Norme Tecniche di Attuazione

Art. 70. Fattibilità degli interventi diffusi

1.Le condizioni di fattibilità geologica, sismica e idraulica degli interventi diffusi, per le quali non viene allestita una specifica scheda di fattibilità, sono stabilite:

  • - per gli aspetti geologico e sismico con riferimento agli abachi contenuti nelle seguenti tabelle A, B. Le tipologie di intervento sono incrociate con le classi di pericolosità geologica (tabella A), sismica (tabella B), definendo la relativa categoria di fattibilità cui si applicano le prescrizioni degli articoli da 11 a 16.
  • - per l’aspetto idraulico, in relazione alla tipologia di intervento previsto, nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti la fattibilità degli interventi dovrà essere perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino. La fattibilità degli interventi dovrà essere subordinata alla gestione del rischio di alluvioni rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, con opere idrauliche, opere di sopraelevazione, interventi di difesa locale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della l.r.41/2018.

2.Per la progettazione edilizia si applicano le norme specifiche (NTC 2018, Regolamento Regionale n. 1/R/2022).

3.Le tipologie di intervento sono definite in relazione alla definizione della classe di fattibilità; per questo vengono richiamati gli interventi definiti dagli artt. 26 e 27 solo nei casi in cui ciò è possibile. Per la fattibilità idraulica vengono invece usate le categorie di interventi previste dalla L.R. 41/2018.

TABELLA A - Classi di fattibilità in funzione del tipo di intervento e della pericolosità geologica

(si definiscono le tipologie di intervento accogliendo, per quanto possibile, il suggerimento di cui al parere Settore Genio Civile Valdarno Superiore di cui al Prot. AOOGRT/PD n. 0275780 del 06.08.2020)

TIPO DI INTERVENTO: EDILIZIO/URBANISTICOGRADO DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
G.1G.2G.3G.4
Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco.
a) di altezza < 1,50 ml(°)FG.1FG.1FG.2FG.3
b) di altezza > 1,50 mlFG.1FG.2FG.3FG.4 (*)
Interventi di manutenzione ordinaria di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 136 della L.R. n. 65/2014 e interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 2, lettera b), gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui al comma 2, lettera c) e gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui al comma 2, lettera d) di cui all’articolo 135 della L.R. n. 65/2014. FG.1 FG.1 FG.1 FG.1
Interventi di nuova edificazione di cui al comma 1, lettera a); installazione di manufatti di cui al comma 1, lettera b); realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1, lettera f); addizioni volumetriche di cui al comma 1, lettera g); interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui al comma 1, lettera h); di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014. FG.1 FG.2 FG.3 FG.4 (*)
Viabilità nel novero di opere di urbanizzazione realizzate da privati di cui al comma 1, lettera c), art. 135 della L.R. n. 65/2014 e nuova viabilità nel novero di opera pubblica. FG.1 FG.2 FG.3 FG.4 (*)
Interveti di demolizione senza ricostruzione di cui al comma 1, lettera c), art. 135 L.R. n. 65/2014. FG.1 FG.1 FG.1 FG.1
Interventi di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lettera l); interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti di cui al comma 1, lettera i); di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014. FG.1 FG.2 FG.3 FG.4 (*)
Verde attrezzato, parchi in genere, area verdi a corredo della viabilità di arredo urbano e decoro, area a verde di rispetto, verde pubblico privato, giardini, orti, serre con copertura stagionale, senza opere murarie. FG.1 FG.1 FG.1 FG.1
Opere murarie di piccole dimensioni e/o temporanee (anche connesse alle aree a verde), piccoli edifici tecnici, di servizio e per funzioni igienico sanitarie. FG.1 FG.1 FG.2 FG.4 (*)
Serre e manufatti aziendali (agricoli) di cui al comma 2, lettera f) e manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui al comma 2, lettera g) dell’art. 135 della L.R. n. 65/2014. FG.1 FG.1 FG.1 FG.3
Aree destinate all’ampliamento di sede stradale esistente o alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso, servizio o per il miglioramento dell'attuale viabilità, nuova viabilità forestale e antincendio. FG.1 FG.1 FG.2 FG.3
Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati:
a) a raso (realizzate con mantenimento delle attuali quote e/o morfologia);
FG.1FG.1FG.2FG.3
b) con sbancamenti e riporti < 1,50 ml (°);FG.1FG.2FG.2FG.3
c) con sbancamenti o riporti > 1,50 ml in sotterraneo.FG.1FG.2FG.3FG.4 (*)
Percorsi e aree di sosta pedonale. FS.1 FS.1 FS.1 FS.2
Piccoli edifici e impianti di servizio di infrastrutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia fissa e mobile). FG.1 FG1 FG.2 FG.3
Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo. FG.1 FG.2 FG.3 FG.4 (*)
Realizzazione di strutture precarie come tettoie, annessi agricoli, manufatti per ricovero bestiame e trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ecc. con funzione esclusivamente agricola e zootecnica. FG.1 FG.1 FG.2 FG.3
Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari. FG.1 FG.2 FG.3 FG.4 (*)
Realizzazione di impianti sportivi all’aperto e piscine di cui al comma 1, lettera m); di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014 e relativi locali di servizio. FG.1 FG.1 FG.3 FG.4(*)
Realizzazione di depositi e impianti produttivi all’aperto di cui al comma 1, lettera e) di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014 (esclusi locali di servizio). FG.1 FG.1 FG.1 FG.3
Corridoi infrastrutturali con divieto di edificazione alcuna FG.1 FG.1 FG.1 FG.1

