Norme Tecniche di Attuazione

Art. 53. Impianti fotovoltaici e solari termici

1. In riferimento a quanto disposto dall'art. 34 bis della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesaggistico regionale, e salvo quanto diversamente specificato nelle regole per le zone e sottozone, e con esclusione degli edifici classificati E.V., E.R.V. e E.V.A., sono sempre ammessi, su tutto il territorio comunale:

  • - impianti solari termici integrati sulle coperture di edifici e manufatti;
  • - impianti solari fotovoltaici, integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici e manufatti, finalizzati all'autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendale;

Nelle zone A sono ammessi esclusivamente impianti fotovoltaici integrati nello spessore del manto di copertura. Tali impianti che potranno essere realizzati solo sulle falde tergali del fabbricato e non prospicenti la viabilità pubblica, dovranno essere posti almeno a 1,5 ml dalla linea di gronda e coprire la superficie massima del 50% della falda interessata.

2. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è ammessa in conformità ai criteri localizzativi stabiliti dagli atti regionali emanati in attuazione delle Linee Guida nazionali di cui al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387.

3. L'impianti di produzione di energia elettrica mediante "centrali fotovoltaiche", non sono ammessi su tutto il territorio comunale.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51