Norme Tecniche di Attuazione

Art. 73. Fattibilità sismica

1.La fattibilità sismica è attribuita, per le aree relative ai centri urbani maggiormente significativi per cui siano stati svolti studi di Microzonazione Sismica di 1° livello, nel rispetto dei seguenti criteri:

• Fattibilità sismica senza particolari limitazioni (F.1)

E' attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti in aree con pericolosità sismica locale bassa (S.1). Per tali previsioni non sussistono condizioni di fattibilità specifiche per la fase di predisposizione dei Piani attuativi o dei Progetti unitari, ovvero per la valida formazione dei titoli o atti abilitativi all'attività edilizia.

L'attuazione degli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali previsti dal Piano operativo non necessita di particolari verifiche oltre quelle minime di legge.

• Fattibilità sismica con normali vincoli (F.2)

E' attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti in aree con pericolosità sismica locale media (S.2). Per tali previsioni non sussistono condizioni di fattibilità specifiche per la fase di predisposizione dei Piani attuativi o dei Progetti unitari, ovvero per la valida formazione dei titoli o atti abilitativi all'attività edilizia.

L'attuazione degli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali previsti dal Piano operativo è subordinata all'effettuazione, a livello esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici previsti dalla normativa vigente in materia - in particolare il D.P.G.R. n. 36/R/09 e il D.M. 17.01.2018 (NTC 2018) - finalizzati alla verifica del non aggravio dei processi geomorfologici presenti nell'area di intervento.

• Fattibilità sismica condizionata (F.3)

E' attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità sismica locale elevata (S.3). In tal caso si applicano i criteri di fattibilità di cui ai paragrafi 3.6.3 e 3.6.4 dell’allegato A al Reg. Reg. n. 5/R/2020.

• Fattibilità sismica limitata (F.4)

E’ attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità sismica locale molto elevata (S.4 per fattori di instabilità di versante in stato di attività). In tal caso si applicano i criteri di fattibilità di cui ai paragrafi 3.6.1 e 3.6.2 dell’allegato A al Reg. Reg. n. 5/R/2020.

2.Eventuali disposizioni regionali in materia sismica emanate dopo l'entrata in vigore del Piano operativo si intendono automaticamente recepite nel presente articolo, con effetto sostitutivo di ogni eventuale disposizione difforme.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51