Norme Tecniche di Attuazione

Art. 42.2.1 Trasferimenti di volumi. Aree di decollo e di atterraggio

1. Il trasferimento dei volumi è uno delle procedure individuate dal Piano Operativo per favorire la demolizioni e/o delocalizzazione di immobili di scarso valore o valore nullo, collocati in contesti impropri nonché per perseguire ed attuare l'obiettivo di una diffusa ed efficace riqualificazione delle aree degradate e di un ordinata trasformazione di luoghi di valore strategico per la struttura urbana.

2. Le modalità e le condizioni per il trasferimento dei volumi sono definite nelle Schede Norma di cui all'Allegato B.

Aree di decollo

3. Sono volumi ammessi al trasferimento nelle aree di atterraggio i volumi provenienti dai seguenti immobili ed aree:

  • -gli immobili ricadenti in apposita scheda norma ID o RQ per la quale è previsto il decollo della volumetria;

Aree di atterraggio

4. Sono aree di atterraggio dei volumi ammessi al trasferimento da immobili ed aree di decollo le aree seguenti:

  • - aree di trasformazione AT che riportano la lettera R e nella cui Scheda Norma è riportata la quota di SE di atterraggio;
  • - aree di riqualificazione urbanistica RQ che riportano la lettera R e nella cui Scheda Norma è riportata la quota di SE di atterraggio;

5. Sulle aree di atterraggio sopraindicate è ammesso localizzare i volumi provenienti da aree di decollo alle seguenti ulteriori condizioni:

  • - non possono essere superate le altezze massime previste nella scheda,
  • - le destinazioni d'uso dei volumi trasferiti devono essere fra quelle ammesse dalla specifica scheda.

Disposizioni generali

6. I volumi da trasferire sono assimilati ai crediti edilizi e sono pertanto commerciabili ai sensi della vigente normativa.

7. Il trasferimento dei volumi è ammesso solo per edifici legittimi ed esclusivamente nelle aree di decollo e di atterraggio indicate nelle schede norma di cui all'Allegato B.

8. Per il calcolo dei volumi da trasferire si utilizza il volume virtuale. Il volume, cos&igrave calcolato, è incrementato o ridotto nella misura di seguito indicata in relazione alla destinazione d'uso, alla fattispecie della delocalizzazione, all' ubicazione dell'area di decollo e di atterraggio:

  • - volumi di edifici da delocalizzare da fasce di rispetto di corsi d'acqua pubblica e dai margini della viabilità pubblica : incremento 30%,
  • - volumi da trasferire da edifici a destinazione residenziale a edifici a destinazione residenziale: incremento 15%.

9. Il trasferimento di volumi nelle aree AT - R e RQ - R è assoggettato alla redazione dei piani attuativi, come indicato nelle relative schede norma.

10. Il Comune può con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, disciplinare nel dettaglio ulteriori aspetti e modalità connesse al trasferimento dei volumi.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51