Norme Tecniche di Attuazione

Art. 47.3 Zone per servizi di interesse comune e generale: F3

1 Sono zone destinate alla realizzazione di strutture per attività amministrative ed istituzionali, politico/sociali, culturali, religiose, ricreative, socio-sanitarie, per la difesa dell'ordine pubblico, sono individuate negli elaborati di piano con apposito simbolo e sono distinte in zone esistenti (F3.1), di progetto (F3.2).

2. Le attrezzature previste, possono essere realizzate anche da privati, tramite intervento diretto. Il progetto è approvato dalla Giunta Comunale e deve essere accompagnato da una convenzione da stipularsi con l’A.C. che recepisca il progetto, ne disciplini modalità e fasi attuative e vincoli il divieto di cambio d’uso almeno per 10 anni decorrenti dal termine dei lavori di ogni intervento.

3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, che dovrà tenere conto, oltre che delle leggi statali e regionali, dell'inserimento architettonico e paesaggistico dell'opera.

4. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui al Titolo II capo II, compatibilmente con la classificazione di valore degli immobili.

5. Sono ammessi ampliamenti una tantum degli edifici esistenti, fino ad un massimo di 600 mq di SE tramite intervento diretto secondo le modalità di cui al precedente comma.

6. Tutti gli interventi relativi ad attrezzature di progetto (F3.2) dovranno prevedere, qualora non definite nel piano, adeguate aree a parcheggio commisurate alle caratteristiche del servizio svolto.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51