Norme Tecniche di Attuazione

CAPO 1 Le Fonti energetiche rinnovabili

Art. 52. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Per l'autorizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si richiamano, per quanto direttamente efficaci, i contenuti delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387.

2. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono solari termici e fotovoltaici, eolici, a biomassa, a biogas.

3. Ai fini delle presenti Norme, essi sono definiti:

in base alla collocazione:

  • - fotovoltaici e solari termici integrati in quanto progettati unitariamente nella nuova edificazione o negli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di

edifici e manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;

  • - fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati, in quanto collocati sulle coperture di edifici e di manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;
  • - fotovoltaici e solari termici non integrati, in quanto collocati a terra;

in base alle finalità produttive:

  • - per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto consuma in loco la

maggior parte dell'energia che produce;

  • - per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando

il soggetto che realizza l'impianto produce energia ad integrazione del reddito

agricolo, come meglio stabilito dalla normativa vigente in materia;

  • - per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce

energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.

Ai fini del presente articolo si ricorda che l'autoproduzione comporta l'utilizzo per usi propri non inferiore al 70% del totale di energia elettrica prodotta.

Art. 53. Impianti fotovoltaici e solari termici

1. In riferimento a quanto disposto dall'art. 34 bis della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesaggistico regionale, e salvo quanto diversamente specificato nelle regole per le zone e sottozone, e con esclusione degli edifici classificati E.V., E.R.V. e E.V.A., sono sempre ammessi, su tutto il territorio comunale:

  • - impianti solari termici integrati sulle coperture di edifici e manufatti;
  • - impianti solari fotovoltaici, integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici e manufatti, finalizzati all'autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendale;

Nelle zone A sono ammessi esclusivamente impianti fotovoltaici integrati nello spessore del manto di copertura. Tali impianti che potranno essere realizzati solo sulle falde tergali del fabbricato e non prospicenti la viabilità pubblica, dovranno essere posti almeno a 1,5 ml dalla linea di gronda e coprire la superficie massima del 50% della falda interessata.

2. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è ammessa in conformità ai criteri localizzativi stabiliti dagli atti regionali emanati in attuazione delle Linee Guida nazionali di cui al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387.

3. L'impianti di produzione di energia elettrica mediante "centrali fotovoltaiche", non sono ammessi su tutto il territorio comunale.

Art. 54. Impianti a biomasse

1. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387, la pianificazione comunale assume carattere programmatorio nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.

2. In attesa di tali provvedimenti operano pertanto i seguenti criteri localizzativi.

3. Gli impianti a biomasse per produzione energetica nel territorio aperto, ad eccezione di quelli finalizzati all'autoproduzione ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, non sono ammessi.

Art. 55. Impianti eolici

1. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387, la pianificazione comunale assume carattere programmatorio nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. In attesa di tali provvedimenti operano pertanto i seguenti criteri localizzativi.

2. Gli impianti eolici non destinati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali non sono ammessi.

3. Gli impianti eolici domestici destinati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, sono ammessi su tutto il territorio rurale.

4. Ad eccezione degli impianti di micro eolico destinati all'autoconsumo, e sempre fatti salvi i contenuti della normativa vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale, per tutti gli altri impianti eolici si dovranno rispettare i seguenti criteri localizzativi.

Art. 56. Criteri generali per l'istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Per tutte le tipologie di impianti da installare si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai provvedimenti regionali e provinciali emanati in attuazione delle Linee Guida nazionali:

  • - sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del

paesaggio del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana;

  • - sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
  • - sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d'insieme;
  • - sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l'interramento delle linee di connessione;

2. Nessun impianto per la produzione di energia elettrica può essere artificiosamente frazionato in modo tale da eludere surrettiziamente l'applicazione di normative più gravose per il proponente o aggirare specifici obblighi previsti in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Qualora il punto di connessione alla rete elettrica sia unico per più impianti caratterizzati dalla loro stretta contiguità territoriale, l'impianto è da considerarsi nella sua interezza e per esso si applicano le procedure previste dalla soglia della potenza di picco corrispondente.

