraulica.

2.Caratteristiche delle opere idrauliche

Qualora la fattibilità di un intervento sia subordinata alla realizzazione di opere idrauliche

  • - che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti,
  • - che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata (M1), unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree,

le stesse devono essere realizzate prima o contestualmente all'attuazione della trasformazione urbanistico-edilizia previa verifica di compatibilità idraulica effettuata dalla struttura regionale competente. L'attestazione di agibilità degli immobili oggetto delle trasformazioni urbanistico-edilizie è subordinata al collaudo di tali opere idrauliche.

3.Caratteristiche delle opere di sopraelevazione

Qualora la fattibilità di un intervento sia subordinata alla realizzazione di opere di sopraelevazione, di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 8 della L.R. n. 41/2018, è richiesta la realizzazione (o lo spostamento) del piano di calpestio ad una quota superiore al battente con un relativo franco di sicurezza. In relazione alla situazione idraulica del territorio di Reggello si definiscono i seguenti franchi di sicurezza in relazione all’appartenenza dei corsi d’acqua di riferimento e/o interferenti al reticolo principale o al reticolo secondario:

  • • per aree esondabili da parte di corsi d’acqua relativi al reticolo principale – franco di sicurezza di 50 cm sul battente T 200;
  • • per aree esondabili da parte di corsi d’acqua del reticolo secondario – franco di sicurezza di 30 cm sul battente T 200 anni;
  • • per aree esondabili sia da parte di corsi d’acqua relativi al reticolo principale che secondario – franco di sicurezza di 50 cm sul battente T 200.

Nei casi in cui le condizioni di fattibilità idraulica degli interventi edilizi di cui alle presenti norme comportino opere di sopraelevazione l’altezza dell’edificio (HMax) prescritta si calcola dalla quota a cui va posto il piano di calpestio (pari alla quota del battente più il franco di sicurezza previsto).

4.Caratteristiche degli interventi di difesa locale

Qualora la fattibilità di un intervento sia subordinata alla realizzazione di interventi di difesa locale, ovvero interventi di protezione finalizzati a limitare la vulnerabilità del singolo elemento esposto all'evento alluvionale, si considerano idonei, a titolo esemplificativo, l'installazione di paratie a tenuta alle aperture dell'edificio con il contestuale adeguamento e messa in sicurezza degli impianti non in pressione (scarichi, cavidotti, sfiati ecc.) rispetto al battente riferito allo scenario per alluvioni poco frequenti (duecentennale).

Ai soli fini della gestione del rischio alluvioni è ovviamente ammessa anche la parziale o totale sopraelevazione per ridurre l'altezza della porzione di edificio esposta all'evento alluvionale.

Nei casi in cui le condizioni di fattibilità idraulica degli interventi edilizi di cui alle presenti norme comportino la realizzazione di interventi di difesa locale e il battente sia superiore a 1,5 m è ammessa la parziale sopraelevazione per ridurre l'altezza della porzione di edificio esposta all'evento alluvionale fino a ricondurla a 1,5 m: in tal caso l'altezza dell'edificio (HMax) prescritta si calcola dalla quota derivante dalla parziale sopraelevazione.

5.Condizioni per garantire il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree

Qualora la fattibilità di un intervento sia subordinata a garantire il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree sono ritenuti idonei a tale scopo:

  • a. opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore garantendo il buon regime delle acque;
  • b. opere o interventi diretti a trasferire in altre aree gli effetti idraulici conseguenti alla realizzazione della trasformazione urbanistico-edilizia, a condizione che:
    • - nell'area di destinazione non si incrementi la classe di magnitudo idraulica;
    • - sia prevista la stipula di una convenzione tra il proprietario delle aree interessate e il Comune prima della realizzazione dell'intervento;
  • c. uno specifico studio idraulico che documenti l'inidoneità dell'opera in progetto a determinare aggravio delle condizioni di rischio in altre aree. In linea di massima non sono comunque ritenuti idonei a determinare aggravio delle condizioni di rischio in altre aree gli interventi funzionali alla sopraelevazione che prevedano, sotto la quota del battente con relativo franco di sicurezza, esclusivamente opere di aggancio a terra (quali, a titolo esemplificativo, pilotis e vani scale) nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - i volumi sottratti alle inondazioni siano limitati al minimo indispensabile per garantire la stabilità dell'edificio e la funzionalità dell'accesso;
    • - non sia prevista alcuna funzione degli spazi derivanti dalla sopraelevazione;
    • - i manufatti sotto la quota del battente (con relativo franco di sicurezza) siano disposti in modo da non interferire con il corretto deflusso delle acque.

Tali condizioni di non aggravio devono comunque rispettare le indicazioni e prescrizioni di cui al comma 2, art. 8 della L.R. n. 41/2018.

