Norme Tecniche di Attuazione

Art. 29.4 Realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici tramite la realizzazione esterna di cappotti

1. Gli interventi di realizzazione esterna dei cappotti perimetrali per l’efficientamento energetico degli edifici sono regolati dalle presenti disposizioni e potranno essere dettagliati in apposito Regolamento Comunale da approvare da parte dell’Amministrazione Comunale.

2. Ogni intervento dovrà essere preceduto da un’adeguata analisi progettuale che valuti i seguenti aspetti:

  • -le caratteristiche tipologiche e costruttive proprie dell’edificio, nonché degli impianti presenti;
  • -le caratteristiche dell’impaginato delle facciate, quelle dell’aggetto di gronda e le finiture dei paramenti murari;

3. Gli interventi del presente articolo non potranno essere realizzati sui fabbricati classificati E.R.V. di cui all’ALLEGATO A e sui fabbricati E.Va. di cui all’ALLEGATO B come definiti dal precedente art.28.

4. Per i fabbricati classificati E.E.V. di cui all’ALLEGATO C come definiti dal precedente art.28, gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi in corrispondenza delle superfici “opache” dovranno essere realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali degli stessi, dimostrandone la compatibilità con l’esigenza di tutela e conservazione degli immobili mediante specifica progettazione di dettaglio che tenga conto degli elementi di valore del fabbricato.

4.La realizzazione esterna dei cappotti perimetrali per l'efficientamento energetico, in caso di fabbricati costituiti da diverse proprietà non potrà interessare porzioni di facciate, in modo da evitare soluzioni parziali che possono comportare discontinuità della facciata stessa.

5.La realizzazione esterna dei cappotti perimetrali per l'efficientamento energetico, non dovrà interessare pareti perimetrali di edifici direttamente confinanti con aree pubbliche e/o parti di una cortina stradale continua. Tale esclusione è riferita all'intera altezza del prospetto prospiciente l'area pubblica, non essendo ammesse soluzioni parziali che interessino i piani superiori al piano terreno.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51