3. La realizzazione di qualunque impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia quelli soggetti ad autorizzazione unica sia quelli soggetti a denuncia di inizio attività, è condizionata alla stipula di un atto pubblico (convenzione o atto d'obbligo) con il quale si disciplinano gli obblighi del soggetto attuatore in ordine:

  • - all'esecuzione di tutte le opere complementari necessarie per la costruzione dell'impianto;
  • - al ripristino dei luoghi temporaneamente interessati dai lavori;
  • - alle garanzie di smantellamento dell'impianto terminato il ciclo produttivo e al naturale ripristino dei luoghi;
  • - alla realizzazione di eventuali opere pubbliche o d'interesse pubblico in relazione alla natura e collocazione dell'intervento.

CAPO 2 Zone speciali

Art. 57. Corsi d'acqua e relative formazioni arboree d'argine o di ripa

1. Su tali aree si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) non sono consentiti interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, pregiudicare il mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree, impedire la conservazione ed il ripristino dei percorsi pedonali e carrabili sugli argini;
  • b) sono esclusi da tali prescrizioni gli interventi di regimazione idraulica e di difesa del suolo, comprese le opere di sistemazione idraulica;
  • c) non è consentito il tombamento dei corsi d'acqua se non per opere di attraversamento stradale;
  • d) all'esterno dei centri abitati, non è consentita la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a ml 15 dalla riva o dal piede dell'argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
  • e) all'esterno dei centri abitati per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di ml 15 di cui sopra sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione compatibilmente con la classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente e senza incrementi di volume.
  • f) all'interno dei centri abitati le distanze minime per gli interventi descritti ai due precedenti alinea, sono ridotte a ml. 10 dalla riva o dal piede dell'argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
  • g) eventuali recinzioni sono ammesse solo se di tipo naturalistico;
  • h) su queste aree, prevalentemente a conduzione agraria, è possibile redigere un progetto di iniziativa pubblica o privata per consentire interventi di regimazione delle acque, di risistemazione e consolidamento degli argini, di tutela, riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale, di progettazione dei percorsi pedonali, ciclabili, equestri, di passerelle pedonali di attraversamento e degli spazi di sosta attrezzata.

2. Le formazioni arboree, costituite da alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali, che abbiano un riconosciuto valore storico-culturale o naturalistico sono sottoposti a tutela.

3. Sono sottoposte a tutela, per la testimonianza storico-culturale che rappresentano, le numerose siepi di bosso, diffuse in tutto il territorio comunale, che si trovano sia all'interno, sia all'esterno dei centri abitati con funzioni di consolidamento o perimetrazione, o lungo antiche strade.

Art. 58. Aree di rispetto cimiteriale e dei depuratori

1. In tali aree in base alla legislazione vigente non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni o l'ampliamento di quelli esistenti.

2. Tali aree possono essere utilizzate per la realizzazione di verde pubblico attrezzato e sportivo e di parcheggi.

3. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza incremento di volume.

4.le aree adiacenti ai perimetri delle strutture cimiteriali comunali per una profondità di 10 ml. sono da considerarsi aree soggette ad esproprio per pubblica utilità.

5. In riferimento al cimitero privato di proprietà del Comune di Figline e Incsa Valdarno si applicano le disposizioni contenute nella Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 12.03.2013.

Art. 59. Area di rispetto per le servitù militare

1. Sono le aree di rispetto per le servitù militari a protezione della Stazione radio Interforze di Monte Secchietà.

2. Su tali aree si applicano le dispposizioni di cui al D.Lgs n.66/2010.

Art. 60. Area di rispetto dei depuratori

1.Per un raggio di ml 100 dagli impianti di depurazione comunali è fatto divieto di eseguire qualsiasi costruzione edilizia. In tali fasce di rispetto saranno unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole e, ove necessario, parcheggi.