6.Condizioni per garantire le misure preventive atte a regolare l'utilizzo di infrastrutture

Qualora la fattibilità di un intervento sia subordinata alla previsione di misure preventive atte a regolare l'utilizzo dell'infrastruttura in progetto in caso di eventi alluvionali sono ritenute idonee:

  • - laddove sia tecnicamente possibile, anche in relazione alla conformazione dell'infrastruttura, la stessa deve essere dotata di impianti e attrezzature idonee a impedirne l'uso in caso di eventi alluvionali quali semafori o barre mobili;
  • - nei casi in cui non sia possibile predisporre gli accorgimenti sopra indicati, come a titolo esemplificativo, nei parcheggi in linea o a pettine lungo strade esistenti, si dovrà predisporre idonea segnaletica informativa sulle modalità di utilizzo in caso di allerta meteo per rischio alluvioni da arancione a rosso emanato dal sistema di Protezione civile della Regione Toscana.

Art. 75. Aree per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico

1. Le aree individuate per la realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico, sono destinate ad inondazione controllata attraverso la gestione delle opere di regolazione da parte del soggetto competente ai sensi della normativa vigente sulla difesa del suolo e sulle opere idrauliche. Per la tutela delle opere idrauliche si applicano i disposti di cui al R.D. 523/1904, L.R.41/2018 e D.P.G.R. 42/R/2018.

2.Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la normale conduzione agricola, secondo la disciplina della zona in cui ricade, comunque non comporti alterazioni alcuna alla morfologia dei terreni, in specie quelle che possano ridurre la capacità di invaso in caso di inondazione. Il proprietario ha l’obbligo di conservare le aree allo stato naturale o ad uso agricolo adottando criteri di manutenzione e una condizione tali da non recare pregiudizio o ridurre la funzionalità e l’efficienza delle opere idrauliche.

3.Sono inoltre consentiti gli interventi finalizzati alla conservazione, manutenzione, adeguamento e gestione delle oepre idrauliche, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente.

4.Fermo restando i vincoli e le prescrizioni più restrittive previste dalle presenti norme o da atti sovraordinati, sono consentiti gli interventi e le attività, qualora non espressamente vietati da successivi commi, che siano stati preventivamente autorizzati dall’Autorità idraulica in quanto compatibili con il funzionamento delle casse di espansione.

5.Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nelle aree di cui al comma 1 sono vietati la realizzazione di qualsiasi nuova edificazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente, il cambio di destinazione d’uso, il frazionamento di unità immobiliari, l’elezione di residenza o domicilio.

Sono vietati, salvo quelli stagionali (periodo estivo) preventivamente autorizzati dall’autorità idraulica: la realizzazione di serre, recinsioni, tettorie, stalle, ricoveri per animali; l’installazione o realizzazione di qualsiasi manufatto precario o mobile che possa essere trasportato dalle acque; il deposito di materiali galleggianti; la coltivazione in vasetteria; l’utilizzo di teli; l’allevamento; la permanenza di animali non accompagnati..

6.Per le aree private ricadenti all’interno della casse d’espansione o nelle fasce di rispetto esterne di larghezza 10 ml. Dal piede arginale, è obbligatoria la manutenzione a cura dei proprietari per la salvaguardia del decoro dell’ambiente circostante.

7.I proprietari dei terreni hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare a chiuque acceda alle loro proprietà le istruzioni per l’evacuazione delle aree in caso di allagamento della cassa di espansione. Dette istruzioni sono quelle riportate nella cartellonistica posizionata presso gli accessi carrabili delle casse di espansione.

8. Le aree finalizzate alla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico sono individuate dal Piano di Bacino del Fiume Arno – stralcio” Riduzione rischio idraulico” approvato con D.P.C.M. 05/11/1999 n. 226 (G.U. n. 299 del 22.12.1999 – Supp. Ordinario – Serie Generale). A tali aree si applicano le norme n. 2 e n. 3 delle relative Norme di Attuazione.

Art. 76. Reticolo idrografico

1.Il reticolo idrografico del Comune di Reggello è costituito da tutti i segmenti di asta fluviale come individuati nel censimento cartografico di cui alla L.R. n. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. n. 20/2019.

L'esatta definizione del reticolo è consultabile al link:

https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/265

in relazione agli aggiornamenti che man mano si susseguono.

Si dettagliano di seguito alcune utili delucidazioni relative alle "voci" utilizzate in tale documentazione ai sensi della L.R. n. 79/2012:

  • - "reticolo idrografico (Retidrlr79)" - è l'insieme dei tratti insistenti nel territorio regionale, individuati come previsto dall'art. 4 della L.R. 79/2012 che rimanda all'art. 54 del Decreto Legislativo 152/2006, ovvero " l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alleato del bacino idrografico".

