Norme Tecniche di Attuazione

Art. 75. Aree per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico

1. Le aree individuate per la realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico, sono destinate ad inondazione controllata attraverso la gestione delle opere di regolazione da parte del soggetto competente ai sensi della normativa vigente sulla difesa del suolo e sulle opere idrauliche. Per la tutela delle opere idrauliche si applicano i disposti di cui al R.D. 523/1904, L.R.41/2018 e D.P.G.R. 42/R/2018.

2.Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la normale conduzione agricola, secondo la disciplina della zona in cui ricade, comunque non comporti alterazioni alcuna alla morfologia dei terreni, in specie quelle che possano ridurre la capacità di invaso in caso di inondazione. Il proprietario ha l’obbligo di conservare le aree allo stato naturale o ad uso agricolo adottando criteri di manutenzione e una condizione tali da non recare pregiudizio o ridurre la funzionalità e l’efficienza delle opere idrauliche.

3.Sono inoltre consentiti gli interventi finalizzati alla conservazione, manutenzione, adeguamento e gestione delle oepre idrauliche, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente.

4.Fermo restando i vincoli e le prescrizioni più restrittive previste dalle presenti norme o da atti sovraordinati, sono consentiti gli interventi e le attività, qualora non espressamente vietati da successivi commi, che siano stati preventivamente autorizzati dall’Autorità idraulica in quanto compatibili con il funzionamento delle casse di espansione.

5.Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nelle aree di cui al comma 1 sono vietati la realizzazione di qualsiasi nuova edificazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente, il cambio di destinazione d’uso, il frazionamento di unità immobiliari, l’elezione di residenza o domicilio.

Sono vietati, salvo quelli stagionali (periodo estivo) preventivamente autorizzati dall’autorità idraulica: la realizzazione di serre, recinsioni, tettorie, stalle, ricoveri per animali; l’installazione o realizzazione di qualsiasi manufatto precario o mobile che possa essere trasportato dalle acque; il deposito di materiali galleggianti; la coltivazione in vasetteria; l’utilizzo di teli; l’allevamento; la permanenza di animali non accompagnati..

6.Per le aree private ricadenti all’interno della casse d’espansione o nelle fasce di rispetto esterne di larghezza 10 ml. Dal piede arginale, è obbligatoria la manutenzione a cura dei proprietari per la salvaguardia del decoro dell’ambiente circostante.

7.I proprietari dei terreni hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare a chiuque acceda alle loro proprietà le istruzioni per l’evacuazione delle aree in caso di allagamento della cassa di espansione. Dette istruzioni sono quelle riportate nella cartellonistica posizionata presso gli accessi carrabili delle casse di espansione.

8. Le aree finalizzate alla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico sono individuate dal Piano di Bacino del Fiume Arno – stralcio” Riduzione rischio idraulico” approvato con D.P.C.M. 05/11/1999 n. 226 (G.U. n. 299 del 22.12.1999 – Supp. Ordinario – Serie Generale). A tali aree si applicano le norme n. 2 e n. 3 delle relative Norme di Attuazione.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51