CAPO 3 Norme di tutela paesaggistica ed ambientale

Art. 61. Beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono assoggettati alla disciplina del PIT-PPR e sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.

2. Il P.O. recepisce i Beni paesaggistici individuati dal P.S. vigente, in apposito elaborato grafico. In particolare nel territorio comunale di Reggello sono presenti i seguenti Beni Paesaggistici:

  • - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004

• Zona ai lati dell'Autostrada del Sole (D.M. 13.06.1967, G.U. 182/1967);

• Zona del Pratomagno con l'Abbazia di Vallombrosa (D.M. 26.04.1967, G.U. 152/1973);

• Zona dell'area di San Giovenale (D.M. 08.06.1977, G.U. 174/1977);

• Zona panoramica Saltino-Vallombrosa (D.M. 27.11.1952, G.U. 3/1953);

  • - Aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004

• Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (art. 142, c.1, lett. B, D.Lgs. 42/2004);

• I fiumi, itorrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, c.1, lett. C, D.Lgs. 42/2004);

• Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art. 142, c.1, lett. D, D.Lgs. 42/2004);

• I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142, c.1, lett. F, D.Lgs. 42/2004);

• I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art. 142, c.1, lett. G, D.Lgs. 42/2004);

• Le zone di interesse archeologico (art. 142, c.1, lett. M, D.Lgs. 42/2004).

3. Nelle aree ricadenti nei Beni paesaggistici sopra elencati devono essere perseguiti gli obiettivi, applicate le direttive e rispettate le prescrizioni per gli interventi riportate nell'Allegato 8b della Disciplina del PIT-PPR, approvato con Del. C.R. 37/2015, per le Aree tutelate per legge, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, e delle schede “Sezione 4 – Disciplina” del PIT-PPR per i beni paesaggistici di cui all’art. 136 del G.Lgs. 42/2004.

4.Negli interventi soggetti a scheda norma di cui all'Allegato B alle presenti norme, interessate dai Beni paesaggistici di cui sopra, sono state indicate le direttive e riportate le prescrizioni riportate nell'Allegato 8b della Disciplina del PIT-PPR, approvato con Del. C.R. 37/2015

Art. 62. Elementi naturali di pregio

1. Sono gli elementi vegetali di particolare pregio o di significativo interesse, individuati dal PS nelle tavole del Piano Operativo. Essi sono prevalentemente delle emergenze vegetazionali puntuali (alberi singoli).

2. Le emergenze vegetazionali puntuali sono le piante che per la loro particolarità e bellezza concorrono a determinare l'identità dei luoghi e come tali sono oggetto di tutela.

3. Gli interventi di manutenzione delle emergenze vegetazionali non necessitano di alcun titolo. Solo nel caso in cui la pianta, per soli motivi di sicurezza, dovesse essere abbattuta, prima dell'inoltro della comunicazione, e fatto obbligo di acquisire il necessario e vincolante atto diassenso. Alla richiesta di atto di assenso, dovra essere allegata:

• una certificazione di esperto agronomo, atta a certificare l' impossibilita ad eseguire interventi manutentivi alla pianta e che la stessa, priva delle sue funzioni naturali, minaccia di caduta,

• una idonea documentazione fotografica,

• la dichiarazione da parte del soggetto gestore della strada o del proprietario dell'area per la messa a dimora di pianta analoga a quella abbattuta o di altra pianta autoctona.

Art. 63. Aree protette

1. Il P.O. Individua nella tavola 22 (Nord/Sud) - Vincoli sovraordinati, le "Aree naturali protette" e i Siti Natura 2000", in particolare:

  • - Aree naturali protette:

• Riserva naturale statale di Vallombrosa (RNFI01)

ANPIL - Foresta di Sant'Antonio (APFI05)

ANPIL - Le Balze (APFI11)

  • - Siti Natura 2000:

• ZSC (ex SIC) - Vallombrosa e Bosco di S. Antonio (IT5140012)

2. Si tratta di aree di valore paesaggistico ed ambientale soggette a speci6ca disciplina d'uso e di valorizzazione cos&igrave come disciplinato dal presente Piano Operativo nelle disposizioni di settore alle

quali si rinvia nonché dalle disposizioni stabilite negli strumen di pianicazione e regolamentazione espressamente preposti alla tutela degli interessi naturalistico ambientali.

