Norme Tecniche di Attuazione

Art. 35.4 Mutamento delle destinazioni d'uso di edifici in zona agricola

1. Gli interventi edilizi che comportano mutamento della destinazione d'uso degli edifici presenti e comunque legittimati in zona agricola, sono regolati, salvo più restrittivi limiti e prescrizioni di zona, dalla legislazione vigente in materia e dalle presenti norme.

2. Le nuove unità immobiliari residenziali derivanti da eventuali frazionamenti non potranno in ogni caso prevedere una SU inferiore a 60 mq.

3. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 e quelli per i quali sono decaduti gli impegni di cui alla l.r. 10/79 e l.r. 64/95 (art. 81 lrt 65/2014) possono mutare destinazioni d'uso esclusivamente verso la residenza.

4. Possono essere oggetto di interventi di mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 3 i manufatti agricoli, i magazzini e i locali di deposito, per i quali dall’intervento derivi una SU , minima di mq.60 derivante anche dall’accorpamento di più fabbricati purché ubicati alla distanza radiale massima di ml.. 500. In caso di sostituzione edilizia derivante dall’accorpamento di più edifici, il nuovo fabbricato dovrà essere realizzato entro una distanza massima di m. 50 da uno di essi.

5. Gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione, non possono determinare aumento della SE esistente. I locali interrati entro la sagoma dell'edificio non concorrono nel conteggio della SE utilizzato in sede di realizzazione, né di quella disponibile in sede di demolizione . In caso di ristrutturazione edilizia è comunque consentito l'adeguamento dell'altezza fino alla minima abitabile consentita. I nuovi locali interrati non potranno avere altezza massima superiore a ml 2,40

6. Per i nuovi usi residenziali deve essere dimostrata, in fase progettuale, la disponibilità di adeguato approvvigionamento idrico e depurazione.

7. Gli interventi previsti, ai sensi dell'art. 83 comma 1 della L.R. 65/2014, sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spesa del richiedente ed alla conseguente regolarizzazione catastale dell'area, nella quale il titolare si impegni a collegare gli edifici che cambiano la destinazione d'uso agricola ad una superficie di pertinenza minima di terreno di 1.000 mq, ovvero 250 mq per ogni unità immobiliare nel caso siano oltre 4, adiacente ed accorpata al manufatto. Qualora l'area pertinenziale sia superiore a 10.000 mq ovvero l'intervento realizzi oltre 4 unità immobiliari l'Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, può, con la medesima convenzione , richiedere adeguate opere di sistemazione ambientale di interesse pubblico.

8. I nuovi usi dovranno essere di civile abitazione e per servizi alla residenza.

9. E' ammessa la nuova destinazione turistico-ricettiva o commerciale alle seguenti condizioni:

  • -presentazione di un progetto, anche se in assenza di interventi edilizi, ove sia dimostrata la sostenibilità ambientale in relazione all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, alla rete degli impianti, all'accessibilità e ai parcheggi, all'impatto sulla vegetazione di alto fusto esistente. Tale dimostrazione, non potrà essere generica ma incentrata a riordinare, riqualificare, risolvere eventuali problemi urbanistici presenti nell'area (miglioramenti viari, parcheggi, verde, piccole attrezzature, etc.), a valutare l'impatto ambientale, come a verificare la compatibilità con il valore dell'edificio e con le urbanizzazioni presenti o necessarie (fognatura,approvvigionamento idrico, rete di impianti, etc.). Il progetto per l'attività turistico-ricettiva o commerciale sarà approvato dalla Giunta Comunale.

10. Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali che interessi volumetrie superiori a 1.000 mc, anche se frazionato in successivi interventi, è soggetto all'approvazione del progetto di cui al precedente comma 9.

11. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi sopra previsti:

  • a) Gli interventi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
  • b) L'eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista
  • c) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone;
  • d) l'introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
  • e) per gli immobili compresi negli elenchi A e B e C non è consentita:
    • - la realizzazione di terrazze a tasca
    • - la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura
    • - l'uso di elementi di arredo e parapetti in cemento armato

    12. distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

    • - metri 10 da abitazioni;
    • - metri 5 dal confine;
    • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

    13. Gli interventi di cui sopra ricadenti nelle aree di cui all'art.142. c.1, lett.c, Codice del Paesaggio dovranno essere funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale.

14. Disposizioni di carattere igienico-sanitario per tutti gli interventi:

  • - Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51