Norme Tecniche di Attuazione

Art. 38.2 Attività turistiche in zona agricola -T

Caratteri generali

1. Sono le aree turistiche analoghe alle TR di cui al successivo art.41.4, ma poste nel territorio agricolo.

2. In tali zone il PO si attua per interventi diretti o convenzionati .

Destinazioni d'uso

3. nelle aree T sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a) turistico ricettive alberghiere di cui alla L.R. 86/2016
  • b) residenza turistico alberghiera di cui alla L.R. 86/2016
  • c) pubbliche o di interesse pubblico.

Modalita' d'intervento

3. Negli insediamenti turistici sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • a) tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione urbanistica, fatte salve le specifiche disposizioni relative agli edifici in ELENCO A, B, e C e/o di valore antecedenti al 1954,
  • l’ampliamento del 20% della SE esistente al fine di potenziare le strutture esistenti, quali aree per convegni, centri benessere (SPA, con l’esclusione della formazione di nuovi posti letto fino ad un massimo di 200 mq di SE eseguito con intervento diretto;
  • c) l'ampliamento del 20% della SE esistente con la formazione di nuovi posti letto. Tale ampliamento è subordinato alla presentazione di un Piano Convenzionato di sviluppo aziendale e dell'occupazione, nel quale dovrà essere dimostrata la compatibilità ambientale dell'intervento ed alla dimostrazione che l'intervento sia compatibile con l'accessibilità all'area.Il Piano di sviluppo aziendale ed il progetto di intervento saranno approvati dalla Giunta Comunale.

4. Il Permesso di Costruire per gli interventi previsti dal presente articolo è rilasciata previa Deliberazione della Giunta Comunale ed e' subordinata ai seguenti impegni:

  • a) Realizzazione di impianto di depurazione delle acque reflue secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
  • b) Sistemazione a verde degli spazi esterni e la piantumazione con specie vegetali caratteristiche dei luoghi.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51