CAPO 4 Sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia

Art. 64. Norme Generali per la sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia

1. Il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale e del PIT-PPR, tutela l'integrità fisica e l'identità paesaggistico ambientale del territorio e, sulla base delle attività svolte per la Valutazione Ambientale Strategica, definisce i criteri ed i limiti per un uso consapevole e sostenibile delle risorse ambientali.

2. Gli interventi di nuova edificazione e/o di trasformazione edilizia sono ammessi solo se nelle aree ove siano già presenti o vengano contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico e il trattamento delle acque reflue, la difesa del suolo contro i rischi di esondazione e da frana, lo smaltimento dei rifiuti, la disponibilità di energia e di adeguate infrastrutture per la mobilità veicolare e per la sosta.

3. Nel successivo art.65, il Piano Operativo stabilisce criteri da seguire e norme da rispettare, nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, in relazione: alle modificazioni pedologiche, morfologiche, della vegetazione e della permeabilità dei suoli; all'approvvigionamento ed al risparmio idrico; alla depurazione; alle emissioni in atmosfera di origine civile ed industriale; alla limitazione dell'inquinamento acustico; al potenziamento della raccolta differenziata; al risparmio energetico. Il Regolamento Edilizio può ampliare e precisare le norme sopraindicate, dettagliando i parametri e le condizioni da rispettare nei progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica ai fini della tutela delle risorse ambientali e del risparmio idrico ed energetico.

4. I progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica dovranno rispettare le prescrizioni della Valutazione Ambientale Strategica. In particolare i piani attuativi dovranno dare dettagliatamente dare conto del rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche schede di valutazione di ciascuna area contenute nel Rapporto Ambientale.

Art. 65. Norme specifiche di tutela per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie

1.Per tutti gli interventi che eccedono la ristrutturazione edilizia conservativa si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Del rispetto delle disposizioni che seguono si dovrà dare conto in un'apposita relazione di accompagnamento dei progetti relativi ai piani attuativi, ai progetti unitari, ai permessi di costruzione per interventi di nuova costruzione.

Art. 65.1 Modificazioni pedologiche e morfologiche e degli assetti vegetazionali

1. E' vietata l'asportazione e sostituzione del terreno vegetale salvo che per le normali operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini.

2. Tutti gli interventi che interessano la morfologia esistente ed in particolare le sistemazioni agrarie devono:

  • - rispettare gli assetti morfologici esistenti;
  • - contenere gli scavi e i riporti;
  • - adottare modifiche coerenti con le forme originarie;
  • - essere compatibili con le caratteristiche geotecniche dei terreni.
  • - privilegiare, nelle realizzazioni di opere e di manufatti in elevazione, le tecniche diingegneria naturalistica.

3. Ogni modificazione degli assetti vegetazionali (aree boschive o parzialmente boschive, filari alberati, singoli elementi arborei) sia in area urbana che nel territorio aperto deve essere accuratamente documentata e devono essere valutati la sua sostenibilità ambientale e la compatibilità rispetto al contesto paesaggistico.

4. In caso di ampliamento o creazione di nuove aree verdi, pubbliche e private, deve essere privilegiata la messa a dimora di specie arboree con capacità di assorbimento di inquinanti critici.

Art. 65.2 Modificazioni della permeabilità dei suoli

1. Per tutte le trasformazioni od interventi che comportano una riduzione di permeabilità dei suoli deve essere garantita una superficie minima permeabile del 25% rispetto alla superficie fondiaria.

2. La superficie permeabile è la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

3. La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all'acqua, a condizione che:

  • a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili;
  • b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.