TABELLA B - Classi di fattibilità in funzione del tipo di intervento e della pericolosità sismica

(si definiscono le tipologie di intervento accogliendo, per quanto possibile, il suggerimento di cui al parere Settore Genio Civile Valdarno Superiore di cui al Prot. AOOGRT/PD n. 0275780 del 06.08.2020)

TIPO DI INTERVENTO: EDILIZIO/URBANISTICOGRADO DI PERICOLOSITÀ SISMICA
S.1S.2S.3S.4
Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco.
a) di altezza < 1,50 ml(°)FS.1FS.1FS.2FS.3
b) di altezza > 1,50 mlFS.1FS.2FS.3FS.4 (*)
Interventi di manutenzione ordinaria di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 136 della L.R. n. 65/2014 e interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 2, lettera b), gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui al comma 2, lettera c) e gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui al comma 2, lettera d) di cui all’articolo 135 della L.R. n. 65/2014. FS.1 FS.1 FS.1 FS.1
Interventi di nuova edificazione di cui al comma 1, lettera a); installazione di manufatti di cui al comma 1, lettera b); realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1, lettera f); addizioni volumetriche di cui al comma 1, lettera g); interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui al comma 1, lettera h); di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014. FS.1 FS.2 FS.3 FS.4 (*)
Viabilità nel novero di opere di urbanizzazione realizzate da privati di cui al comma 1, lettera c), art. 135 della L.R. n. 65/2014 e nuova viabilità nel novero di opera pubblica. FS.1 FS.2 FS.3 FS.4 (*)
Interveti di demolizione senza ricostruzione di cui al comma 1, lettera c), art. 135 L.R. n. 65/2014. FS.1 FS.1 FS.1 FS.1
Interventi di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lettera l); interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti di cui al comma 1, lettera i); di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014. FS.1 FS.2 FS.3 FS.4 (*)
Verde attrezzato, parchi in genere, area verdi a corredo della viabilità di arredo urbano e decoro, area a verde di rispetto, verde pubblico privato, giardini, orti, serre con copertura stagionale, senza opere murarie. FS.1 FS.1 FS.1 FS.1
Opere murarie di piccole dimensioni e/o temporanee (anche connesse alle aree a verde), piccoli edifici tecnici, di servizio e per funzioni igienico sanitarie. FS.1 FS.1 FS.2 FS.4 (*)
Serre e manufatti aziendali (agricoli) di cui al comma 2, lettera f) e manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui al comma 2, lettera g) dell’art. 135 della L.R. n. 65/2014. FS.1 FS.1 FS.1 FS.3
Aree destinate all’ampliamento di sede stradale esistente o alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso, servizio o per il miglioramento dell'attuale viabilità, nuova viabilità forestale e antincendio. FS.1 FS.1 FS.2 FS.3
Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati:
d) a raso (realizzate con mantenimento delle attuali quote e/o morfologia);
FS.1FS.1FS.2FS.3
e) con sbancamenti e riporti < 1,50 ml (°);FS.1FS.2FS.2FS.3
f) con sbancamenti o riporti > 1,50 ml in sotterraneo.FS.1FS.2FS.3FS.4 (*)
Percorsi e aree di sosta pedonale. FS.1 FS.1 FS.1 FS.2
Piccoli edifici e impianti di servizio di infrastrutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia fissa e mobile). FS.1 FS.1 FS.2 FS.3
Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo. FS.1 FS.2 FS.3 FS.4 (*)
Realizzazione di strutture precarie come tettoie, annessi agricoli, manufatti per ricovero bestiame e trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ecc. con funzione esclusivamente agricola e zootecnica. FS.1 FS.1 FS.2 FS.3
Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari. FS.1 FS.2 FS.3 FS.4 (*)
Realizzazione di impianti sportivi all’aperto e piscine di cui al comma 1, lettera m); di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014 e relativi locali di servizio. FS.1 FS.1 FS.3 FS.4(*)
Realizzazione di depositi e impianti produttivi all’aperto di cui al comma 1, lettera e) di cui all’art. 134 L.R. n. 65/2014 (esclusi locali di servizio). FS.1 FS.1 FS.1 FS.3
Corridoi infrastrutturali con divieto di edificazione alcuna FS.1 FS.1 FS.1 FS.1

(°) Sarà comunque cura del professionista/progettista valutare lo specifico contesto di pericolosità locale, eseguendo gli opportuni studi e conseguenti interventi di messa in sicurezza anche per altezze inferiori a 1,50 ml.

