Norme Tecniche di Attuazione

Art. 29.2 Piccoli impianti sportivi e opere pertinenziali ad uso privato

A) piscine

1. Le piscine a supporto delle attività turistico-ricettive e degli agriturismi e delle residenze sono ammesse in tutti gli ambiti del territorio. La realizzazione è condizionata alla verifica di coerenza rispetto ai seguenti criteri generali e limiti dimensionali:

  • - è consentita la realizzazione di un'unica piscina per ogni complesso turistico ricettivo.Eventuali deroghe sono concesse su motivata istanza, che dovrà dettagliare sia le caratteristiche dell’attività in essere sia le specifiche esigenze, con deliberazione della Giunta Municipale
  • - è consentita la realizzazione di una piscina per ogni unità immobiliare, purché nella relativa area pertinenziale. Nel caso di aree comuni a più unità immobiliari è consentito la realizzazione di un unico impianto previo assenso di tutti i proprietari
  • - è ammessa la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 160 mq., in ragione di non più di un impianto per unità immombiliare per le destinazione residenziale, mentre di 180 mq. per quelle turistico-ricettivo; sarà consentita nell'ambito dello stesso impianto la possibilità di realizzare una seconda vasca per le attività dei bambini; il nuovo impianto dovrà essere progettato in modo da non compromettere gli elementi strutturanti il paesaggio agrario, l'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; dovrà essere inoltre dimostrata origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata;
  • - i locali tecnici per gli impianti di filtrazione dovranno essere interrati su tre lati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente; non è pertanto ammessa la realizzazione di nuove SE sulle pertinenze degli edifici per tali finalità. Le superfici pavimentate intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale e naturale quale laterizio, legno, pietra e dovranno essere limitate, per la parte non permeabile, a 3 ml. dal bordo della piscina;
  • - la realizzazione del manufatto non dovrà comportare modifiche morfologiche del sito e degli eventuali terrazzamenti esistenti e nessun elemento potrà emergere dal naturale piano di campagna. Sono consenti lievi livellamenti del terreno nel limite massimo di cm 50.
  • - è consentito altres&igrave nei limiti dimensionali di cui al presente articolo il posizionamento fuori terra di manufatti prefabbricati rimovibili e delle relative strutture accessorie.
  • - il colore del fondo della piscina dovrà ricordare i colori della terra; sono vietate le rifiniture di tutti i toni dal celeste al blu e al verdi accesi;
  • - il sistema di illuminazione degli impianti dovrà essere concepito in virtù del massimo contenimento dell'inquinamento luminoso

2. Il proprietario si dovrà impegnare, con le modalità previste nel titolo abilitativo:

  • - all'approvvigionamento idrico in forma autonoma non attingendo, pertanto, all'acquedotto comunale salvo diverse disposizioni dell'Ente gestore.
  • - a consentire il prelievo dell'acqua in caso di incendio.

3. Gli interventi dovranno tutelare gli elementi patrimoniali del territorio garantendo il corretto inserimento paesaggistico anche tenendo conto degli elementi indicati nella Tav. 10 "Statuto del Territorio Patrimonio Territoriale"

B) piccole strutture in legno

3. Piccole strutture in legno a supporto delle attività turistico-ricettive , degli agriturismi e delle residenze sono ammesse in tutti gli ambiti del territorio e sono condizionate alla verifica di coerenza rispetto ai seguenti criteri generali e limiti dimensionali:

1) per le residenze è ammessa, la costruzione di manufatti per il ricovero di attrezzi da giardinaggio (casine di legno) ed è condizionata alla verifica di coerenza rispetto ai seguenti criteri generali e limiti dimensionali:

  • a) 9 mq di SE per i manufatti per ricovero degli attrezzi
  • b)9 mq di SE per i manufatti per ricovero di animali domestici nel rispetto dell'art. 17 del Regolamento di polizia urbana e comunque collocati almano alla distanza di 10 metri dai fabbricati e dai confini di proprietà.
  • c) 12,50 mq per tettoie per ricovero per autovetture, rapportate ad ogni singola unità abitativa. Tale limite è raddoppiato qualora sia dimostrata l'assenza dei requisiti di cui alla l. 122/89
  • d) struttura in legno semplicemente appoggiate a terra senza opere di fondazione.
  • e) per i manufatti di cui alla lettera c) sono consentiti i plinti di sostegno o sottofondazioni, per i manufatti di cui alle lettere a), b) e c) è consentita la realizzazione della platea e la relativa pavimentazione nel rispetto degli indici di permeabilità.

2) per le attività ricettive in esercizio è ammessa la costruzione di manufatti finalizzati allo svolgimento di attività collaterali all'esercizio stesso, quali degustazioni di prodotti tipici, somministrazione di prodotti all'aperto etc.

  • -30 mq di SE
  • -struttura in legno. È consentita la realizzazione delle opere di fondazione e di ancoraggio della struttura

C) barbecue o strutture decorative

4. Sia per le residenze che per le attività ricettive è altres&igrave ammessa la costruzione, di barbecue e strutture decorative quali pergolati in legno.

5. I barbecue devono essere posizionati almeno a 10 metri distanza dagli altri fabbricati e non costituiscono volume edificato se inferiori a 2,20 di altezza misurata nel colmo della copertura e agli 8 mq di ingombro.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51