Art. 65.3 Approvigionamento e risparmio idrico

1. In relazione alle problematiche relative all'approvvigionamento idropotabile ed al fine di promuovere una specifica azione di contenimento dei consumi idrici si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 alle seguenti tipologie di trasformazione:

  • a) trasformazioni ed utilizzi che possono dar luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 1000 mc/anno;
  • b) trasformazioni ed utilizzi che possono comportare impatti ambientali rilevanti sul sistema acqua.

2. In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione edilizia degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni o l'intervento è tenuto a:

  • a) valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione o dall'intervento;
  • b) valutare l'impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo del comune e sulla qualità delle acque;
  • c) verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
    • - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
    • - la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
    • - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
    • - l'utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
    • - l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;
  • d) dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altres&igrave l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano. In ogni caso i nuovi fabbisogni non devono essere soddisfatti con approvvigionamenti diretti dai corpi sotterranei a deficit di bilancio.

3. Per tutte le tipologie di trasformazioni previsti dalle presenti norme, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è in ogni caso tenuto a:

  • a) prevedere l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
  • b) effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
  • c) prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile(quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.);
  • d) dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e o di captazione delle acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici.

Art. 65.4 Depurazione

1. Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è tenuto a:

  • a) valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione o dall'intervento ed il suo impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
  • b) dare atto, anche in accordo con la competente autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche e, in particolare per le piccole comunità, laddove esistano spazi adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione.

2. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

  • a) Gli scarichi nel suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere effettuati solo se con apposita relazione geologica ne viene documentata la non pericolosità per la falda in riferimento alle norme vigenti.
  • b) In occasione di ogni trasformazione od intervento riguardante immobili dei quali facciano parte superfici coperte e scoperte destinabili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia e deve essere approntato ogni idoneo accorgimento per evitare dispersione di liquidi di scolo e/o inquinamento anche in relazione agli effetti prodotti dalle prime piogge.

Art. 65.5 Emissioni in atmosfera di origine civile e industriale

1. Sono subordinate alla verifica degli effetti determinati sia dal traffico veicolare sia da processi di combustione, che possono comportare sul sistema aria ed all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, le seguenti tipologie di intervento o trasformazioni:

  • a) attivazioni di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come medie e grandi strutture di vendita, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione;
  • b) trasformazione che possono comportare impatti ambientali rilevanti sulla risorsa aria, sia per il traffico che per le emissioni inquinanti generate.

2. Le trasformazioni di nuove edificazioni di manufatti destinati ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti sono ammesse esclusivamente nelle zone urbane con prevalente destinazione produttiva e sono comunque subordinate alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell'aria nonché all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.

3. Per tutti i casi non rientranti nelle categorie precedenti il Comune prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione per i proponenti che intendano adottare alcune delle disposizioni indicate.

4. In sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il soggetto avente titolo ad operare trasformazioni o l'intervento è tenuto a valutare:

  • a) i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni o dall'intervento, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistente;
  • b) la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte:
    • - alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
    • - all'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo;
    • - all'incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell'area oggetto d'intervento o trasformazione;
    • - al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti rinnovabili.
  • c) la realizzazione di interventi compensativi quali la realizzazione di aree a verde ed una diffusa piantumazione degli spazi liberi pertinenziali o di aree adiacenti a quelle interessate dagli interventi.

Art. 65.6 Inquinamento acustico

1. Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale ed al suo adeguamento in conformità al presente Piano Operativo, le trasformazioni fisiche e funzionali, sono tenute a rispettare la vigente normativa di settore, in particolare i valori limite delle sorgenti sonore definite dal DPCM 14 novembre 1997 e successive modifiche. La rilevazione dei livelli di emissione acustica nelle diverse parti del territorio predisposta dall'Amministrazione Comunale costituisce quindi il quadro di raffronto per la valutazione acustica degli interventi di nuova edificazione e di recupero dell'esistente.