(°°) Sarà in ogni caso cura del progettista valutare se i sovraccarichi sono da considerarsi modesti o significativi e comportino o meno problematiche di instabilità per cui potrà essere necessario innalzare la classe di fattibilità.

(*) Si tratta di interventi ricadenti in aree classificate a pericolosità geologica e/o sismica molto elevate (G.4 - S.4) per la cui pianificazione/realizzazione, nel caso fossero individuabili e planimetricamente definibili, già a livello di Piano Operativo o di sue varianti dovrebbero essere redatti gli studi e definiti gli interventi di messa in sicurezza. Nel caso in cui si ricavi classe di fattibilità F.4/F.4, secondo le modalità codificate nel soprastante abaco, sarà la stessa Amministrazione Comunale a valutarne l'effettiva conformità in sede di rilascio dei sopra citati atti di assenso.

In caso di interventi che ricadano in zone inserite in due o più classi di pericolosità si dovrà in ogni caso fare riferimento alla classe più elevata.

In sede di allestimento della documentazione atta ad ottenere il sopra citato parere sarà cura del progettista e/o del consulente geologo provvedere, in fase di redazione del relativo supporto geologico, ad attribuire obbligatoriamente la classe di fattibilità e relative prescrizioni ai sensi dell’allegato A del Regolamento Regionale 53/R svolgendo, nel caso siano previsti dalla vigente normativa regionale, gli approfondimenti di cui al primo capoverso del punto 3.2.1 ed ai paragrafi 3.6.1 e 3.6.2 dell’allegato A del Regolamento regionale 5/R/2020 per i più idonei provvedimenti da attivare in materia di salvaguardia da rischio geologico.

Per i settori in cui sia stata riscontrata classe di pericolosità sismica S.3 si dovranno applicare i criteri e le indicazioni prescrittive di cui ai paragrafi 3.6.3 e 3.6.4 dell’allegato A al Reg. Reg. n. 5/R/2020.

Per i settori in cui sia stata riscontrata classe di pericolosità sismica S.4 si dovranno applicare i criteri e le indicazioni prescrittive di cui ai paragrafi 3.6.1 e 3.6.2 dell’allegato A al Reg. Reg. n. 5/R/2020.

INDICAZIONI per la DEFINIZIONE DEI CRITERI DI FATTIBILITA’ IN ZONE INTERESSATE DA PERICOLOSITA’ IDRAULICA PER FENOMENI DI ESONDAZIONE FREQUENTI E POCO FREQUENTI

Nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti la fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino.

La fattibilità degli interventi è subordinata alla gestione del rischio di alluvioni rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, con opere idrauliche, opere di sopraelevazione, interventi di difesa locale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della l.r.41/2018.

Nei casi in cui, la fattibilità degli interventi non sia condizionata dalla l.r.41/2018 alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 8, comma 1, ma comunque preveda che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali, la gestione del rischio alluvioni può essere perseguita attraverso misure da individuarsi secondo criteri di appropriatezza, coniugando benefici di natura economica, sociale ed ambientale, unitamente ai costi ed ai benefici.

In particolare, sono da valutare le possibili alternative nella gestione del rischio alluvioni dalle misure maggiormente cautelative che garantiscono assenza degli allagamenti fino alle misure che prevedono eventuali allagamenti derivanti da alluvioni poco frequenti.

Nel caso di interventi in aree soggette ad allagamenti, la fattibilità è subordinata a garantire, durante l’evento alluvionale l’incolumità delle persone, attraverso misure quali opere di sopraelevazione, interventi di difesa locale e procedure atte a regolare l’utilizzo dell'elemento esposto in fase di evento. Durante l’evento sono accettabili eventuali danni minori agli edifici e alle infrastrutture tali da essere rapidamente ripristinabili in modo da garantire l’agibilità e la funzionalità in tempi brevi post evento.

Nelle aree di fondovalle poste in situazione morfologica sfavorevole, come individuate al paragrafo B4 dell’allegato A al R.R. n. 5/R/2020, la fattibilità degli interventi è condizionata alla realizzazione di studi idraulici finalizzati all’aggiornamento e riesame delle mappe di pericolosità di alluvione di cui alla l.r. 41/2018.

Gli eventuali interventi proposti per la mitigazione del rischio idraulico dovranno comunque, se del caso, essere coordinati tramite l’Amministrazione Comunale con altri eventuali programmi e piani di bonifica in corso di programmazione e/o attuazione da parte degli Enti preposti.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51