Il campo contiene le seguenti indicazioni/attributi:

  • - "SI" (con elemento del reticolo idrografico individuato da tratto in colore blu) che individua un tratto facente parte del reticolo idrografico ai sensi della L.R. n. 79/2012;
  • - "NO" (altro reticolo - individuato da tratto in colore nero grassetto) che individua un tratto non facente parte del reticolo idrografico ma rappresentabile dal punto di vista cartografico come canale di derivazione, via navigabile, scolina di campo, canalizzazione irrigua);
  • - "TOMBATO" (tratto a geometria sotterranea - individuato tramite tratto in colore verde).

2.Ambito di protezione assoluta e tutela dei corsi d'acqua

Per i corsi d'acqua individuati nel reticolo idrografico regionale, compresi i tratti tombati, si prevede che all'interno della fascia di larghezza 10 ml misurata esternamente ai due ciglio di sponda e/o limiti esterni d'argine (base esterna dell'argine) i nuovi strumenti urbanistici non debbano prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche ad eccezione delle opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico".

I criteri di gestione e tutela dei corsi d'acqua risultano definiti agli artt. n. 3, 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 41/2018.

3.Tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale facenti parte del reticolo idrografico regfionale, in quanto pubblici, restano comunque assoggettati alle tutele idrauliche di cui al R.D. n. 523/1904.

4.Allo scopo di salvaguardare il sistema idrogeologico e l'equilibrio ecologico ambientale, qualunque intervento che provochi variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall'autorità idraulica competente.

5.In tutto il territorio comunale sono di norma vietati gli interventi di tombatura dei corsi d'acqua (ex Del. C.R. n. 155/1997). Tutti gli interventi sui corsi d'acqua dovranno essere realizzati in sintonia con i precetti e prescrizioni di cui alla Del. C.R. n. 155 del 20.05.1997 "Direttive sui criterio progettuali per l'attuazione egli interventi in materia di difesa idrogeologica".

Art. 77. Disciplina delle aree di tutela delle acque destinate a consumo umano

1.Aree di rispetto dei punti di captazione di risorsa idrica per uso acquedottistico di pubblica fruibilità.

In merito alla ubicazione dei punti di captazione di risorsa idrica per utilizzo idropotabile e distribuzione in rete pubblica la cui ubicazione è mostrata nella "Carta della vulnerabilità degli acquiferi" (T.GEO.06 (NW,SW,NE, SE) - Carta idrogeologica e vulnerabilità degli acquiferi - elaborati di PS) si definisce e prescrive quanto segue:

  • a. ai fini della tutela delle acque destinate a consumo umano la "zona di tutela assoluta" dei punti di captazione di risorsa idrica del sistema acquedottistico per il pubblico servizio, cos&igrave come è definito all' art. 94, comma 3 del D.L. n. 152/2006, dovrà essere costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di captazione di acque sotterranee di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e/o ad infrastrutture di servizio.

Tale zona deve essere recintata, provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e protetta dalla possibilità di esondazione di corpi idrici limitrofi.

Per le captazioni preesistenti e quelle nei centri abitati l'estensione della zona di tutela assoluta può essere ridotta, previa opportuna valutazione da parte degli organi competenti e con l'adozione di particolari accorgimenti a tutela della captazione stessa.

  • b.ai fini della tutela delle acque destinate a consumo umano la "zona di rispetto" (che include la zona di tutela assoluta) dei punti di captazione di risorsa idrica del sistema acquedottistico per il pubblico servizio o per lo sfruttamento come acqua minerale, cos&igrave come è definito all' art. 94, comma 4 del D.L. n. 152/2006, è quella indicata nella " Carta della Vulnerabilità degli acquiferi" (Tav. G.04).

Nella zona di rispetto si dovrà propendere per il divieto degli insediamenti dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

• dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurate;

• accumuli di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

• spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

• dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

• aree cimiteriali;

• apertura di cave e discariche che possano essere in connessione con la falda;

• terebrazione ed apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano per l'alimentazione del sistema acquedottistico per il pubblico servizio o per lo sfruttamento come acqua minerale e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione e controllo delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

• gestione e trattamento di rifiuti e loro messa a dimora e lo stoccaggio provvisorio;

• stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

• centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

• pozzi perdenti e/o sistemi di subirrigazione che prevedano immissione di reflui nel sottosuolo;

• pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Per quanto concerne le preesistenze delle attività sopraelencate, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

2.Attingimenti e derivazioni

Ai sensi del Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico e delle relative misure di salvaguardia, adottato in via definitiva dal Comitato Istituzionale del 18 luglio 2012 con delibera n. 222 e definitivamente approvato con D.P.C.M. del 20.2.2015 che detta disposizioni generali e misure di attenzione in funzione della capacità di ricarica dei principali acquiferi individuati nel materasso alluvionale del Fiume Arno, il rilascio di autorizzazioni per attingimenti e derivazioni è subordinato alla verifica di compatibilità con il bilancio idrico dell'interbacino, a cura delle autorità competenti in relazione al mantenimento dell'equilibrio e del deflusso minimo totale in relazione alle seguenti classificazioni.