Art. 65.7 Risparmio energetico

1. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica debbono rispettare la vigente normativa in materia di risparmio dei consumi energetici nonché le seguenti disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'efficienza energetica delle nuove costruzioni e del patrimonio edilizio esistente.

2. Nella progettazione degli interventi o trasformazioni, al fine di ottenere una integrazioneottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d'uso finali degli edifici, per il recupero di energia in forma attiva e passiva, devono essere garantiti:

  • a) l'accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;
  • b) l'accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
  • c) la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una buona illuminazione interna;
  • d) l'utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
  • e) la riduzione dell'effetto "isola di calore", la mitigazione dei picchi di temperatura durante l'estate ed il controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso laprogettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, cos&igrave come attraverso il controllo dell'arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.

3. In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare l'intervento o la trasformazione, deve valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:

  • a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
  • b) cogenerazione;
  • c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, di complessi di edifici, se

disponibili;

  • d) connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
  • e) "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza. Energy ascading);
  • f) pompe di calore;
  • g) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

4. Nei documenti sopracitati dovranno essere indicati:

  • - i consumi energetici previsti per l'utilizzo dell'immobile, in particolare quelli per il riscaldamento, l'energia elettrica e per la gestione di eventuali impianti collegati all'attività lavorativa;
  • - il tipo e il dimensionamento degli impianti previsti;
  • - i materiali che vengono utilizzati per la coibentazione e il risparmio energetico;
  • - le emissioni in atmosfera.

5. Al fine di verificare e promuovere il contenimento dei consumi i documenti sopracitati dovranno contenere inoltre:

  • - l'orientamento dell'immobile con indicazione delle potenzialità di miglior utilizzo dell'irraggiamento solare;
  • - i sistemi di coibentazione verificando la possibilità di superare i minimi previsti dalla L. 10/91;
  • - l'ombreggiamento esterno dell'edificio con specie spoglianti che consentano l'irraggiamento invernale e sistemi di limitazione dell'effetto serra delle vetrate in particolare per quelle di ampie dimensioni, ecc;
  • - il rendimento delle caldaie ricercandone i livelli migliori;
  • - i sistemi di illuminazione interna ed esterna rispettando le disposizioni in materia di inquinamento luminoso;
  • - la predisposizione di opere per l'installazione di pannelli solari o altre forme di riscaldamento;
  • - altre forme di contenimento dei consumi in particolare per le attività produttive.

CAPO 5 Tutela delle aree a potenziale e a rischio archeologico

Art. 65bis Il grado di rischio archeologico e le relative prescrizioni

1. La “Carta del Potenziale e del Rischio Archeologico” (elaborato QA-01), corredata dalle “Schede dei siti archeologici” (elaborato QA-02), è da considerarsi parte integrante del Quadro Conoscitivo del territorio comunale ed è stata redatta sulla base di una ricognizione dei dati bibliografici, degli archivi degli enti, di indagini archeologiche pregresse e dei vincoli esistenti, con riferimento anche a quelli di carattere monumentale, sia per il loro valore intrinseco che per quello di potenziali indicatori di preesistenze archeologiche. L’arco cronologico preso in esame è ampio, dalla Preistoria al Medioevo.

2. Di seguito si elenca la disamina dei gradi di rischio/potenziale1, i relativi comportamenti che il Piano Operativo è chiamato ad adottare e le conseguenti richieste da farsi in sede di trasformazione territoriale.

• Grado 1 – Assenza di informazioni di presenze archeologiche note.

Questo grado non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio. Tuttavia, ha il compito di sottolineare come l’assenza di informazioni archeologiche note non escluda l’eventuale rinvenimento di depositi archeologici.

In questo senso, tutto il territorio comunale è considerato ricadente in questo grado di rischio, per il quale si richiama al rispetto di quanto previsto in termini di tutela archeologica dalle leggi vigenti.

“Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si fa anche presente che l’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell’area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l’imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela”.

• Grado 2 - Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d’archivio collocabile in modo generico all’interno di un areale definito.

