Norme Tecniche di Attuazione

Art. 41.2.3 Interventi una tantum ammessi sugli immobili ed aree ricadenti in B0 e B1

1. Gli interventi una tantum sotto elencati, sono ammessi esclusivamente sugli edifici e le relative pertinenze non classificati esistenti al 1954, su quelli classificati E.S.V. e su quelli indicati all'art.28 comma 4 (scarso valore) :

  • a) Costruzione di autorimesse qualora non realizzabili all'interno della volumetria esistente nella misura massima di due posti macchina per una superficie netta non superiore a 30 mq per per ogni unità immobiliare a destinazione residenziale ; tale superficie potrà essere dislocata anche in posizione distaccata dal fabbricato principale, ma comunque ad esso prossima. Il titolo abilitativo è subordinato alle seguenti condizioni:
    • - mantenimento delle autorimesse eventualmente esistenti: l'una tantum" riguarderà l'eliminazione della carenza rispetto all'esistente;
    • - altezza massima della nuova costruzione non superiore a ml. 2,40
    • - localizzazione defilata dal fronte principale ed, ove possibile, accorpata a realizzazioni analoghe sui lotti confinanti.
  • b) Rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile, anche con contestuale aumento di unità immobiliari, per edifici fino a due piani fuori terra. In tal caso l'altezza del fronte non potrà eccedere i 7 ml, mentre quella più alta non potrà eccedere i 10,50 m.
  • c) Riorganizzazione planivolumetrica dei corpi di fabbrica secondari e delle costruzioni accessorie esistenti nell'area di pertinenza. Nel rispetto delle norme del R.E., con riferimento alle distanze dai confini e fra gli edifici, è ammessa la riorganizzazione planivolumetrica delle SE esistenti, anche con demolizione e ricostruzione delle stesse, che dovranno preferibilmente essere accorpate all'edificio principale in modo tale che l'aspetto finale dell'edificio sia unitario dal punto di vista architettonico; a tal fine saranno consentiti modesti incrementi delle volumetrie esistenti dei corpi secondari fino ad un massimo del 10% a condizione che sia verificato complessivamente la dotazione di parcheggio P2 sull'area d'intervento secondo i disposti delle NTA.
  • d) Ampliamenti del corpo di fabbrica principale, non assimilabili alla sopraelevazione, delle singole unità immobiliari preesistenti alla data di approvazione della presente normativa secondo i seguenti limiti massimi:
    • - per alloggi di superficie utile inferiore ai 100 mq aumento della SE di 40 mq;
    • - per alloggi con superficie utile compresa fra i 100 mq e 120 mq aumento della SE di 30 mq;
    • - per alloggi con superficie utile compresa fra 120 mq e 140 mq aumento della SE di 20 mq.
    • Se l’ampliamento, di cui ai precedenti punti, è finalizzato alla realizzazione di locali pertinenziali accessori alla residenza (lavanderia, centrale termica, cantina) può essere realizzato anche come nuovo corpo di fabbrica dislocato anche in posizione distaccata dal fabbricato principale, ma comunque nell’ambito del resede dell’immobile.
    • - In ogni caso sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della SE esistente alla data di adozione del PO e legittimata da titoli abilitativi, comunque fino ad un massimo complessivo per l'intero edificio di 70 mq. di SE; detti interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi aventi alla data di adozione del PO le seguenti caratteristiche:
      • a) edificio unifamiliare esteso da terra a tetto;
      • b) edificio bifamiliare ;
      • c) edificio diverso da quelli di cui alla lettera a) e b), di SE non superiore a 350 mq.
  • Detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:
    • a) gli edifici , siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
    • b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata;
    • e) Sopraelevazione degli edifici composti di un solo piano fuori terra al fine di un nuovo piano abitabile. L'intervento è ammesso alle seguenti condizioni:
      • - il rialzamento è ammesso limitatamente sul perimetro del corpo principale senza interessare strutture secondarie per un'altezza massima di 7 ml.
      • - nel caso di edifici a schiera, dovrà essere mantenuta la matrice principale della schiera stessa,
      • - l'intervento non può comportare più di una unità immobiliare aggiuntiva maggiore di 140 mq di SE.
      • - l'altezza può essere incrementata sino al limite massimo indicato nelle singole sottozone nelle tabelle descrittive di riferimento.
  • f) Realizzazione di ampliamenti della SE nell'ordine del 30% da destinare a porticato, loggiato o tettoia, comprensivi della parte non rientrante nella definizione di SE.
  • g) per i locali a destinazione produttiva artigianale, presenti nelle zone B0 e B1 sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della SE alla data di adozione del PO. Tali interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati. La destinazione d'uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell' articolo 149 della l.r. 65/2014. Tale impegno è assunto mediante atto unilaterale d’obbligo.
  • h) E' ammesso il cambio di destinazione d'uso dei garages, fatto salvo la verifica dei requisiti previsti dalla legge 122/89. Non è consentito il cambio d'uso per i garages realizzati ai sensi della predetta legge in deroga ai parametri urbanistici.

2. Modalità e condizione di attuazione degli interventi - Per poter usufruire delle integrazioni planivolumetriche ammesse nei commi precedenti, dovrà essere presentato un progetto generale esteso all'intera unità edilizia ed all'area ad essa pertinente nel quale sia documentato lo stato dei diversi manufatti esistenti e la loro consistenza (superfici e volume), le proposte progettuali di riorganizzazione planivolumetrica complessiva delle volumetrie esistenti e delle integrazioni ammesse ed infine il progetto definitivo dello stato modificato comprendente le parti costruite e le sistemazioni esterne. Il progetto approvato potrà eventualmente essere realizzato in stralci funzionali purché individuati in fase di progettazione generale dell'intervento.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51