Norme Tecniche di Attuazione

Art. 68. Condizioni di fattibilità

1.Le indicazioni sulle condizioni di fattibilità degli interventi, ai sensi dell'art. 104 c. 3 della legge regionale 65/2014, forniscono le modalità di realizzazione degli stessi in funzione delle pericolosità riscontrate: queste possono comportare studi ed indagini da effettuare a livello di piano attuativo e piano di recupero o a livello di supporto alla formazione dei titoli edilizi (PUC e interventi diretti), oppure indicare le prescrizioni da attuarsi per perseguire la mitigazione del rischio, secondo i risultati degli studi che fanno parte del Piano strutturale e del Piano operativo.

2. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali sono differenziate secondo quattro classi/categorie di fattibilità (F1, F2, F3 e F4), ciascuna in riferimento agli aspetti geologici (FG.n), idraulici (FI.n) e sismici (FS.n). Per ciascuno dei citati aspetti sono definite le seguenti classi/categorie di fattibilità:

• Fattibilità senza particolari limitazioni - F1. Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia

• Fattibilità con normali vincoli - F2. Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;

• Fattibilità condizionata - F3. Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi;

• Fattibilità limitata - F4. Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo piano operativo, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

3. L'attribuzione alle singole previsioni di intervento delle relative classi di fattibilità è accompagnata da specifiche prescrizioni per il superamento o mitigazione delle criticità. Tali prescrizioni costituiscono "norma di piano".

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51