In relazione a questo grado, il Piano Operativo prevede che, per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra ed escavazioni, debba essere data comunicazione di inizio dei lavori alla Soprintendenza.

Il rilascio da parte del Comune del titolo autorizzativo previsto per le opere o le attività da realizzarsi sarà infatti subordinato all’emissione, da parte degli Uffici della Soprintendenza, di apposito nullaosta, che potrà prevedere la sottoposizione degli interventi a sorveglianza archeologica in corso d’opera, da effettuarsi a carico della committenza, o in casi particolari a controllo da parte del personale tecnico-scientifico della stessa.

“Si precisa che tali attività di sorveglianza, i cui costi saranno interamente a carico della committenza, dovranno essere eseguite da personale specializzato, il cui curriculum verrà sottoposto all’approvazione della Soprintendenza preventivamente all’inizio dei lavori, sotto la Direzione scientifica della suddetta Soprintendenza, alla quale andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla stessa prescritte. Si richiede che vengano comunicati la tempistica prevista per gli interventi nonché, con congruo anticipo (almeno 20 giorni), l’effettivo inizio lavori e i nominativi della ditta incaricata della sorveglianza. Resta, inoltre, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell’area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l’imposizione di varianti al progetto approvato, nonché l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela”.

• Grado 3 – Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di scala da cartografie di periodi cronologici differenti.

In relazione a questo grado, il Piano Operativo prevede che per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra ed escavazioni, debba essere data comunicazione di inizio dei lavori alla Soprintendenza.

Il rilascio da parte del Comune del titolo autorizzativo previsto per le opere o le attività da realizzarsi sarà, dunque, subordinato all’emissione, da parte degli Uffici della Soprintendenza, di apposito nullaosta, che potrà prevedere l’esecuzione di saggi archeologici diagnostici o altre operazioni preventive nell’area o la sottoposizione degli interventi a sorveglianza archeologica in corso d’opera, entrambi da effettuarsi a carico della committenza.

Nel caso sia fatta richiesta la realizzazione di saggi archeologici diagnostici o altre operazioni preventive, potrà essere fatto riferimento a quanto previsto in materia di verifica di interesse archeologico secondo il D.Lgs. 50/2016, art. 25 (e ss.mm., come da Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022, DPCM del 14 febbraio 2022), con particolare riferimento ai commi 3 e 8, i cui oneri saranno interamente a carico della stazione appaltante (comma 12).

Nel caso venga richiesta la sorveglianza archeologica, “… si precisa che tali attività di sorveglianza, i cui costi saranno interamente a carico della committenza, dovranno essere eseguite da personale specializzato, il cui curriculum verrà sottoposto all’approvazione della Soprintendenza preventivamente all’inizio dei lavori, sotto la Direzione scientifica della suddetta Soprintendenza, alla quale andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla stessa prescritte. Si richiede che vengano comunicati la tempistica prevista per gli interventi nonché, con congruo anticipo (almeno 20 giorni), l’effettivo inizio lavori e i nominativi della ditta incaricata della sorveglianza. Resta, inoltre, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell’area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l’imposizione di varianti al progetto approvato, nonché l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela”.

• Grado 4 – Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da: scavi archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico.

Per questo grado di rischio, il Piano Operativo prevede che, oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo, per ogni eventuale intervento di movimentazione di terra ed escavazioni, debba essere data comunicazione di inizio dei lavori alla Soprintendenza (ai sensi degli art. 21 e 146, rispetto a quanto già disciplinato per le aree 142 lettera m. del D.Lgs 42/2004).

Le aree in oggetto saranno sottoposte all’esecuzione di indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere.

In questo caso si ricorda che potrà essere fatto riferimento a quanto previsto in materia di verifica di interesse archeologico secondo il D.Lgs. 50/2016, art. 25 (e ss.mm., come da Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022, DPCM del 14 febbraio 2022), con particolare riferimento ai commi 3 e 8, i cui oneri saranno interamente a carico della stazione appaltante (comma 12).

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51