Norme Tecniche di Attuazione

Art. 41.1 Centri antichi ed aree storicizzate - A

Caratteri generali

1. Sono classificate zone territoriali omogenee "A" le parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, cos&igrave definite all'art. 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

2. Tali zone, già ricomprese nello Statuto del Territorio del PS ed opportunamente perfezionate dal P.O., sono caratterizzate dalla presenza di tessuti complessi e manufatti edilizi storicizzati e consolidati per i quali si prevede sostanzialmente il mantenimento dell'assetto esistente salvo interventi di riqualificazione dei caratteri architettonici, ambientali e funzionali nel rispetto della salvaguardia della tutela delle peculiari caratteristiche di collocazione oro/geografiche e di articolazione dell'agglomerato insediativo.

3. Gli elaborati grafici individuano in modo puntuale all'interno dei sistemi insediativi "ambiti territoriali omogenei" suddivisi in sottozone, in relazione alle specifiche caratteristiche urbanistiche ed ambientali.

Destinazioni d'uso

4. Nelle zone A sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a) residenziali
  • b) turistico ricettive
  • c) commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato
  • d) direzionali
  • e) artigianali di servizio e/o tradizionali non nocive, non inquinanti o rumorose
  • f) pubbliche o di interesse pubblico.
  • g) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, Chiese ed altri edifici per servizi religiosi

Prescrizioni

4. Ogni tipo di intervento all'interno delle zone A dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • - il mantenimento dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali;
  • - utilizzo di materiali, tecniche e colori tradizionali, tipo intonaco a calce e pittura silossanica, pietra, tetti a falde con pendenze limitate e manti di copertura in cotto; tinteggiature a calce nei colori che caratterizzano le preesistenze;
  • - il mantenimento e la valorizzazione di elementi di decoro ed arredi del fabbricato, (cornici, marcapiani, gronde, rilievi parapetti, ecc...);
  • - le canne fumarie esterne, come pure i comignoli dovranno essere in rame, e/o rivestiti in muratura , possibilmente ubicati in posizioni tergali e non sui fronti principali;
  • - l'installazione di pannelli solari e di pannelli fotovoltaici non è ammessa salvo che integrata o aderente alla copertura del fabbricato;
  • - le pavimentazioni esterne dei resedi e delle terrazze aperte dovranno rispettare le caratteristiche delle preesistenze e comunque essere realizzati sempre con materiali e tipologie costruttive tradizionali;
  • - in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d'uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 40 mq. di SU.
  • per tutti i fabbricati presenti nelle zone A, per cui si intenda realizzare cappotti perimetrali per l’efficientamento energetico, dovrà essere effettuata l’analisi progettuale di cui al comma 2 dell’art.29.4 estesa ai fabbricati limitrofi a quello oggetto di intervento.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51