Aree con acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo - Aree a disponibilità molto inferiore alla ricarica (D4)

In tali aree individuate nel Piano Bilancio Idrico della Autorità di Bacino del Fiume Arno/Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale come D.4 e la cui perimetrazione è riportata, in estratto cartografico, allegato alle presenti norme si applicano le seguenti salvaguardie:

1. In tali aree sono vietati nuovi prelievi, con esclusione dei seguenti casi:

  • a) laddove non sia possibile una localizzazione alternativa, possono essere rilasciate concessioni ad uso idropotabile, a condizione che sia dimostrata la sostenibilità per l'area. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 delle relative "Misure di piano".
  • b) laddove non sia possibile una localizzazione alternativa, le concessioni

per usi diversi da quello idropotabile sono rilasciate, a condizione che siano dimostrate la sostenibilità per l'area, l'essenzialità dell'uso, la mancanza di fonti alternative di approvvigionamento, l'efficienza dell'utilizzo nonché le misure di risparmio e riutilizzo adottate. In tali casi può essere chiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 delle relative "Misure di piano";

  • c) nelle aree non servite da pubblico acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi dell'articolo 16 comma 1, con obbligo di installazione di contatore;
  • d) nelle aree servite da acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi dell'articolo 16 comma 1, fino ad un valore di 100 m3/anno e con obbligo di installazione di contatore. Qualora siano richiesti volumi superiori, l'autorizzazione è rilasciata previo parere dell'Autorità di bacino, a condizione che sia dimostrata la soste

2. In fase di rinnovo dei prelievi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 delle relative "Misure di piano";

3. Gli strumenti di governo del territorio possono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee, previa valutazione della sostenibilità del fabbisogno stimato.

4. La durata delle concessioni non può superare i cinque anni.

Aree con acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo - Aree a disponibilità inferiore alla ricarica (D.3)

In tali aree individuate nel Piano Bilancio Idrico della Autorità di Bacino del Fiume Arno/Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale come D.3 e la cui perimetrazione è riportata, in estratto cartografico, allegato alle presenti norme si applicano le seguenti salvaguardie:

1. Nelle aree a disponibilità inferiore alla ricarica, le concessioni e autorizzazioni possono essere rilasciate, sulla base dei criteri sotto riportati:

  • a) le concessioni ad uso idropotabile possono essere rilasciate a condizione che ne sia dimostrata la sostenibilità per l'area. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 Indirizzi per il Monitoraggio delle Misure di Piano del medesimo Stralcio Bilancio Idrico;
  • b) le concessioni ad uso diverso da quello idropotabile possono essere rilasciate a condizione che siano dimostrate la sostenibilità per l'area e l'essenzialità dell'uso anche in relazione ai quantitativi idrici richiesti. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 2 Indirizzi per il Monitoraggio delle Misure di Piano del medesimo Stralcio Bilancio Idrico;
  • c) nelle aree non servite da pubblico acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico;
  • d) nelle aree servite da acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico fino ad un valore di 200 m3/anno. Qualora siano richiesti volumi superiori, l'autorizzazione è rilasciata previo parere dell'Autorità di Bacino, a condizione che sia dimostrata la sostenibilità del prelievo per l'area;

2. Gli strumenti di governo del territorio possono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee, previa valutazione della sostenibilità del fabbisogno stimato;

3. La durata delle concessioni non può superare i cinque anni.

Estratto da stralci cartografici n. 30 e 31 in scala 1:25.000

Aree con acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo - Aree a disponibilità prossima alla ricarica (D.2) e ad elevata disponibilità (D.1)

In tali aree individuate nel Piano Bilancio Idrico della Autorità di Bacino del Fiume Arno/Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale come D.2 e D.1 e la cui perimetrazione è riportata in estratto cartografico sopra allegato, si applicano le seguenti salvaguardie:

1. Nelle aree a disponibilità prossima alla ricarica e ad elevata disponibilità, le concessioni e autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto dei dati di bilancio dell'acquifero. In relazione all'entità dei quantitativi idrici richiesti si tiene conto anche degli effetti indotti localmente e nelle aree contermini sulla disponibilità residua in base a densità di prelievo e ricarica specifica;

2. In funzione delle risultanze di cui al comma precedente la richiesta può essere assoggettata alle misure di cui alle zone D.4 e D.3, ivi compresi gli obblighi di monitoraggio, di cui all'Allegato 2 Indirizzi per il Monitoraggio delle Misure di Piano del medesimo Stralcio Bilancio Idrico;

3. Possono essere previste limitazioni alla durata delle concessioni.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51